(Regolamento-art. 25)
                              Art. 25. 
               Identificazione del titolare effettivo 
 
    1.  I  revisori  procedono   all'identificazione   del   titolare
effettivo,  senza  che  sia  necessaria   la   presenza   fisica   di
quest'ultimo, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla
base dei dati identificativi da questi forniti. 
    2.  All'atto  dell'identificazione,  i  revisori  richiedono   al
cliente diverso da  persona  fisica  di  fornire,  sotto  la  propria
responsabilita', tutte le informazioni necessarie all'identificazione
del titolare effettivo sub 2). 
    3.  Nell'ambito  del  controllo  costante,  i  revisori  valutano
eventuali elementi che  inducono  a  ritenere  che  il  cliente  stia
operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati. 
    4. In caso di pluralita' di titolari effettivi,  gli  adempimenti
sopra indicati vanno espletati per ciascuno di essi.