Art. 28. Organismo di vigilanza 1. L'organismo di vigilanza e' un organo collegiale composto di ... membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. Tra i membri uno svolge funzioni di presidente. L'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione del consorzio, provvede alla nomina dell'organismo di vigilanza e del suo presidente. I membri dell'organismo sono scelti tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attivita' di verifica e vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi. 2. I componenti dell'organismo restano in carica per anni tre, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore. 3. L'organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.