(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
                       Ferie e riposi solidali 
 
    1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, i  dirigenti  possono
cedere, in tutto o in parte, ad altra unita' di personale  che  abbia
esigenza di prestare assistenza a figli  minori  che  necessitino  di
cure costanti, per particolari condizioni di salute: 
      a)  le  giornate  di  ferie,  nella   propria   disponibilita',
eccedenti le quattro settimane annuali  di  cui  il  lavoratore  deve
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto  legislativo
n. 66/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; tali  giornate
eccedenti  sono  quantificate  in  otto  giorni  sia  nel   caso   di
articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni sia nel caso  di
articolazione su sei giorni; 
      b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di
cui all'art. 16 (Ferie e festivita'). 
    2. Il personale di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) che  si
trovi nelle condizioni di necessita' considerate nel  comma  1,  puo'
presentare specifica richiesta all'Amministrazione,  reiterabile,  di
utilizzo di ferie e giornate di riposo  per  un  una  misura  massima
di trenta  giorni  per  ciascuna  domanda,  previa  presentazione  di
adeguata certificazione, comprovante lo  stato  di  necessita'  delle
cure in questione,  rilasciata  esclusivamente  da  idonea  struttura
sanitaria pubblica o convenzionata. 
    3. Ricevuta la richiesta, l'Amministrazione rende tempestivamente
nota a tutto il personale di cui all'art. 1 (Campo  di  applicazione)
l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente. 
    4.  Coloro  che  intendono  aderire  alla  richiesta,   su   base
volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di
giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 
    5. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e'
effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 
    6. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti  e  le  richieste
siano  plurime,  le  giornate  cedute  sono  distribuite  in   misura
proporzionale tra tutti i richiedenti. 
    7. Il personale richiedente puo'  fruire  delle  giornate  cedute
solo a seguito dell'avvenuta completa  fruizione  delle  giornate  di
ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche'  delle
assenze retribuite di cui all'art. 18, comma 1, lettera  c)  (Assenze
retribuite). 
    8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al  comma  7,
le ferie e le giornate di riposo rimangono nella  disponibilita'  del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di  riposo  sono  utilizzate  nel
rispetto delle relative discipline contrattuali. 
    9. Ove cessino le condizioni di  necessita'  legittimanti,  prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle  giornate  di
riposo  da  parte   del   richiedente,   i   giorni   tornano   nella
disponibilita'   degli   offerenti,   secondo    un    criterio    di
proporzionalita'. 
    10. La presente disciplina ha  carattere  sperimentale  e  potra'
essere  oggetto  di  revisione,  anche  ai  fini  di  una   possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale.