(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                       Organismo di vigilanza 
 
    1. L'organismo di vigilanza e' un organo collegiale  composto  di
...  membri  effettivi,   di   cui   uno   nominato   dal   Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero
dello sviluppo  economico.  Tra  i  membri  uno  svolge  funzioni  di
presidente. L'assemblea  ordinaria,  su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione del consorzio, provvede alla nomina dell'organismo di
vigilanza e del suo presidente. I membri dell'organismo  sono  scelti
tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attivita'  di
verifica  e  vigilanza.  Al   fine   di   garantire   l'autonomia   e
l'indipendenza dell'organismo, possono  essere  nominati  sia  membri
esterni sia membri interni privi di compiti operativi. 
    2. I componenti dell'organismo restano in carica  per  anni  tre,
rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione  fino
alla nomina del successore. 
    3. L'organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine  al
funzionamento, all'efficacia, all'aderenza  ed  all'osservanza  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231  e
successive modificazioni e integrazioni.