Art. 26. Linee guida generali in materia di formazione 1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva fondamentale nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualita' ed efficacia della Presidenza. Con riferimento alla risorsa dirigenziale, tale carattere diviene piu' pregnante per la criticita' del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti. 2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalla Amministrazione come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali, manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione. Le iniziative di formazione sono destinate a tutti i dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale. 3. Le iniziative di formazione hanno carattere continuo ed obbligatorio. A tali iniziative sono destinati adeguati investimenti nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia. 4. Gli interventi formativi, secondo le singole finalita', hanno sia contenuti di formazione al ruolo, anche per sostenere eventuali processi di mobilita' o di ordinaria rotazione, sia contenuti specialistici in correlazione con specifici ambiti e funzioni su cui insiste l'attivita' del dirigente. 5. La Presidenza, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di flessibilita' organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3, tenendo conto dei propri obiettivi di sviluppo organizzativo, dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive generali in materia di formazione. Nell'ambito dei piani della formazione sono indicati gli obiettivi di ore di formazione da erogare nel corso dell'anno. 6. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'Amministrazione con gli interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il personale puo', inoltre, partecipare, senza oneri per la Presidenza, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalita' indicate nei commi che precedono. A tal fine puo' essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal personale ai sensi del presente comma con l'attivita' di servizio e l'incarico affidato, puo' concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata. 7. Nell'ottica di favorire il costante potenziamento della qualificazione professionale della dirigenza, la Presidenza puo', inoltre, prevedere la realizzazione di programmi di alta formazione, anche nella prospettiva dell'intensificarsi di esperienze europee e internazionali, nonche' di favorire i rapporti istituzionali con organismi analoghi di altri Stati europei. 8. Per garantire l'obiettivo di una formazione permanente e diffusa, correlata agli specifici contesti di lavoro nonche' a programmi di riqualificazione ad alto sviluppo informatico e tecnologico, la Presidenza valuta la possibilita' di definire specifiche misure per realizzare iniziative di formazione a distanza, nonche' attivita' formative basate su metodologie innovative. 9. La Presidenza, secondo i propri strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di flessibilita' organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti. E' comunque fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per la formazione. 10. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 32 del CCNL 13 aprile 2006 e l'art. 22 del CCNL 4 agosto 2010.