Art. 14. Funzioni del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' organo di governo, di indirizzo strategico, di programmazione e di vigilanza sull'attivita' amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e, nell'esercizio di tali funzioni, esercita le attivita' consultive previste nel presente statuto. 2. In particolare il consiglio di amministrazione: a) esprime parere vincolante sullo statuto, sul codice etico e sul regolamento didattico di Ateneo, sui regolamenti in materia di didattica e ricerca, sul regolamento elettorale di Ateneo e sui regolamenti di competenza dei dipartimenti e delle scuole e parere sul regolamento generale di Ateneo e su quello del garante di Ateneo; b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale; c) approva la programmazione annuale e triennale del personale, incluse le proposte di destinazione dei ruoli di personale docente, tenuto conto delle priorita' e dei criteri stabiliti dal senato accademico; d) vigila, secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sulla sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e delibera sulla copertura finanziaria degli atti di spesa rientranti nelle sue competenze; e) delibera, previo parere del senato accademico, sulla istituzione e sulla soppressione di dipartimenti, scuole, corsi, sedi e altre strutture didattiche e di ricerca nei limiti delle sue competenze; f) approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione triennale del rettore, previo parere del senato accademico; g) approva il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo dell'Ateneo, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico, e ne garantisce la trasmissione ai ministeri competenti; h) delibera sull'assestamento e sulle variazioni del bilancio di previsione; i) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; j) delibera in materia di tasse e contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio, previo parere del senato accademico e del consiglio degli studenti; k) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, e assegna allo stesso, per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'attivita' verificandone il conseguimento; l) delibera sulle proposte di chiamata dei docenti che i dipartimenti formulano, sentite le scuole ove costituite, previo parere del senato accademico e verifica della sostenibilita' nel tempo della relativa spesa; m) delibera sui programmi edilizi dell'Ateneo e sull'assegnazione degli spazi da destinare alle attivita' didattico-scientifiche con relative parti comuni, previo parere del senato accademico. Gli assegnatari degli spazi ne sono responsabili esclusivi in ordine alla destinazione e all'uso; n) delibera sulle convenzioni stipulate da qualsiasi struttura di Ateneo, previo parere del senato accademico; o) delibera, secondo modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo, sulla costituzione o partecipazione a fondazioni e ad altri enti di diritto pubblico e privato; p) esercita le competenze in materia disciplinare, relativamente ai docenti, contemplate dall'art. 10 della legge n. 240/2010; q) designa i componenti del nucleo di valutazione, previo parere del senato accademico; r) delibera su indennita' e compensi per cariche e membri di organi collegiali. 3. Al consiglio di amministrazione spettano le altre competenze a esso demandate dalla legge, dal presente statuto e dalle norme regolamentari di Ateneo.