(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
                          Impegni di spesa 
 
    1. I dirigenti autorizzati ad  assumere  impegni  di  spesa  sono
individuati dal Direttore generale che,  con  suo  provvedimento,  ne
stabilisce i poteri e i limiti. 
    2. I dirigenti autorizzati garantiscono, nell'assumere  l'impegno
di spesa, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle  procedure
al momento vigenti. Qualunque impegno di spesa e'  assunto  con  atto
formale; 
    3. Il dirigente autorizzato, qualora assuma l'impegno di spesa  a
valere  su  fondi  assegnati  ad  un  centro  di  costo  di  cui   e'
responsabile, provvede  a  definire  l'obbligazione  solo  dopo  aver
accertato la disponibilita' dei fondi necessari a valere  sul  budget
di propria competenza, considerato il  valore  massimo  dell'impegno,
garantendo cosi' il rispetto dei limiti previsti. 
    4. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate  solo
previa richiesta motivata e contestuale  verifica  di  compatibilita'
con  le  complessive  disponibilita'  finanziarie  dell'Agenzia,   in
osservanza alle specifiche procedure interne.