(Regolamento-art. 23)
                              Art. 23. 
     Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica 
 
    1. I revisori provvedono ad adempiere agli obblighi  di  adeguata
verifica di cui al precedente articolo, lettere da a) a d): 
      a) prima del  conferimento  dell'incarico  per  lo  svolgimento
della prestazione professionale; 
      b) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento  del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga o esenzione. A  tal
fine, i revisori si avvalgono degli indicatori di  anomalia  e  degli
schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF  ai
sensi dell'art. 6, comma 4, lett. e), del decreto  antiriciclaggio  e
delle  comunicazioni  pubblicate  dalla  stessa  UIF  in  materia  di
prevenzione del finanziamento del terrorismo; 
      c) quando sorgono dubbi  sulla  veridicita',  attendibilita'  o
completezza delle informazioni o della documentazione precedentemente
acquisita. 
    2. I revisori adempiono agli obblighi di  adeguata  verifica  nei
confronti dei  nuovi  clienti  nonche'  dei  clienti  gia'  acquisiti
rispetto  ai  quali  l'adeguata  verifica  si  renda  necessaria   in
conseguenza di  modifiche  normative  ovvero  in  considerazione  del
mutato livello di rischio  di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del
terrorismo. 
    3. L'identificazione del cliente e del titolare  effettivo  e  la
verifica dei relativi dati possono ritenersi  assolte  qualora  siano
gia'  state  effettuate  in  relazione   a   precedenti   prestazioni
professionali, purche' le informazioni esistenti siano  aggiornate  e
adeguate  rispetto  al  profilo  di  rischio  del  cliente   e   alle
caratteristiche del nuovo incarico professionale. 
    4.  Gli  obblighi  di  adeguata  verifica  dei  clienti  non   si
applicano: 
      a) nei casi di attivita' didattica o scientifica  (ad  esempio,
docenze o collaborazioni editoriali); 
      b) nel caso di incarichi professionali conferiti nell'ambito di
procedure giudiziarie.