Art. 25. Periodo di prova 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova, la cui durata e' stabilita come segue: a. due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B; b. sei mesi per le restanti categorie. 2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o malattia per causa di servizio si applica l'art. 44. 4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. 5. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Azienda o Ente deve essere motivato. 6. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' ove maturati. 9. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, e' reintegrato, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza. 10. Al dipendente gia' in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, puo' essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianita', per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Aspettativa). 11. Durante il periodo di prova, l'azienda o ente puo' adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente puo' essere applicato a piu' servizi dell'azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di appartenenza. 12. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti del comparto che lo abbiano gia' superato nella medesima categoria, profilo e disciplina, ove prevista. 13. Possono essere inoltre esonerati dal periodo di prova i dipendenti che abbiano gia' svolto periodi di rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, nel medesimo o corrispondente profilo, anche in altre amministrazioni pubbliche. 14. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art. 24, comma 5, il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c.