Art. 32. Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi 1. I revisori possono demandare l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio ai soggetti terzi indicati nell'art. 26 del medesimo decreto. 2. In caso di ricorso a terzi, i revisori si attengono alle modalita' di esecuzione di cui all'allegato 3. Restano fermi a norma dell'art. 28 del decreto antiriciclaggio, la responsabilita' finale dei revisori per l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, nonche' i doveri dei revisori stessi di valutare gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi, di verificare la veridicita' dei documenti ricevuti e, in caso di dubbi, di provvedere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica.