(Regolamento-art. 33)
                              Art. 33. 
                      Obblighi di conservazione 
 
    1. I revisori conservano in  formato  cartaceo  o  elettronico  i
documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'assolvimento degli
obblighi di adeguata verifica, al fine di: 
      a) dimostrare alle Autorita' di vigilanza le procedure  seguite
e le misure adottate per adempiere agli obblighi di legge; 
      b) consentire analisi e approfondimenti da parte della UIF o di
qualsiasi altra Autorita' competente; 
      c)   consentirne   l'utilizzo   nell'ambito   di   indagini   o
procedimenti su  operazioni  di  riciclaggio,  di  finanziamento  del
terrorismo o altri reati. 
    2. I documenti, le informazioni e i dati acquisiti nel corso  del
rapporto professionale, ivi compresi quelli connessi all'assolvimento
degli obblighi di collaborazione attiva: 
      a) devono essere conservati in un fascicolo unitario e completo
e devono essere prontamente disponibili su richiesta delle  Autorita'
competenti; 
      b) sono conservati per un  periodo  di  dieci  anni  decorrenti
dalla data di chiusura del rapporto professionale. 
    3.  Al  fine  di   assicurare   immediatezza   e   facilita'   di
consultazione e utilizzo dei dati e delle informazioni dei clienti, i
revisori si avvalgono di archivi  informatici  in  cui  provvedono  a
registrare: 
      a)   la   data   di   instaurazione    del    rapporto    (data
dell'accettazione dell'incarico professionale) e di cessazione  dello
stesso; 
      b) i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo e
le  informazioni  sullo  scopo  e   la   natura   della   prestazione
professionale; 
      c) il profilo di rischio di  riciclaggio  e  finanziamento  del
terrorismo associato al cliente; 
      d) il settore di attivita' economica del  cliente  (secondo  la
classificazione Ateco pubblicata dall'Istat). 
    4. Le registrazioni devono essere effettuate entro trenta  giorni
dalla data di accettazione  o  cessazione  dell'incarico,  ovvero  di
variazione dei dati di cui ai punti b), c) e d) del comma precedente.
Le medesime registrazioni devono essere conservate per un periodo  di
dieci  anni  decorrenti  dalla  data   di   chiusura   del   rapporto
professionale. 
    5. Le modalita' di conservazione  e  registrazione  adottate  dai
revisori devono essere idonee a prevenire qualsiasi perdita dei dati,
dei documenti e delle informazioni e devono risultare  conformi  alle
prescrizioni   di   cui   all'art.   32,   comma   2,   del   decreto
antiriciclaggio. Le modalita' tecniche adottate per la  registrazione
assicurano in particolare l'ordine cronologico delle registrazioni  e
la tracciabilita', in caso di rettifiche, delle scritture di modifica
e delle registrazioni antecedenti alla modifica. 
    6. Gli obblighi di registrazione di cui al comma 3  del  presente
articolo, fermo restando l'obbligo di conservazione dei dati e  delle
informazioni ivi elencate, non si applicano ai rapporti con: 
      a) intermediari bancari e finanziari di cui all'art.  3,  comma
2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di  cui  alle  lettere
i), o), s) e v); 
      b) intermediari bancari e finanziari comunitari o con  sede  in
un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, secondo i criteri  di  valutazione  del
rischio geografico indicati nell'allegato 1; 
      c) tesoreria provinciale dello Stato o Banca d'Italia. 
    7. La conservazione dei documenti presso un  autonomo  centro  di
servizi, eventualmente individuato a livello di Rete di  appartenenza
ovvero presso terzi, e' consentita, ferma restando la responsabilita'
dei revisori e purche' cio' non comprometta la pronta  disponibilita'
dei documenti stessi e l'accesso diretto e immediato  al  sistema  di
conservazione da parte dei revisori medesimi.