(Regolamento-art. 20)
                              Art. 20. 
Elementi  per  la  valutazione  del  rischio  di  riciclaggio  e   di
                    finanziamento del terrorismo 
 
    1. I revisori assolvono agli obblighi di adeguata verifica  della
clientela  basandosi  sui  dati  e  le  informazioni  acquisiti   nel
diligente esercizio della propria attivita' professionale. 
    2.  Per  la  valutazione  del  rischio  di   riciclaggio   e   di
finanziamento  del  terrorismo,  i  revisori  considerano  i  criteri
generali stabiliti dall'art. 17, comma 3, del decreto antiriciclaggio
nonche' i fattori di rischio descritti negli allegati 1 e 2. 
    3. I revisori prendono in considerazione anche ulteriori elementi
riscontrabili nello svolgimento dell'attivita' professionale,  quando
essi siano rilevanti  ai  fini  dell'individuazione  del  rischio  di
riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo.  In  particolare,  i
revisori tengono conto di: 
      a) eventuali incompletezze, irregolarita' o manipolazioni della
documentazione contabile, ovvero del rifiuto  o  della  riluttanza  a
concedere accesso alle registrazioni contabili; 
      b)   operazioni   anomale   corrispondenti   alle   fattispecie
identificate  quali  indicatori  di  anomalia  dalla  UIF  ai   sensi
dell'art. 6, comma 4, lett. e), del decreto antiriciclaggio  ed  alle
fattispecie oggetto delle Comunicazioni pubblicate dalla  stessa  UIF
in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo.