(Regolamento-art. 26)
                              Art. 26. 
    Verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo 
 
    1. La verifica  dei  dati  relativi  al  cliente  e  al  titolare
effettivo richiede il riscontro, sulla  base  di  documenti,  dati  o
informazioni ottenuti da una fonte  affidabile  e  indipendente,  dei
dati identificativi contenuti  nei  documenti  e  delle  informazioni
acquisite all'atto dell'identificazione. 
    2. Con riferimento al cliente persona fisica, i revisori compiono
ogni indagine, nell'esercizio della loro diligenza professionale,  al
fine di verificare l'autenticita' e la  validita'  del  documento  di
identita'  o  di  altro  documento  di  riconoscimento   equipollente
acquisito. 
    3. Per i  soggetti  non  comunitari,  i  revisori  compiono  ogni
indagine, nell'esercizio della loro diligenza professionale, al  fine
di verificare l'autenticita'  e  la  validita'  del  passaporto,  del
permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri rilasciato
dalla Questura o di altro documento da  considerarsi  equivalente  ai
sensi della normativa italiana. A  titolo  esemplificativo,  per  gli
apolidi che non risultino in possesso dei predetti documenti, i  dati
identificativi possono essere  verificati  attraverso  il  titolo  di
viaggio per apolidi  rilasciato  ai  sensi  della  Convenzione  sullo
Statuto degli apolidi firmata a New York il 28/9/1954. Per i titolari
dello  status  di  «rifugiato»  o   dello   status   di   «protezione
sussidiaria», ai sensi del decreto legislativo 19 novembre  2007,  n.
251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso
i documenti di viaggio di cui all'art. 24 del citato decreto. Qualora
i documenti originali siano in lingua straniera, i revisori  adottano
le misure di diligenza professionale per accertare il contenuto degli
stessi  (anche  attraverso  una  traduzione  giurata  dell'originale,
quando ritenuto necessario). 
    4. Per i soggetti minori di eta', i  dati  identificativi  devono
essere verificati, in mancanza di un  documento  di  identita'  o  di
riconoscimento, attraverso il certificato di  nascita  o  l'eventuale
provvedimento del giudice tutelare. La verifica puo' avvenire anche a
mezzo di una foto autenticata: in tal caso devono  essere  registrati
gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato. 
    5. Quando dagli accertamenti condotti ai sensi dei commi da 2 a 4
del presente articolo emergano dubbi, incertezze  o  incongruenze,  i
revisori effettuano ogni ulteriore riscontro necessario a  verificare
i  dati  identificativi  e  le  informazioni  acquisiti.   A   titolo
esemplificativo, puo' essere consultato il sistema  pubblico  per  la
prevenzione del furto d'identita' di cui al  decreto  legislativo  11
aprile 2011, n. 64. 
    6. Nel caso in cui il cliente sia  un  soggetto  diverso  da  una
persona fisica, i revisori: 
      a) effettuano il riscontro dei dati identificativi del  cliente
con informazioni desumibili da fonti affidabili  e  indipendenti  tra
quelle indicate nel comma 7  del  presente  articolo,  di  cui  vanno
acquisite - in via  autonoma  o  per  il  tramite  del  cliente  -  e
conservate copie  in  formato  cartaceo  o  elettronico;  i  revisori
accertano  altresi'  l'esistenza   e   l'ampiezza   del   potere   di
rappresentanza del soggetto che conferisce l'incarico per  conto  del
cliente; 
    b) adottano misure, commisurate al profilo di rischio del cliente
e dell'attivita' professionale prestata, dirette  a  ricostruire  con
ragionevole attendibilita' l'assetto proprietario e di controllo  del
cliente. A questo fine, i revisori consultano ogni fonte  informativa
utile fino ad individuare,  con  ragionevole  certezza,  il  titolare
effettivo sub 2) e verificarne i dati. Ad esempio, i revisori possono
consultare l'apposita sezione del  registro  delle  imprese  prevista
dall'art. 21 del decreto antiriciclaggio. Delle  evidenze  utilizzate
per i  riscontri  viene  acquisita  e  conservata  copia  in  formato
cartaceo o elettronico. 
    7. Rientrano tra  le  fonti  affidabili  e  indipendenti  per  la
verifica dei dati  identificativi  del  cliente  diverso  da  persona
fisica e del titolare effettivo: 
      a) il registro delle imprese italiano; 
      b) gli albi  ed  elenchi  di  soggetti  autorizzati,  gli  atti
costitutivi, gli statuti,  i  bilanci  o  documenti  equivalenti,  le
comunicazioni rese al  pubblico  in  conformita'  alla  normativa  di
settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o
informazioni privilegiate); 
      c) i registri dei titolari effettivi istituiti in  altri  paesi
comunitari  in  attuazione  degli  articoli  30  e  31  della  quarta
direttiva antiriciclaggio; 
      d)  le  informazioni  provenienti  da  organismi  e   Autorita'
pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche  di  altri
paesi comunitari; tali informazioni possono  essere  acquisite  anche
attraverso i siti web. 
    8. I revisori valutano, secondo un approccio basato sul  rischio,
l'estensione e la profondita' dei riscontri da effettuare. 
    9.  In  presenza  di  un  basso  rischio  di  riciclaggio  o   di
finanziamento del terrorismo si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 18, comma 3, del decreto antiriciclaggio.