(Allegato D)
                                                 Allegato D (art. 18) 
 
 
  Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o
della natura o della forma fisica  o  dei  quantitativi  di  sostanze
pericolose  che  potrebbero  costituire  aggravio  del   preesistente
livello di  rischio  di  incidenti  rilevanti,  nonche'  procedure  e
termini di cui all'articolo 18, comma 2. 
 
 
  Il presente allegato e' cosi' costituito: 
 
  1. MODIFICHE AGLI STABILIMENTI CHE POTREBBERO  COSTITUIRE  AGGRAVIO
DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 
  1.1  INDIVIDUAZIONE  DELLE  MODIFICHE  CHE  POTREBBERO   COSTITUIRE
AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
  1.2 ADEMPIMENTI PREVISTI PRIMA DI DARE INIZIO ALLE MODIFICHE  E  DI
AVVIARE LE ATTIVITA' A QUESTE CONNESSE 
  2.  MODIFICHE  CHE  NON  COSTITUISCONO  AGGRAVIO  DEL  PREESISTENTE
LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 
  2.1 INDICAZIONE SUI CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI  NON  AGGRAVIO
DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 
  3. MODIFICHE NON RICOMPRESE TRA QUELLE DI CUI AI PUNTI 1 E 2 
  4. ADEMPIMENTI DEI GESTORI PER OGNI TIPOLOGIA DI MODIFICA 
 
 
  1. Modifiche agli stabilimenti che potrebbero  costituire  aggravio
del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti 
 
  Le modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o
della forma fisica o dei  quantitativi  di  sostanze  pericolose  che
potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di
incidenti rilevanti negli stabilimenti assoggettati agli obblighi  di
cui al presente decreto, sono individuate nel seguito. 
  1.1  Individuazione  delle  modifiche  che  potrebbero   costituire
aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante 
  La modifica comporta rispetto al piu' recente Rapporto di sicurezza
o al piu' recente modulo di cui all'allegato 5 del  presente  decreto
presentato: 
  1)  l'incremento  pari  o  superiore  al  25%,  inteso  sull'intero
impianto o deposito, ovvero pari o superiore  al  20%  sulla  singola
apparecchiatura o serbatoio gia' individuati come possibile fonte  di
incidente: 
  - della quantita' della singola sostanza pericolosa specificata, di
cui all'allegato 1, parte 2; 
  - della  quantita'  di  sostanza  pericolosa,  ovvero  somma  delle
quantita'  di  sostanze   pericolose   appartenenti   alla   medesima
categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2; 
  2) l'introduzione di una categoria di sostanze pericolose o di  una
sostanza pericolosa specificata, al di sopra  delle  soglie  previste
nell'allegato 1; 
  3) l'introduzione di nuove tipologie o modalita' di accadimento  di
incidenti ipotizzabili che risultano piu' gravose per verosimiglianza
(classe di probabilita' di accadimento) e/o  per  distanze  di  danno
associate con conseguente ripercussione  sulle  azioni  di  emergenza
esterna e/o sull'informazione alla  popolazione  e/o  comportanti  la
modifica delle classi di  compatibilita'  territoriale  esterne  allo
stabilimento; 
  4) lo smantellamento o la riduzione  della  funzionalita'  o  della
capacita' di stoccaggio di apparecchiature e/o di sistemi ausiliari o
di sicurezza critici. 
 
  1.2 Adempimenti previsti prima di dare inizio alle modifiche  e  di
avviare le attivita' a queste connesse 
 
  Il gestore di uno stabilimento  di  soglia  superiore  che  intende
introdurre  modifiche  che   potrebbero   costituire   aggravio   del
preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, prima di dare
inizio  alle  modifiche  stesse,  deve  ottenere  il  nulla  osta  di
fattibilita' e il parere  tecnico  conclusivo  secondo  le  procedure
stabilite dall'art. 17 del presente decreto. 
  Il  gestore  che  intende  introdurre  modifiche   che   potrebbero
costituire aggravio del preesistente livello di rischio di  incidenti
rilevanti, prima di dare inizio alle modifiche stesse, deve adempiere
ai disposti dell'art.  18  comma  1  del  presente  decreto,  nonche'
sottostare a quanto stabilito dall'art. 22 del decreto stesso. 
  Il  gestore  che  ha  realizzato   modifiche   con   aggravio   del
preesistente livello di rischio, previo conseguimento delle  previste
autorizzazioni,  prima  dell'avvio  delle  attivita'  connesse   alle
modifiche stesse, ne da' comunicazione ai destinatari della  notifica
di cui all'art. 13 del presente decreto. 
 
