(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 53)
                              Art. 53. 
              Perdita del diritto a pensione dei figli 
 
  Perdono il diritto a pensione di guerra ed al trattamento economico
di cui alla tabella N gli orfani che  raggiungono  la  maggiore  eta'
salvo  quanto  previsto,  per   gli   orfani   maggiorenni   studenti
universitari, dal precedente art. 44 e, per  gli  orfani  maggiorenni
comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, dal precedente art. 45.