(Convenzione-art. 14)
                             Articolo 14 
 
    Ogni Stato contraente puo' recedere  dalla  presente  Convenzione
purche' dia un preavviso scritto di dodici mesi  al  depositario  che
dovra' informare tutti gli Stati contraenti o  alle  altre  eventuali
condizioni  concordate  tra  gli  Stati  contraenti.  Ciascuno  Stato
contraente si impegna,  in  caso  di  recesso  dalla  Convenzione,  a
cessare, dopo l'uscita, di  utilizzare  o  applicare,  per  qualsiasi
fine, il Marchio Comune di Controllo.