(Trattato - art. J.8)
                            ARTICOLO J.8 
    1. Il Consiglio europeo definisce i principi e  gli  orientamenti
generali della politica estera e di sicurezza comune. 
    2. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione
e l'attuazione della politica estera e di sicurezza  comune  in  base
agli orientamenti  generali  adottati  dal  Consiglio  europeo.  Esso
provvede all'unita'  ,  alla  coerenza  e  all'efficacia  dell'azione
dell'Unione. 
   Il Consiglio delibera all'unanimita' , tranne che per le questioni
di procedura e nel caso di cui all'articolo J.3, punto 2. 
    3.  Ogni  Stato  membro  o  la  Commissione  puo'  sottoporre  al
Consiglio  questioni  che  rientrano  nella  politica  estera  e   di
sicurezza comune e presentare proposte al Consiglio. 
    4. Nei casi che richiedono una decisione  rapida,  la  Presidenza
convoca d'ufficio o a richiesta della  Commissione  o  di  uno  Stato
membro, entro un termine di quarantotto ore, o, in caso di  emergenza
entro  un  termine  piu'  breve,  una  riunione   straordinaria   del
Consiglio. 
    5. Fatto salvo l'articolo 151  del  trattato  che  istituisce  la
Comunita'  europea,  un  Comitato  politico  composto  dei  direttori
politici segue la situazione internazionale nei settori che rientrano
nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire
le politiche formulando pareri per il Consiglio a richiesta di questo
o  di  propria  iniziativa.  Sorveglia  altresi'  l'attuazione  delle
politiche concordate fatte salve le  competenze  della  Presidenza  e
della Commissione.