(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
            Linee guida generali in materia di formazione 
 
    1. Nel quadro dei processi di  riforma  e  modernizzazione  della
pubblica  amministrazione,  la  formazione  costituisce  un   fattore
decisivo di successo e  una  leva  fondamentale  nelle  strategie  di
cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualita'  ed  efficacia
della Presidenza. Con riferimento  alla  risorsa  dirigenziale,  tale
carattere diviene piu' pregnante per la criticita'  del  ruolo  della
dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti. 
    2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione
e l'aggiornamento professionale  del  dirigente  sono  assunti  dalla
Amministrazione come metodo permanente teso ad assicurare il costante
aggiornamento  delle  competenze  professionali,   manageriali   allo
sviluppo del  contesto  culturale,  tecnologico  e  organizzativo  di
riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura  di  gestione
orientata al risultato e all'innovazione. Le iniziative di formazione
sono destinate a tutti  i  dirigenti,  compresi  quelli  in  distacco
sindacale. 
    3. Le  iniziative  di  formazione  hanno  carattere  continuo  ed
obbligatorio. A tali iniziative sono destinati adeguati  investimenti
nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle  vigenti  norme  di
legge in materia. 
    4. Gli interventi formativi, secondo le singole finalita',  hanno
sia contenuti di formazione al ruolo, anche per  sostenere  eventuali
processi  di  mobilita'  o  di  ordinaria  rotazione,  sia  contenuti
specialistici in correlazione con specifici ambiti e funzioni su  cui
insiste l'attivita' del dirigente. 
    5. La Presidenza, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le
specifiche sfere di autonomia e  di  flessibilita'  organizzativa  ed
operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da  destinare
ai programmi di aggiornamento e  di  formazione  dei  dirigenti,  nel
rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3, tenendo  conto  dei
propri  obiettivi  di  sviluppo   organizzativo,   dell'analisi   dei
fabbisogni  formativi  e  delle  direttive  generali  in  materia  di
formazione. Nell'ambito dei piani della formazione sono indicati  gli
obiettivi di ore di formazione da erogare nel corso dell'anno. 
    6. La partecipazione alle iniziative di formazione,  inserite  in
appositi percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene  concordata
dall'Amministrazione con gli interessati ed e'  considerata  servizio
utile a tutti gli effetti. Il personale puo',  inoltre,  partecipare,
senza oneri per la Presidenza, a corsi di formazione ed aggiornamento
professionale che siano, comunque, in linea con le finalita' indicate
nei commi che precedono. A tal fine puo' essere concesso  un  periodo
di aspettativa non retribuita  per  motivi  di  studio  della  durata
massima di tre mesi nell'arco di un anno.  Qualora  l'Amministrazione
riconosca l'effettiva connessione delle iniziative  di  formazione  e
aggiornamento svolte dal personale ai sensi del  presente  comma  con
l'attivita' di servizio e l'incarico affidato, puo' concorrere con un
proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata. 
    7.  Nell'ottica  di  favorire  il  costante  potenziamento  della
qualificazione professionale della  dirigenza,  la  Presidenza  puo',
inoltre, prevedere la realizzazione di programmi di alta  formazione,
anche nella prospettiva dell'intensificarsi di esperienze  europee  e
internazionali, nonche' di  favorire  i  rapporti  istituzionali  con
organismi analoghi di altri Stati europei. 
    8. Per garantire  l'obiettivo  di  una  formazione  permanente  e
diffusa, correlata  agli  specifici  contesti  di  lavoro  nonche'  a
programmi  di  riqualificazione  ad  alto  sviluppo   informatico   e
tecnologico,  la  Presidenza  valuta  la  possibilita'  di   definire
specifiche misure per realizzare iniziative di formazione a distanza,
nonche' attivita' formative basate su metodologie innovative. 
    9. La Presidenza, secondo i propri strumenti  di  bilancio  e  le
specifiche sfere di autonomia e  di  flessibilita'  organizzativa  ed
operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da  destinare
ai programmi di aggiornamento  e  di  formazione  dei  dirigenti.  E'
comunque fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di  legge
in materia di spesa per la formazione. 
    10. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  32  del
CCNL 13 aprile 2006 e l'art. 22 del CCNL 4 agosto 2010.