(Allegato II)
                             ALLEGATO II 
               LINEE DI INDIRIZZO PER LA SISTEMAZIONE 
                      E LA TUTELA DEGLI ANIMALI 
                      (Articolo 5 del Decreto) 
                            INTRODUZIONE 
   1. Scopo del decreto e' garantire che gli animali  da  esperimento
vengano adeguatamente trattati  e'  che  non  vengano  loro  inflitti
inutilmente dolori, sofferenze, angoscia o danni durevoli e garantire
altresi'  che,  laddove  siano  inevitabili,  questi  danni   vengano
limitati al minimo. 
   2. E' vero che taluni esperimenti sono  svolti  in  condizioni  di
terreno aperto, in animali allo stato selvatico  ed  autosufficienti,
ma questi esperimenti sono  molto  rari.  Quasi  sempre  gli  animali
utilizzati devono, per ragioni pratiche, essere tenuti sotto un certo
controllo fisico, in strutture che variano dal recinto  esterno  alle
gabbie per piccoli animali, in uno stabulario. Svariati interessi  si
trovano cosi' in conflitto. Da un lato l'animale  i  cui  bisogni  di
movimento,  di  relazione  sociale  ed  altre  manifestazioni  vitali
subiscono una certa repressione, dall'altro lo  sperimentatore  ed  i
suoi assistenti che esigono un controllo completo dell'animale e  del
suo ambiente.  In  questo  conflitto,  gli  interessi  degli  animali
vengono talvolta in secondo piano. 
   3. Per tale ragione l'art. 5 prevede che: "per quanto riguarda  il
trattamento generale e la sistemazione degli animali: 
     a) tutti gli animali da esperimento siano alloggiati e godano di
un ambiente, di una certa liberta' di movimento, di un'alimentazione,
di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere; 
     b) qualsiasi limitazione  alla  possibilita'  di  soddisfare  ai
bisogni fisiologici e comportamentali di un  animale  da  esperimento
sia ridotta al minimo;". 
   4. Il presente allegato traccia alcuni orientamenti fondati  sulle
conoscenze e sulla prassi attuale in materia  di  sistemazione  e  di
tutela degli animali. Esso illustra ed integra  i  principi  di  base
adottati nell'art. 5, ed intende assistere le autorita', gli istituti
ed i singoli nel perseguire gli obiettivi del decreto. 
   5. La parola "tutela", utilizzata in relazione  agli  animali  che
servono o  dovranno  servire  in  esperimenti,  comprende  tutti  gli
aspetti della relazione tra l'animale e l'uomo. Con tale  termine  si
intende la somma di  risorse  materiali  utilizzate  dall'uomo.  Essa
inizia  nel  momento  in  cui  l'animale   e'   prescelto   ai   fini
dell'esperimento, e dura  fino  a  quando  sara'  ucciso  con  metodo
indolore, od in altro modo eliminato a cura dell'istituto, al termine
dell'esperimento. 
   6. L'allegato ha lo scopo di offrire consigli sulla  progettazione
di appropriati locali per animali. Si hanno  tuttavia  vari  modi  di
allevare  o  di  ospitare  animali   da   laboratorio   che   variano
fondamentalmente l'uno dall'altro per quanto  riguarda  il  grado  di
controllo dell'ambiente microbiologico. Occorre tener presente che il
personale dovra' talvolta essere in grado di valutare il carattere  e
le condizioni degli animali quando le norme raccomandate  in  materia
di spazio dovessero risultare insufficienti, ad esempio nel  caso  di
animali particolarmente aggressivi. L'applicazione degli orientamenti
delineati nel presente allegato dovra' tener conto  degli  imperativi
delle  singole  situazioni.  Inoltre,  e'  opportuno  specificare  il
carattere delle linee di indirizzo. A differenza  delle  disposizioni
della   direttiva,   essi   non   sono   vincolanti:   trattasi    di
raccomandazioni lasciate alla discrezione degli interessati, intese a
servire di guida in materia di prassi e di norme di  laboratorio  che
tutti gli addetti dovranno in conoscenza cercare di applicare per  il
meglio. 
