(Statuto-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo  alla
pubblicazione per esteso nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di
approvazione del Ministro dello sviluppo economico. 
    2. Le camere di commercio i cui organi siano  stati  sciolti  per
provvedimento   dell'autorita'   competente,    sono    rappresentate
nell'assemblea dai  rispettivi  commissari.  Il  commissario  dispone
soltanto  dell'elettorato  attivo.  Il  commissario  che   non   puo'
partecipare alle sedute dell'assemblea che non prevedono elezioni  di
organi dell'Unioncamere,  puo'  farsi  rappresentare  dal  presidente
dell'unione regionale di appartenenza. 
    3. La decadenza disciplinata dal secondo  periodo  del  comma  2,
dell'art. 4 viene meno nel  caso  in  cui  il  componente  acquisisca
nuovamente, secondo le relative procedure  e  comunque  entro  trenta
giorni dalla decadenza, la qualifica che costituisce  titolo  per  la
partecipazione all'organo. 
    4.  Fino  alla  revisione  dello  statuto,  che   dovra'   essere
effettuata per dare attuazione al  decreto  legislativo  25  novembre
2016 n. 219 e al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  16
febbraio 2018, ai componenti del comitato esecutivo in rappresentanza
delle unioni regionali poste in liquidazione  ai  sensi  dell'art.  6
della legge 29 dicembre 1993, n. 580  e  sue  modificazioni,  non  si
applica l'art. 4, comma 2, secondo periodo;  gli  stessi  restano  in
carica, senza diritto di voto, fino al completamento del  mandato  in
essere.