(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
 
 
                    Monitoraggio e aggiornamento 
 
    1.  L'ente  gestore  effettua  un  monitoraggio  continuo   delle
condizioni ambientali dell'area marina protetta e delle attivita'  in
essa  consentite,  secondo  le  direttive   emanate   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base
redige, annualmente,  una  relazione  sullo  stato  dell'area  marina
protetta. 
    2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente  gestore
puo'  avvalersi  dei  dati  e  delle  informazioni  rese  disponibili
attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  e  derivanti  dalle  attivita'
intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente
marino. 
    3.  L'ente  gestore,  sulla  base  dei  dati  acquisiti  con   il
monitoraggio previsto al comma 1, verifica,  almeno  ogni  tre  anni,
l'adeguatezza delle disposizioni del decreto di aggiornamento  e  del
regolamento di disciplina delle attivita' consentite  concernenti  la
delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e  i  regimi  di
tutela per le diverse zone, nonche' delle previsioni di dettaglio del
presente regolamento, alle  esigenze  ambientali  e  socio-economiche
dell'area marina protetta  e,  ove  ritenuto  opportuno,  propone  al
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
l'aggiornamento dei detti provvedimenti.