Art. 22. Obblighi di adeguata verifica 1. L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attivita': a) identificazione del cliente; b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo; c) verifica dell'identita' del cliente e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; d) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale richiesta, ove gli stessi non risultino gia' evidenti alla luce delle disposizioni in tema di revisione legale; e) esercizio di un controllo costante nel corso del diligente svolgimento dell'attivita' professionale.