Art. 24. Identificazione del cliente 1. Nel caso di cliente persona fisica, i revisori procedono all'identificazione del cliente mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dallo stesso, previa esibizione di un documento d'identita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico, purche' non modificabile. 2. Nel caso di cliente diverso da persona fisica, l'identificazione va fatta attraverso l'acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalita' perseguite, e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali Autorita' di vigilanza di settore. Occorrera' altresi' verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza del soggetto che conferisce l'incarico per conto del cliente. Nel caso di organizzazioni non profit, andra' acquisita anche l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attivita' svolte; in caso di trust, sara' acquisita copia dell'atto istitutivo al fine di raccogliere le informazioni sulle finalita' perseguite, l'identita' dei beneficiari e del trustee, le modalita' di esecuzione e ogni altra caratteristica del trust. 3. L'identificazione viene effettuata in presenza del cliente - del legale rappresentante o del soggetto all'uopo delegato quando il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica - prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale. Gli obblighi di identificazione si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: a) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) per i clienti in possesso di un'identita' digitale, di livello di massima sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'art. 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e delle relative disposizioni di attuazione, nonche' di un'identita' digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 910/2014; c) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; d) qualora il revisore si avvalga dell'adeguata verifica effettuata da parte di terzi ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto antiriciclaggio.