Art. 26. Ricostituzione del rapporto di lavoro 1. Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute puo' richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L'azienda si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente e' ricollocato nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell'azienda all'atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso e' attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione delle fasce retributive e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturate. 3. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonche' all'accertamento dell'idoneita' fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 5. Qualora il dipendente riammesso goda gia' di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennita' percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Trattamento di fine rapporto di lavoro). 6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.