Articolo 14 Ogni Stato contraente puo' recedere dalla presente Convenzione purche' dia un preavviso scritto di dodici mesi al depositario che dovra' informare tutti gli Stati contraenti o alle altre eventuali condizioni concordate tra gli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente si impegna, in caso di recesso dalla Convenzione, a cessare, dopo l'uscita, di utilizzare o applicare, per qualsiasi fine, il Marchio Comune di Controllo.