(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
 
 
                            Sorveglianza 
 
    1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata  dalla
Capitaneria di Porto competente dagli altri corpi  di  polizia  dello
Stato presenti sul territorio,  in  coordinamento  con  il  personale
dell'ente gestore che  svolge  attivita'  di  servizio,  controllo  e
informazione a terra e a mare.