(Allegato G)
                                                 Allegato G (art. 21) 
 
Regolamento per la  consultazione  della  popolazione  sui  Piani  di
                          emergenza esterna 
 
  Il presente allegato e' cosi' costituito: 
  PREMESSA 
 
  1. DEFINIZIONI 
  2. FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE 
 
  Premessa 
  Il presente allegato disciplina le  forme  di  consultazione  della
popolazione relativamente  alla  predisposizione,  alla  revisione  e
all'aggiornamento del  Piano  di  emergenza  esterna,  come  previsto
dall'art. 21, commi 1 e 6, del presente decreto. 
  1. Definizioni 
  Ai fini del presente regolamento con il  termine  «popolazione»  si
intendono le persone fisiche, singole e associate, nonche' gli  enti,
le organizzazioni o i gruppi che siano o possano  essere  interessati
dalle azioni derivanti dal Piano di emergenza esterna. 
  2. Forme di consultazione della popolazione 
  Il Prefetto, ai fini di cui all'art.  21,  comma  1,  del  presente
decreto, nel corso  della  predisposizione  del  Piano  di  emergenza
esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d'intesa  con
il comune o  con  i  comuni  interessati,  alla  consultazione  della
popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o
altre modalita' idonee, compreso l'utilizzo di  mezzi  informatici  e
telematici. 
  Con le medesime modalita', il Prefetto, ai fini di cui all'art. 21,
comma 6, del presente decreto,  consulta  la  popolazione  nel  corso
della revisione e dell'aggiornamento del Piano di emergenza esterna. 
  Ai fini della consultazione, il  Prefetto  rende  disponibili  alla
popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilita',  anche
con l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni  in
suo possesso relative a: 
  - la descrizione e le caratteristiche dell'area  interessata  dalla
pianificazione o dalla sperimentazione; 
  - la natura dei rischi; 
  - le azioni previste  per  la  mitigazione  e  la  riduzione  degli
effetti e delle conseguenze di un incidente; 
  - le autorita' pubbliche coinvolte; 
  - le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della
sperimentazione; 
  - le azioni previste dal Piano di emergenza esterna concernenti  il
sistema  degli  allarmi  in  emergenza  e  le  relative   misure   di
autoprotezione da adottare. 
  Le informazioni di  cui  sopra  sono  messe  a  disposizione  della
popolazione per un periodo di tempo non  inferiore  a  trenta  giorni
prima dell'inizio della consultazione. 
  Durante tale periodo, la popolazione puo'  presentare  al  Prefetto
osservazioni, proposte  o  richieste  relativamente  a  quanto  forma
oggetto della consultazione, delle quali si tiene  conto  nell'ambito
stesso di applicazione del presente allegato