(Regolamento-art. 21)
                              Art. 21. 
                     Profilatura della clientela 
 
    1. I revisori  provvedono  a  definire,  prima  dell'accettazione
dell'incarico,  il  profilo  di   rischio   di   riciclaggio   e   di
finanziamento del terrorismo attribuibile  a  ciascun  cliente  sulla
base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio
descritti negli allegati 1 e 2,  ponderati  in  funzione  della  loro
importanza relativa. In esito alla profilatura,  ciascun  cliente  e'
incluso in una classe di rischio predefinita, in ragione della  quale
sono graduate le misure  e  le  attivita'  afferenti  all'adempimento
degli obblighi di adeguata verifica e di valutazione delle operazioni
sospette. 
    2.  Ai  fini  dell'elaborazione  del  profilo  di  rischio  della
clientela, i revisori adottano  sistemi  di  classificazione  che  si
avvalgono, per quanto  possibile,  di  procedure  informatiche  e  di
algoritmi predefiniti, in grado di assegnare in automatico la  classe
di rischio. Tuttavia, i revisori attribuiscono al cliente una  classe
di  rischio  piu'  elevata  di  quella  risultante  dalle   procedure
automatiche, qualora la ritengano piu' appropriata  secondo  il  loro
prudente apprezzamento. Qualora in casi eccezionali venga  attribuita
al cliente una classe di rischio inferiore a quella risultante  dalle
procedure  automatiche,  tale  decisione  deve  essere  illustrata  e
motivata per iscritto. 
    3. I revisori conservano evidenza delle valutazioni condotte  dai
vari soggetti coinvolti nell'attribuzione del profilo di rischio  del
cliente. 
    4. Se la procedura informatica e' fornita da soggetti esterni,  i
revisori devono adeguatamente conoscere il funzionamento della stessa
e i criteri che determinano l'attribuzione della classe di rischio. 
    5. I revisori definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento
della profilatura dei clienti  modulandola  in  base  ai  livelli  di
rischio assegnati agli stessi. Nel  caso  in  cui  nello  svolgimento
dell'attivita' professionale si riscontrino attivita' o  eventi  tali
da incidere sul profilo di rischio del cliente, i revisori provvedono
a modificare tempestivamente la  classe  di  rischio  precedentemente
attribuita e ad adeguare conseguentemente le misure  e  le  attivita'
afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata  verifica  e  di
valutazione delle operazioni sospette.