Art. 37. Sanzioni 1. I trasgressori al presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, sono perseguiti ai sensi dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm. 2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o a ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal comma 1, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, le autorizzazioni rilasciate dal'ente gestore sono sospese o revocate indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. 4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e dagli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio, e' immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione. 5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 puo' essere determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, preventivamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm.. 6. L'ente gestore provvede, di concerto con l'autorita' marittima competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio. 7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati esclusivamente al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.