Art. 38. Norme di rinvio. 1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm., nonche' alle disposizioni contenute nel decreto di aggiornamento del 20 luglio 2011 e al Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite approvato con il decreto n. 189 del 20 luglio 2011.