Art. 51. Trattamento dovuto alle vedove e agli orfani di invalidi dalla 2ª alla 8ª categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita' di guerra Quando il militare o il civile mutilato o invalido di guerra per una infermita' ascrivibile dalla 2ª all'8ª categoria dell'annessa tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', alla vedova spetta il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella N purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma. Il trattamento di cui alla tabella N non spetti alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stati pronunciata separazione personale a lei addebitabile. Uguale diritto compete agli orfani che si trovino nelle con dizioni previste dagli articoli 44, 45 e 46. Nel caso in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto o da quelli equi parati ai figli legittimi, il trattamento economico di cui a primo comma del presente articolo viene ripartito in base a criteri stabiliti dall'art. 47. L'aumento di integrazione previsto dal successivo art. 52 e' devoluto esclusivamente a favore degli orfani e in parti uguali tra essi. Alla liquidazione del trattamento di cui al presente articolo provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria le competenti direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale. Ove da parte dell'amministrazione centrale sia riconosciuta la dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido e agli aventi diritto venga quindi liquidata la pensione di guerra alla relativa partita contabile viene assegnato lo stesso numero di iscrizione gia' attribuito dalla direzione provinciale del tesoro in sede di conferimento del trattamento provvisorio di cui a comma precedente. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido e sempreche' non debba farsi luogo ad alcuna modifica della liquidazione gia' effettuata dalla direzione provinciale del tesoro, l'amministrazione centrale emette provvedimento di conferma, da notificarsi agli interessati, che rende definitiva la liquidazione stessa. Anche in tale ipotesi resta fermo il numero di partita contabile gia' attribuito in precedenza dalla direzione provinciale del tesoro. Se l'invalido, gia' provvisto di pensione o di assegno, muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento di cui al presente articolo non e' di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa loro spettare in conseguenza della morte dell'invalido per causa di guerra. Nel caso di liquidazione di entrambi i trattamenti pensionistici l'aumento di integrazione per gli orfani compete una sola volta, nella misura piu' favorevole. Il trattamento economico di cui alla tabella N, previsto dal presente articolo, si perde da parte della vedova che passi ad altre nozze.