(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
Esercizio finanziario e bilancio - non e' previsto nel loro statuto 
 
    1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1°  gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
    2. Il consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed
amministrativa e redige un  conto  economico  separato.  Il  bilancio
separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche,  deve
evidenziare le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie
relative al contributo annuale di cui all'art. 11, comma  1,  lettera
b) del presente statuto. 
    3. Entro quattro mesi dalla chiusura  di  ciascun  esercizio,  il
consiglio  di  amministrazione  convoca  l'assemblea  ordinaria   per
l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.  La
convocazione puo' avvenire nel termine di  sei  mesi  dalla  chiusura
dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano;  in  tale
ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni
che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi. 
    4. Il  bilancio  preventivo,  approvato  entro  il  mese  di  ...
dell'anno precedente, e' accompagnato da: 
      a. una relazione illustrativa sui  programmi  di  attivita'  da
realizzare nell'esercizio; 
      b. una relazione sulle differenze  di  previsione  in  rapporto
all'esercizio precedente. 
    5. I documenti menzionati ai precedenti commi 2,  3  e  4  devono
restare depositati presso la sede del consorzio in modo da consentire
a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni  prima
dello svolgimento dell'assemblea. 
    6. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo  corredati  da
relazione  tecnica  sull'attivita'  consortile  sono   trasmessi   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed
al Ministero dello sviluppo economico  entro  sessanta  giorni  dalla
loro approvazione. 
    7. Ove i Ministeri formulino rilievi, l'assemblea o il  consiglio
sono tenuti a deliberare su di essi entra i trenta giorni  successivi
al ricevimento della comunicazione ministeriale.  Le  controdeduzioni
deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai  Ministeri.
Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta  giorni
i bilanci si intendono approvati. 
    8.  La  situazione  patrimoniale,  redatta  osservando  le  norme
relative al bilancio di esercizio per  le  societa'  per  azioni,  e'
depositata presso il  registro  delle  imprese  entro  2  mesi  dalla
chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile. 
    9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita'
sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 25.