   7.  Infine,  per  ragioni  pratiche  e  finanziarie,  le   attuali
attrezzature di uno stabulario non dovrebbero essere sostituite prima
di  essere  logore  o  divenute  comunque  superflue.  In  attesa  di
sostituirle  con  attrezzature  conformi  ai  presenti  orientamenti,
questi  ultimi  dovrebbero  essere  seguiti  per  quanto   possibile,
adattando il numero e le dimensioni degli animali alle gabbie  ed  ai
box esistenti. 
                             DEFINIZIONI 
   Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 nel presente allegato
si intende per: 
    a) "locali di permanenza": i locali in  cui  gli  animali  vivono
normalmente, sia a  scopo  di  riproduzione  e  di  allevamento,  sia
durante lo svolgimento di un esperimento; 
    b) "gabbia": il contenitore fisso o mobile, recintato da muri del
quale almeno  una  parete  e'  costituita  da  sbarre  o  da  griglia
metallica o, se necessario, da reti e nel quale uno  o  piu'  animali
vengono tenuti o trasportati; in funzione del tasso di popolamento  e
delle dimensioni della gabbia, la liberta' di movimento degli animali
e' piu' o meno limitata; 
    c) "box" chiuso:  superficie  racchiusa  da  mura,  sbarre  o  da
griglia metallica nel quale sono tenuti uno o piu'  animali;  secondo
le dimensioni del box e del tasso  di  popolamento,  la  liberta'  di
movimento degli animali e' in genere meno limitata che in una gabbia; 
    d) "paddock": superficie recintata da staccionata, mura, sbarre o
da  griglia  metallica,  situato  in  genere   all'esterno   di   una
costruzione, nel quale gli animali tenuti  in  gabbia  o  in  recinto
chiuso possono  muoversi  liberamente  durante  determinati  periodi,
conformemente ai loro bisogni etologici e fisiologici, ad esempio per
fare del moto; 
    e)  "box  di  stalla":  piccolo  scompartimento   a   tre   lati,
generalmente dotato di mangiatoia e di tramezzi laterali,  nel  quale
possono essere tenuti legati uno o due animali. 
   1. STRUTTURE 
   1.1. Funzione e progettazione generale 
   1.1.1. Tutte le strutture dovrebbero essere progettate in modo  da
offrire un ambiente appropriato alle  specie  da  ospitare.  Dovranno
inoltre essere studiate in modo da impedire l'accesso ai non addetti. 
   Anche le strutture che fanno parte di un edificio piu'  importante
dovrebbero essere protette da adeguate  norme  di  costruzione  e  da
disposizioni che limitino il numero delle entrate ed  impediscano  la
circolazione di persone non autorizzate. 
   1.1.2. Si raccomanda un programma di manutenzione delle  strutture
per evitare qualsiasi cedimento del materiale. 
   1.2. Locali di permanenza degli animali 
   1.2.1. Si dovrebbero  adottare  tutte  le  misure  necessarie  per
garantire una rapida e efficiente pulizia dei locali e'  l'osservanza
delle norme di  igiene.  I  soffitti  ed  i  muri  dovrebbero  essere
resistenti e dovranno avere una  superficie  liscia,  impermeabile  e
facilmente lavabile, facendo particolare attenzione alle giunture  di
porte,  tubature  e  cavi.  Anche  le  porte  ed  eventuali  finestre
dovrebbero essere costruite o protette in modo da impedire  l'accesso
degli animali indesiderabili. Qualora necessario, si potra'  inserire
nella porta uno  spioncino.  Il  pavimento  dovrebbe  essere  liscio,
impermeabile,  non  scivoloso,  facilmente  lavabile,  in  grado   di
sopportare  senza  danni  il  peso  dei  compartimenti  e  di   altre
installazioni pesanti. Eventuali drenaggi di scolo dovrebbero  essere
correttamente  coperti  e  muniti  di   griglia   per   impedire   la
penetrazione di animali. 
