(Statuto-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                         Risorse finanziarie 
 
    1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono: 
    a)  la  dotazione  finanziaria,  rappresentata   da   un'aliquota
annualmente fissata dall'assemblea a carico delle camere di commercio
e della Chambre della Valle d'Aosta sul totale delle loro entrate per
contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti
di segreteria delle camere di commercio; 
    b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi; 
    c)  i  finanziamenti  per  programmi   e   progetti   provenienti
dall'Unione europea o da altri soggetti; 
    d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata. 
    2. Presso l'Unioncamere  e'  costituito  il  fondo  intercamerale
d'intervento. Le contribuzioni del fondo, gestito in base ad apposito
regolamento approvato dall'assemblea,  finanziano  i  progetti  e  le
iniziative, definiti in raccordo con i programmi del Ministero  dello
sviluppo economico, che l'Unioncamere assegna  alle  camere  italiane
all'estero e  alle  camere  miste,  per  sostenere  le  politiche  di
internazionalizzazione del sistema camerale italiano. 
    3. Presso l'Unioncamere e' istituito il fondo di perequazione  ai
sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580  e
successive  modifiche  ed  integrazioni.  I   criteri   generali   di
funzionamento del fondo sono contenuti nel  regolamento  di  gestione
del fondo, approvato dall'assemblea.