(Regolamento-art. 24)
                              Art. 24. 
                     Identificazione del cliente 
 
    1. Nel caso di  cliente  persona  fisica,  i  revisori  procedono
all'identificazione  del  cliente  mediante  acquisizione  dei   dati
identificativi  forniti  dallo  stesso,  previa  esibizione   di   un
documento   d'identita'   o   altro   documento   di   riconoscimento
equipollente ai  sensi  della  normativa  vigente,  del  quale  viene
acquisita copia  in  formato  cartaceo  o  elettronico,  purche'  non
modificabile. 
    2.   Nel   caso   di   cliente   diverso   da   persona   fisica,
l'identificazione  va  fatta  attraverso  l'acquisizione   dei   dati
identificativi e delle informazioni su  tipologia,  forma  giuridica,
oggetto sociale, finalita' perseguite, e, se esistenti,  gli  estremi
dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti  dalle
eventuali Autorita' di  vigilanza  di  settore.  Occorrera'  altresi'
verificare l'effettiva esistenza del  potere  di  rappresentanza  del
soggetto che conferisce l'incarico per conto del cliente. Nel caso di
organizzazioni non  profit,  andra'  acquisita  anche  l'informazione
circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attivita'  svolte;
in caso di trust, sara' acquisita copia dell'atto istitutivo al  fine
di  raccogliere   le   informazioni   sulle   finalita'   perseguite,
l'identita' dei beneficiari e del trustee, le modalita' di esecuzione
e ogni altra caratteristica del trust. 
    3. L'identificazione viene effettuata in presenza del  cliente  -
del legale rappresentante o del soggetto all'uopo delegato quando  il
cliente sia un soggetto diverso da una persona  fisica  -  prima  del
conferimento  dell'incarico  per  lo  svolgimento  della  prestazione
professionale.  Gli  obblighi  di  identificazione   si   considerano
comunque assolti, anche senza la presenza  fisica  del  cliente,  nei
seguenti casi: 
      a) per i clienti i cui dati identificativi  risultino  da  atti
pubblici,  da  scritture  private  autenticate   o   da   certificati
qualificati utilizzati per  la  generazione  di  una  firma  digitale
associata a documenti informatici ai sensi dell'art. 24  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
      b) per i clienti  in  possesso  di  un'identita'  digitale,  di
livello di massima sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'art.
64 del predetto decreto legislativo  n.  82  del  2005  e  successive
modificazioni, e delle relative disposizioni di  attuazione,  nonche'
di un'identita' digitale di livello massimo  di  sicurezza  o  di  un
certificato  per  la  generazione  di  firma   digitale,   rilasciati
nell'ambito di un  regime  di  identificazione  elettronica  compreso
nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art.  9
del regolamento (UE) n. 910/2014; 
      c) per  i  clienti  i  cui  dati  identificativi  risultino  da
dichiarazione  della  rappresentanza  diplomatica  e   dell'autorita'
consolare italiana, cosi'  come  indicata  nell'art.  6  del  decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 153; 
      d)  qualora  il  revisore  si  avvalga  dell'adeguata  verifica
effettuata da parte di terzi ai sensi dell'art.  26  e  seguenti  del
decreto antiriciclaggio.