(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 21)
 
                               Art. 21 
 
                            (Astensione) 
 
 
  1. Al giudice contabile e al pubblico  ministero  si  applicano  le
cause e le modalita' di  astensione  previste  dall'articolo  51  del
codice di procedura civile. L'astensione non ha  effetto  sugli  atti
anteriori.