(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 51)
                              Art. 51. 
Trattamento dovuto alle vedove e agli orfani di invalidi dalla 2ª 
alla 8ª categoria deceduti per cause  diverse  da  quelle  che  hanno
                 determinato l'invalidita' di guerra 
 
  Quando il militare o il civile mutilato o invalido  di  guerra  per
una infermita' ascrivibile dalla  2ª  all'8ª  categoria  dell'annessa
tabella A venga a morire  per  cause  diverse  da  quelle  che  hanno
determinato  l'invalidita',  alla  vedova   spetta   il   trattamento
economico stabilito dall'annessa tabella N purche' il matrimonio  sia
durato non meno di un anno ovvero sia nata prole  ancorche'  postuma.
Il trattamento di cui alla tabella N non spetti alla  vedova  quando,
con sentenza passata in giudicato, sia stati pronunciata  separazione
personale a lei addebitabile. 
  Uguale diritto compete agli orfani che si trovino nelle con dizioni
previste dagli articoli 44, 45 e 46. 
  Nel caso in cui la vedova viva separata per una  ragione  qualsiasi
da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o  di  precedente
matrimonio del marito deceduto o  da  quelli  equi  parati  ai  figli
legittimi, il trattamento economico di cui a primo comma del presente
articolo viene ripartito in base a criteri  stabiliti  dall'art.  47.
L'aumento di integrazione previsto dal successivo art. 52 e' devoluto
esclusivamente a favore degli orfani e in parti uguali tra essi. 
  Alla liquidazione del  trattamento  di  cui  al  presente  articolo
provvedono, a domanda degli interessati  ed  in  via  provvisoria  le
competenti direzioni provinciali del tesoro,  salvo  i  provvedimenti
definitivi di competenza dell'amministrazione centrale. 
  Ove da parte  dell'amministrazione  centrale  sia  riconosciuta  la
dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido e agli aventi
diritto venga quindi liquidata la pensione di  guerra  alla  relativa
partita contabile viene assegnato lo stesso numero di iscrizione gia'
attribuito  dalla  direzione  provinciale  del  tesoro  in  sede   di
conferimento del trattamento provvisorio di cui a  comma  precedente.
Nel caso in cui non venga riconosciuta  la  dipendenza  da  causa  di
guerra della morte dell'invalido e sempreche' non debba  farsi  luogo
ad alcuna modifica della liquidazione gia' effettuata dalla direzione
provinciale   del   tesoro,   l'amministrazione    centrale    emette
provvedimento di conferma, da notificarsi agli interessati, che rende
definitiva la liquidazione stessa. Anche in tale ipotesi resta  fermo
il numero di partita contabile gia' attribuito  in  precedenza  dalla
direzione provinciale del tesoro. 
  Se l'invalido, gia' provvisto di pensione o di assegno,  muoia  per
un nuovo evento di guerra, il trattamento di cui al presente articolo
non e' di ostacolo al conseguimento, da parte della  vedova  o  degli
orfani,  della  pensione  di  guerra  che  possa  loro  spettare   in
conseguenza della morte dell'invalido per causa di guerra.  Nel  caso
di liquidazione di entrambi i trattamenti pensionistici l'aumento  di
integrazione per gli orfani compete una sola volta, nella misura piu'
favorevole. 
  Il trattamento economico  di  cui  alla  tabella  N,  previsto  dal
presente articolo, si perde da parte della vedova che passi ad  altre
nozze.