(Regolamento-art. 32)
                              Art. 32. 
  Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi 
 
    1. I revisori possono demandare l'assolvimento degli obblighi  di
adeguata verifica della  clientela  di  cui  all'art.  18,  comma  1,
lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio  ai  soggetti  terzi
indicati nell'art. 26 del medesimo decreto. 
    2. In caso di ricorso a  terzi,  i  revisori  si  attengono  alle
modalita' di esecuzione di cui all'allegato 3. Restano fermi a  norma
dell'art. 28 del decreto antiriciclaggio, la  responsabilita'  finale
dei revisori per l'osservanza degli  obblighi  di  adeguata  verifica
della clientela, nonche' i doveri dei revisori stessi di valutare gli
elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi, di  verificare
la veridicita' dei  documenti  ricevuti  e,  in  caso  di  dubbi,  di
provvedere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica.