(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
 
 
                              Sanzioni 
 
    1. I trasgressori al presente Regolamento, salvo che il fatto sia
disciplinato diversamente o costituisca  reato,  sono  perseguiti  ai
sensi dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm. 
    2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle  disposizioni  di
cui al precedente comma 1  comporti  una  modificazione  dello  stato
dell'ambiente  e  dei  luoghi,  l'ente  gestore  dispone  l'immediata
sospensione  dell'attivita'  lesiva  ed  ordina,  in  ogni  caso,  la
riduzione in pristino o a ricostituzione di specie vegetali o animali
a  spese  del  trasgressore,  con  la  responsabilita'  solidale  del
committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori  in
caso  di  costruzione  e  trasformazione  di  opere.   In   caso   di
inottemperanza  al   suddetto   ordine,   l'ente   gestore   provvede
all'esecuzione  in  danno  degli  obbligati,  secondo  la   procedura
prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
    3. In caso di accertamento della  violazione  delle  disposizioni
previste dal comma 1, compreso l'eventuale utilizzo  improprio  della
documentazione autorizzativa, le autorizzazioni  rilasciate  dal'ente
gestore sono sospese o revocate  indipendentemente  dall'applicazione
delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. 
    4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di  cui
al comma  1,  redatto  dalle  autorita'  preposte  alla  sorveglianza
dell'area marina protetta e dagli altri corpi di polizia dello  Stato
presenti  sul  territorio,  e'  immediatamente   trasmesso   all'ente
gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione. 
    5. L'entita' delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le
violazioni di cui  al  comma  1  puo'  essere  determinata  dall'ente
gestore con autonomo provvedimento, preventivamente  autorizzato  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
entro i limiti di cui all'art. 30 della legge  6  dicembre  1991,  n.
394, e ss.mm.. 
    6. L'ente gestore provvede, di concerto con l'autorita' marittima
competente, a predisporre uno schema di  verbale  per  le  violazioni
delle disposizioni di cui al  comma  1,  recante  gli  importi  delle
relative sanzioni di cui al precedente comma,  e  ne  fornisce  copia
alle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e
agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio. 
    7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
al presente articolo sono imputati al bilancio  dell'ente  gestore  e
destinati  esclusivamente  al  finanziamento   delle   attivita'   di
gestione, coerentemente  con  le  finalita'  istituzionali  dell'area
marina protetta.