Art. 19. Disposizioni finali 1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per esteso nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del Ministro dello sviluppo economico. 2. Le camere di commercio i cui organi siano stati sciolti per provvedimento dell'autorita' competente, sono rappresentate nell'assemblea dai rispettivi commissari. Il commissario dispone soltanto dell'elettorato attivo. Il commissario che non puo' partecipare alle sedute dell'assemblea che non prevedono elezioni di organi dell'Unioncamere, puo' farsi rappresentare dal presidente dell'unione regionale di appartenenza. 3. La decadenza disciplinata dal secondo periodo del comma 2, dell'art. 4 viene meno nel caso in cui il componente acquisisca nuovamente, secondo le relative procedure e comunque entro trenta giorni dalla decadenza, la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all'organo. 4. Fino alla revisione dello statuto, che dovra' essere effettuata per dare attuazione al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, ai componenti del comitato esecutivo in rappresentanza delle unioni regionali poste in liquidazione ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e sue modificazioni, non si applica l'art. 4, comma 2, secondo periodo; gli stessi restano in carica, senza diritto di voto, fino al completamento del mandato in essere.