  2.  Modifiche  che  non  costituiscono  aggravio  del  preesistente
livello di rischio di incidenti rilevanti 
 
  Il gestore che intende  introdurre  modifiche  non  ricomprese  tra
quelle di cui al punto 1 del presente allegato,  deve  presentare  al
Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente decreto  e
al comando provinciale dei Vigili del fuoco Competente per territorio
una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti delle  disposizioni
legislative e regolamentari  vigenti  in  materia  di  documentazione
amministrativa, attestante che la modifica e' progettata ed  eseguita
a regola d'arte e  che  non  costituisce  aggravio  del  preesistente
livello di rischio di incidenti rilevanti. 
  Il gestore, contestualmente alla realizzazione delle  modifiche  al
proprio stabilimento, non ricomprese tra quelle di cui  al  punto  1,
deve comunque aggiornare il modulo di cui all'allegato 5 del presente
decreto. 
  Si rammenta che le disposizioni di questo punto  non  si  applicano
qualora  le  modifiche  comportino  la   riclassificazione   di   uno
stabilimento di  soglia  inferiore  in  uno  stabilimento  di  soglia
superiore  o  viceversa,  in   riferimento   alle   soglie   previste
dall'allegato 1 al presente decreto, dovendo in tali casi il  gestore
sottostare agli obblighi conseguenti  indicati  all'articolo  18  del
presente decreto. 
 
  2.1 Indicazione sui contenuti della dichiarazione di  non  aggravio
del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti 
 
  La dichiarazione deve indicare: 
a) se la modifica comporta l'incremento inferiore al 10%  nell'intero
  impianto  o  deposito,  ovvero  inferiore  al  20%  nella   singola
  apparecchiatura o serbatoio gia' individuati come  possibile  fonte
  di incidente rilevante: 
  - della quantita' della singola sostanza pericolosa specificata, di
cui all'allegato 1, parte 2; 
  -  della  quantita'  di  sostanza  pericolosa  ovvero  somma  delle
quantita'  di  sostanze   pericolose   appartenenti   alla   medesima
categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2; 
b) se la modifica comporta il cambio di destinazione di  serbatoi  di
  liquidi  infiammabili  rientranti  nelle  categorie   P5a   e   P5b
  dell'allegato 1, parte 1,  in  impianti  o  depositi  con  sostanze
  pericolose rientranti nella  stessa  categoria  di  pericolo  o  in
  categoria P5c; 
c) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un  serbatoio
  di stoccaggio  di  sostanze  pericolose  nell'ambito  della  stessa
  categoria o di categoria di pericolo inferiore; 
d) se la modifica comporta l'incremento pari o  superiore  al  10%  e
  inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito : 
  - della quantita' della singola sostanza pericolosa specificata, di
cui all'allegato 1, parte 2; 
  -  della  quantita'  di  sostanza  pericolosa  ovvero  somma  delle
quantita'  di  sostanze   pericolose   appartenenti   alla   medesima
categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2. 
  Per le modifiche riportate al punto 2.1 d), il gestore e' tenuto  a
conservare e a rendere disponibile a  ogni  richiesta  dell'autorita'
competente  la  documentazione  comprovante  il  non   aggravio   del
preesistente livello di rischio di  incidenti  rilevanti  conseguente
alle modifiche stesse. 
 
  3. Modifiche non ricomprese tra quelle di cui ai punti 1 e 2 
 
  Le disposizioni di cui ai  punti  1  e  2  non  si  applicano  agli
interventi   di   ripristino   e   sostituzione   di   recipienti   e
apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori,  forni,  etc.),
macchine o altri componenti, con altri di capacita' non  superiore  e
aventi  le  medesime  caratteristiche  di  processo,  strutturali   e
funzionali,  ivi  comprese   le   tubazioni   di   collegamento,   la
strumentazione,   i   sistemi   di   controllo   e   di    sicurezza,
l'accessibilita' dell'area. 
 
  4. Adempimenti dei gestori per ogni tipologia di modifica 
 
  I gestori degli stabilimenti di soglia inferiore e superiore devono
comunque tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento
biennale  del  documento  che  definisce  la  propria   politica   di
prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art. 14 del presente
decreto. 
  I gestori degli stabilimenti di soglia  superiore  devono  comunque
tenere  conto  delle  modifiche   in   occasione   dell'aggiornamento
quinquennale del rapporto di sicurezza, ai sensi della lettera a) del
comma 8 dell'art. 15 del presente decreto.