(Regolamento di polizia mortuaria- art. 39)
                              Art. 39. 
  1.  I  risultati  dei  riscontri  diagnostici  devono  essere,  dal
direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al
sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 
1. Il sindaco provvede altresi' alla comunicazione dei risultati  dei
riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.  1,  comma
7. 
  2. Quando come causa di morte  risulta  una  malattia  infettiva  e
diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa  vale
come denuncia ai sensi dell'art. 254  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  e
successive modifiche. 
  3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato,  il
medico settore  deve  sospendere  le  operazioni  e  darne  immediata
comunicazione all'autorita' giudiziaria. 
 
          Nota all'art. 39:
             -  L'art.  254  del  testo  unico delle leggi sanitarie,
          approvato con R.D. n. 1265/1934, e' cosi' formulato:
             "Art.  254.  - Il sanitario che nell'esercizio della sua
          professione sia venuto a conoscenza di un caso di  malattia
          infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per
          la salute pubblica, deve immediatamente farne  denunzia  al
          podesta'  e all'ufficiale sanitario comunale e coadiuvarli,
          se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per
          impedire  la  diffusione  delle  malattie  stesse  e  nelle
          cautele igieniche necessarie.
             Il  contravventore  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
          trecento a cinquemila, alla  quale  si  aggiunge  nei  casi
          gravi,  la  pena  dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto
          adotta o promuove dagli organi competenti  i  provvedimenti
          disciplinari del caso.
             La  misura minima e massima della sanzione pecuniaria di
          cui al secondo comma dell'articolo soprariportato e'  stata
          successivamente   moltiplicata  prima  per  due  (D.L.L.  5
          ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21  ottobre
          1947,  n.  1250),  quindi per quaranta con assorbimento dei
          precedenti aumenti (art. 3, legge 12 luglio 1961, n.   603)
          e  infine  per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art.
          113, primo comma). La  misura  attuale  della  sanzione  e'
          quindi 'da lire sessantamila a lire unmilione'".