Art. 29. Impegni di spesa 1. I dirigenti autorizzati ad assumere impegni di spesa sono individuati dal Direttore generale che, con suo provvedimento, ne stabilisce i poteri e i limiti. 2. I dirigenti autorizzati garantiscono, nell'assumere l'impegno di spesa, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure al momento vigenti. Qualunque impegno di spesa e' assunto con atto formale; 3. Il dirigente autorizzato, qualora assuma l'impegno di spesa a valere su fondi assegnati ad un centro di costo di cui e' responsabile, provvede a definire l'obbligazione solo dopo aver accertato la disponibilita' dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza, considerato il valore massimo dell'impegno, garantendo cosi' il rispetto dei limiti previsti. 4. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilita' con le complessive disponibilita' finanziarie dell'Agenzia, in osservanza alle specifiche procedure interne.