Art. 26. Verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo 1. La verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo richiede il riscontro, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisite all'atto dell'identificazione. 2. Con riferimento al cliente persona fisica, i revisori compiono ogni indagine, nell'esercizio della loro diligenza professionale, al fine di verificare l'autenticita' e la validita' del documento di identita' o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito. 3. Per i soggetti non comunitari, i revisori compiono ogni indagine, nell'esercizio della loro diligenza professionale, al fine di verificare l'autenticita' e la validita' del passaporto, del permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o di altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana. A titolo esemplificativo, per gli apolidi che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il titolo di viaggio per apolidi rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli apolidi firmata a New York il 28/9/1954. Per i titolari dello status di «rifugiato» o dello status di «protezione sussidiaria», ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso i documenti di viaggio di cui all'art. 24 del citato decreto. Qualora i documenti originali siano in lingua straniera, i revisori adottano le misure di diligenza professionale per accertare il contenuto degli stessi (anche attraverso una traduzione giurata dell'originale, quando ritenuto necessario). 4. Per i soggetti minori di eta', i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento di identita' o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica puo' avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso devono essere registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato. 5. Quando dagli accertamenti condotti ai sensi dei commi da 2 a 4 del presente articolo emergano dubbi, incertezze o incongruenze, i revisori effettuano ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. A titolo esemplificativo, puo' essere consultato il sistema pubblico per la prevenzione del furto d'identita' di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. 6. Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, i revisori: a) effettuano il riscontro dei dati identificativi del cliente con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti tra quelle indicate nel comma 7 del presente articolo, di cui vanno acquisite - in via autonoma o per il tramite del cliente - e conservate copie in formato cartaceo o elettronico; i revisori accertano altresi' l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza del soggetto che conferisce l'incarico per conto del cliente; b) adottano misure, commisurate al profilo di rischio del cliente e dell'attivita' professionale prestata, dirette a ricostruire con ragionevole attendibilita' l'assetto proprietario e di controllo del cliente. A questo fine, i revisori consultano ogni fonte informativa utile fino ad individuare, con ragionevole certezza, il titolare effettivo sub 2) e verificarne i dati. Ad esempio, i revisori possono consultare l'apposita sezione del registro delle imprese prevista dall'art. 21 del decreto antiriciclaggio. Delle evidenze utilizzate per i riscontri viene acquisita e conservata copia in formato cartaceo o elettronico. 7. Rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti per la verifica dei dati identificativi del cliente diverso da persona fisica e del titolare effettivo: a) il registro delle imprese italiano; b) gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformita' alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate); c) i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della quarta direttiva antiriciclaggio; d) le informazioni provenienti da organismi e Autorita' pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web. 8. I revisori valutano, secondo un approccio basato sul rischio, l'estensione e la profondita' dei riscontri da effettuare. 9. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto antiriciclaggio.