Art. 25. Identificazione del titolare effettivo 1. I revisori procedono all'identificazione del titolare effettivo, senza che sia necessaria la presenza fisica di quest'ultimo, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti. 2. All'atto dell'identificazione, i revisori richiedono al cliente diverso da persona fisica di fornire, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo sub 2). 3. Nell'ambito del controllo costante, i revisori valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati. 4. In caso di pluralita' di titolari effettivi, gli adempimenti sopra indicati vanno espletati per ciascuno di essi.