(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
                         Ferie e festivita' 
 
    1. I dirigenti hanno diritto, in ogni anno  di  servizio,  ad  un
periodo di ferie retribuito. 
    2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
cinque  giorni,  la  durata  delle  ferie   e'   di ventotto   giorni
lavorativi, comprensivi delle  due  giornate  previste  dall'art.  1,
comma 1, lettera «a», della legge n. 937/1977. 
    3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
sei giorni, la durata del periodo di ferie  e'  di trentadue  giorni,
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
«a», della legge n. 937/1977. 
    4. Per i dirigenti assunti per la prima  volta  in  una  pubblica
amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o
su sei giorni, la durata delle ferie e' rispettivamente di ventisei e
di trenta giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate  previste
dai commi 2 e 3. 
    5. Dopo tre  anni  di  servizio,  anche  presso  altre  pubbliche
amministrazioni, anche a tempo  determinato  e/o  in  qualifiche  non
dirigenziali, spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3. 
    6. Sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da  fruire
nell'anno  solare  ai  sensi  ed  alle  condizioni   previste   dalla
menzionata legge n. 937/1977. 
    7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di  servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
    8. I dirigenti che hanno usufruito delle  assenze  retribuite  di
cui all'art. 23 (Assenze per malattia)  conservano  il  diritto  alle
ferie. 
    9. Le festivita' nazionali e  la  ricorrenza  del  Santo  patrono
della localita' in cui il personale presta servizio sono  considerate
giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno  luogo  a
riposo  compensativo  ne'  a  monetizzazione.  Analogo   effetto   si
determina nell'ulteriore caso di  coincidenza  della  ricorrenza  del
Santo patrono con una festivita' nazionale. 
    10.  Le  ferie  sono  un   diritto   irrinunciabile,   non   sono
monetizzabili. Costituisce specifica  responsabilita'  del  dirigente
programmare e  organizzare  le  proprie  ferie  tenendo  conto  delle
esigenze  di  servizio,  coordinandosi  con  quelle  generali   della
struttura di appartenenza, provvedendo affinche' sia assicurata,  nel
periodo di sua assenza, la continuita' delle  attivita'  ordinarie  e
straordinarie. 
    11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio  sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di  lavoro,
nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni
applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n.
1. 
    12. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per motivi di servizio, il dirigente ha  diritto  al  rimborso  delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per  quello  di
ritorno al luogo di svolgimento delle ferie nonche' al rimborso delle
spese anticipate per il periodo di ferie non godute. 
    13. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel  corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro  il  primo  semestre
dell'anno successivo. In caso di esigenze di  servizio  assolutamente
indifferibili, tale termine puo'  essere  prorogato  fino  alla  fine
dell'anno successivo. 
    14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni  o  abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura dell'interessato informare
tempestivamente l'Amministrazione, ai fini di consentire alla  stessa
di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono  altresi'  sospese
per lutto nell'ipotesi di  cui  all'art.  18,  comma  1,  lettera  b)
(Assenze retribuite). 
    15. Fatta salva l'ipotesi  di  malattia  non  retribuita  di  cui
all'art. 23, comma 2 (Assenze per malattia), il periodo di ferie  non
e' riducibile per assenze dovute a malattia o  infortunio,  anche  se
tali assenze si siano protratte per  l'intero  anno  solare.  In  tal
caso, il godimento delle ferie avverra' anche oltre il termine di cui
al comma 13. 
    16. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  22  del
CCNL 13 aprile 2006.