(Regolamento-art. 22)
                              Art. 22. 
                    Obblighi di adeguata verifica 
 
    1. L'adeguata verifica della clientela  consiste  nelle  seguenti
attivita': 
      a) identificazione del cliente; 
      b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo; 
      c)  verifica  dell'identita'  del  cliente   e   dell'eventuale
titolare effettivo sulla  base  di  documenti,  dati  o  informazioni
ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; 
      d) acquisizione di informazioni  sullo  scopo  e  sulla  natura
della  prestazione  professionale  richiesta,  ove  gli  stessi   non
risultino gia' evidenti alla  luce  delle  disposizioni  in  tema  di
revisione legale; 
      e) esercizio di un controllo costante nel corso  del  diligente
svolgimento dell'attivita' professionale.