(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                Ricostituzione del rapporto di lavoro 
 
    1. Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di  lavoro  per
proprio recesso o per motivi di salute puo' richiedere, entro  cinque
anni  dalla  data  di  cessazione  del   rapporto   di   lavoro,   la
ricostituzione dello stesso. 
    2. L'azienda si pronuncia  motivatamente  entro  sessanta  giorni
dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente e' ricollocato
nella categoria e profilo  rivestiti  al  momento  delle  dimissioni,
secondo il sistema di classificazione applicato nell'azienda all'atto
della  ricostituzione  del  rapporto  di  lavoro.  Allo   stesso   e'
attribuito  il  trattamento  economico  iniziale  del  profilo,   con
esclusione delle  fasce  retributive  e  della  R.I.A.  a  suo  tempo
eventualmente maturate. 
    3. La stessa facolta' di cui al comma 1 e'  data  al  dipendente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di  uno  dei
paesi dell'Unione europea. 
    4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione  del
rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla  disponibilita'
del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda ed  al
mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione  da
parte del richiedente nonche' all'accertamento dell'idoneita'  fisica
se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 
    5. Qualora il  dipendente  riammesso  goda  gia'  di  trattamento
pensionistico si applicano le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte  salve
le indennita' percepite agli effetti del  trattamento  di  previdenza
per il periodo di servizio prestato prima  della  ricostituzione  del
rapporto di lavoro, si applica l'art. 46 del CCNL integrativo del  20
settembre 2001 (Trattamento di fine rapporto di lavoro). 
    6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 59 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 761/1979.