(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
                          Periodo di prova 
 
    1. Il dipendente assunto in servizio  a  tempo  indeterminato  e'
soggetto ad un periodo di prova, la  cui  durata  e'  stabilita  come
segue: 
      a. due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B; 
      b. sei mesi per le restanti categorie. 
    2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si  tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato. 
    3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL.  In
tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto.
In  tale  periodo,  al  dipendente  compete  lo  stesso   trattamento
economico previsto  per  il  personale  non  in  prova.  In  caso  di
infortunio sul lavoro, malattia professionale o malattia per causa di
servizio si applica l'art. 44. 
    4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
le corrispondenti assenze del personale non in prova. 
    5. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma  1,  nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal  rapporto  in
qualsiasi momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dai commi 3 e 4. Il recesso opera  dal  momento  della  comunicazione
alla  controparte.  Il  recesso  dell'Azienda  o  Ente  deve   essere
motivato. 
    6. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. 
    7. Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro
sia stato risolto da  una  delle  parti,  il  dipendente  si  intende
confermato in servizio e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    8. In caso di recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' ove maturati. 
    9. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente  durante
il periodo di prova ha diritto alla conservazione  del  posto  e,  in
caso di mancato superamento della stessa, e' reintegrato, a  domanda,
nella categoria e profilo professionale di provenienza. 
    10. Al dipendente gia' in servizio a tempo  indeterminato  presso
un'azienda o ente del comparto, vincitore di  concorso  presso  altra
amministrazione anche di diverso comparto, puo'  essere  concesso  un
periodo   di   aspettativa   senza    retribuzione    e    decorrenza
dell'anzianita', per la durata  del  periodo  di  prova,  di  cui  al
presente articolo, ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. a) del  CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 (Aspettativa). 
    11. Durante il periodo di prova, l'azienda o ente  puo'  adottare
iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente
puo' essere applicato a piu' servizi dell'azienda o ente  presso  cui
svolge il periodo di prova, ferma restando la  sua  utilizzazione  in
mansioni proprie della qualifica di appartenenza. 
    12. Sono esonerati  dal  periodo  di  prova  i  dipendenti  delle
Aziende ed Enti del comparto  che  lo  abbiano  gia'  superato  nella
medesima categoria, profilo e disciplina, ove prevista. 
    13. Possono essere inoltre  esonerati  dal  periodo  di  prova  i
dipendenti che abbiano gia' svolto periodi  di  rapporto  di  lavoro,
anche a tempo determinato, nel  medesimo  o  corrispondente  profilo,
anche in altre amministrazioni pubbliche. 
    14. In tutti  i  casi  di  assunzioni  a  tempo  determinato  per
esigenze straordinarie e, in generale, quando  per  la  brevita'  del
rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto  dell'art.
24, comma 5, il contratto e' stipulato con  riserva  di  acquisizione
dei documenti prescritti dalla normativa vigente.  Nel  caso  che  il
dipendente non li presenti nel termine prescritto o che  non  risulti
in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il  rapporto  e'
risolto con effetto immediato, salva  l'applicazione  dell'art.  2126
c.c.