(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
              Congedi per le donne vittime di violenza 
 
    1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di  protezione  relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi  dell'art.
24 del decreto legislativo n. 80/2015 e successive  modificazioni  ed
integrazioni, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi
a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta  giorni
lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di  tre
anni, decorrenti dalla data di  inizio  del  percorso  di  protezione
certificato. 
    2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la  lavoratrice  che
intenda fruire del congedo in parola  e'  tenuta  a  farne  richiesta
scritta  all'Amministrazione   -   corredata   della   certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario  e  con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 
    3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e'  quello
previsto per il congedo  di  maternita',  secondo  la  disciplina  di
riferimento. 
    4. Il periodo di cui ai commi precedenti  e'  computato  ai  fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le  ferie
ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'. 
    5. La lavoratrice vittima  di  violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1,  puo'  presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune  diverso  da  quello  di  residenza,  previa  comunicazione
all'Amministrazione.   Entro   quindici   giorni    dalla    suddetta
comunicazione l'Amministrazione, nel rispetto delle norme in  materia
di riservatezza, dispone il  trasferimento  presso  l'Amministrazione
indicata dalla dirigente, ove vi siano posti  vacanti  corrispondenti
al suo livello di inquadramento giuridico. 
    6. I congedi di cui al presente articolo possono essere  cumulati
con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo  di
ulteriori trenta giorni. L'Amministrazione, ove non ostino specifiche
esigenze di  servizio,  agevolano  la  concessione  dell'aspettativa,
anche  in  deroga  alle  previsioni  in  materia  di   cumulo   delle
aspettative.