(Allegato-art. 53)
                              Art. 53. 
 
                               Docenti 
 
    1. In attuazione  del  principio  della  liberta'  della  ricerca
l'Universita' garantisce  ai  singoli  professori  e  ricercatori  il
diritto alla scelta autonoma e individuale dei temi e dei  metodi  di
ricerca, nonche' il diritto  a  pari  opportunita'  di  accesso  alle
risorse economiche, all'utilizzazione delle strutture e a  quanto  e'
necessario per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca. 
    2. L'Universita'  garantisce  la  liberta'  di  insegnamento  dei
singoli docenti e l'autonomia delle  diverse  strutture  cui  compete
l'organizzazione e l'erogazione del servizio didattico  nel  rispetto
delle forme di programmazione, coordinamento e valutazione. 
    3. I professori e i ricercatori: 
    a) svolgono i compiti di didattica, di  ricerca  e  organizzativi
interni loro attribuiti sulla base della normativa  vigente,  secondo
quanto stabilito con Regolamento  di  Ateneo  e  nel  rispetto  delle
deliberazioni assunte dalle competenti strutture; 
    b) partecipano alle sedute degli organi collegiali; 
    c) adempiono ai  doveri  di  autocertificazione  delle  attivita'
svolte, secondo le modalita' definite con Regolamento di Ateneo; 
    d)  informano  tempestivamente  gli   organi   competenti   delle
situazioni  di  incompatibilita'  e   di   conflitto   di   interessi
eventualmente   insorte   nell'assolvimento   dei   propri    compiti
istituzionali. 
    4. I professori e ricercatori di materie  cliniche  adempiono  ai
doveri di attivita' assistenziale sanitaria connessa allo svolgimento
dei    compiti    istituzionali,    impegnandosi    nei     confronti
dell'Universita' al rispetto degli obblighi fissati dalle convenzioni
stipulate dall'Universita' stessa con l'Azienda sanitaria.