Art. 33. Obblighi di conservazione 1. I revisori conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, al fine di: a) dimostrare alle Autorita' di vigilanza le procedure seguite e le misure adottate per adempiere agli obblighi di legge; b) consentire analisi e approfondimenti da parte della UIF o di qualsiasi altra Autorita' competente; c) consentirne l'utilizzo nell'ambito di indagini o procedimenti su operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o altri reati. 2. I documenti, le informazioni e i dati acquisiti nel corso del rapporto professionale, ivi compresi quelli connessi all'assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva: a) devono essere conservati in un fascicolo unitario e completo e devono essere prontamente disponibili su richiesta delle Autorita' competenti; b) sono conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del rapporto professionale. 3. Al fine di assicurare immediatezza e facilita' di consultazione e utilizzo dei dati e delle informazioni dei clienti, i revisori si avvalgono di archivi informatici in cui provvedono a registrare: a) la data di instaurazione del rapporto (data dell'accettazione dell'incarico professionale) e di cessazione dello stesso; b) i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo e le informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale; c) il profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato al cliente; d) il settore di attivita' economica del cliente (secondo la classificazione Ateco pubblicata dall'Istat). 4. Le registrazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di accettazione o cessazione dell'incarico, ovvero di variazione dei dati di cui ai punti b), c) e d) del comma precedente. Le medesime registrazioni devono essere conservate per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del rapporto professionale. 5. Le modalita' di conservazione e registrazione adottate dai revisori devono essere idonee a prevenire qualsiasi perdita dei dati, dei documenti e delle informazioni e devono risultare conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32, comma 2, del decreto antiriciclaggio. Le modalita' tecniche adottate per la registrazione assicurano in particolare l'ordine cronologico delle registrazioni e la tracciabilita', in caso di rettifiche, delle scritture di modifica e delle registrazioni antecedenti alla modifica. 6. Gli obblighi di registrazione di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo di conservazione dei dati e delle informazioni ivi elencate, non si applicano ai rapporti con: a) intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v); b) intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri di valutazione del rischio geografico indicati nell'allegato 1; c) tesoreria provinciale dello Stato o Banca d'Italia. 7. La conservazione dei documenti presso un autonomo centro di servizi, eventualmente individuato a livello di Rete di appartenenza ovvero presso terzi, e' consentita, ferma restando la responsabilita' dei revisori e purche' cio' non comprometta la pronta disponibilita' dei documenti stessi e l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione da parte dei revisori medesimi.