(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 55)
                              Art. 55. 
Equiparazione alla vedova del vedovo di donna deceduta a causa  della
                guerra o di donna invalida di guerra 
 
  Le disposizioni di cui al presente titolo  si  applicano  anche  al
vedovo della  donna  deceduta  a  causa  del  servizio  di  guerra  o
attinente alla guerra, o per i fatti contemplati negli articoli  8  e
9, nonche' al vedovo della  donna  mutilata  o  invalida  di  guerra,
deceduta  per  cause  diverse  da  quelle   che   hanno   determinato
l'invalidita'.