Art. 37. 1. Fatti salvi i poteri dell'autorita' giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonche' i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. 2. Il coordinatore sanitario puo' disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte. 3. Il riscontro diagnostico e' eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessaria a raggiungere l'accertamento della causa di morte. 4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. 5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
Nota all'art. 37: - Per opportuno coordinamento si riporta l'art. 1 della legge n. 83/1961, concernente norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri, che cosi' dispone: "Art. 1. - I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 85 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento ospedaliero. Debbono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. Il medico provinciale puo' disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussiste il dubbio sulle cause della morte. Il riscontro diagnostico e' eseguito - alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatemopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato dal servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato". Il secondo comma dell'art. 2 della medesima legge cosi' prosegue: "Restano salvi i poteri dell'autorita' giudiziaria nei casi di competenza".