   1.2.2. I muri ed il  pavimento  dei  locali  in  cui  gli  animali
possono muoversi liberamente dovrebbero essere rivestiti di materiale
particolarmente  resistente,  atto  a  sopportare  l'intenso  logorio
causato dagli animali e dalle pulizie. Il  rivestimento  deve  essere
innocuo per gli animali e tale da  impedire  che  si  feriscano.  Nei
locali si dovrebbero installare  drenaggi  di  scolo.  Sara'  inoltre
opportuna una protezione supplementare  delle  attrezzature  e  degli
impianti affinche' non vengano danneggiati dagli animali, ne' possano
arrecare danno agli animali stessi. Nei recinti esterni si dovrebbero
adottare le necessarie misure per impedire  l'eventuale  accesso  del
pubblico e di animali. 
   1.2.3. I locali  destinati  ad  ospitare  animali  di  allevamento
(bovini, ovini, caprini, suini, pollame,  ecc.)  dovranno  rispettare
almeno le norme stabilite dalla Convenzione europea per la protezione
degli animali allevati per utilizzazzione in  allevamento,  e  quelle
emanate dalle autorita' nazionali veterinarie o altre. 
   1.2.4. La maggior parte dei locali destinati ad animali sono stati
concepiti per  roditori.  Questi  locali  servono  sovente  anche  ad
ospitare specie di taglia maggiore. Non si faranno  coabitare  specie
fra loro incompatibili. 
   1.2.5. I locali di  permanenza  degli  animali  dovrebbero  essere
dotati  di  impianti  che  consentano,  ove  occorra,  di   praticare
manipolazioni ed esperimenti minori. 
   1.3. Laboratori e sale per esperimenti a finalita' generale o 
specifica 
   1.3.1.  Le  aziende  di  allevamento  o  le   aziende   fornitrici
dovrebbero essere dotate  di  adeguati  impianti  per  effettuare  le
consegne degli animali pronti per la spedizione. 
   1.3.2. Tutti gli istituti dovrebbero avere inoltre  una  dotazione
minima di apparecchi di laboratorio per diagnosi semplici, esami post
mortem e/o raccogliere campioni in vista di piu'  approfonditi  esami
di laboratorio, da effettuare altrove. 
   1.3.3. Si dovranno adottare disposizioni per  la  ricezione  degli
animali in modo che il loro arrivo non metta in pericolo gli  animali
gia'  presenti,  ad  esempio   la   quarantena.   Dovrebbero   essere
disponibili sale da esperimento a scopo generale o specifico nei casi
in cui non sia opportuno condurre gli esperimenti o  le  osservazioni
nel locale di permanenza degli animali. 
   1.3.4. Si dovrebbe disporre di locali separati per animali  malati
o feriti. 
   1.3.5. Se necessario, sarebbe inoltre opportuno disporre di una  o
piu' sale operatorie  separate,  attrezzate  in  modo  da  consentire
l'asepsi negli esperimenti chirurgici. Sarebbero opportuni locali  da
convalescenza postoperatoria, qualora necessario. 
   1.4 Locali di servizio 
   1.4.1. I locali in  cui  si  conservano  gli  alimenti  principali
dovrebbero essere a bassa temperatura, asciutti  ed  inaccessibili  a
vermi ed insetti  ed  i  locali  dai  giacigli  saranno  asciutti  ed
inaccessibili a vermi ed insetti. Gli altri materiali che  potrebbero
essere infetti, o comunque a rischio,  dovrebbero  essere  conservati
separatamente. 
   1.4.2.  Si  dovrebbe  disporre  di  locali  per  deporre   gabbie,
strumenti e altri attrezzi, una volta ripuliti. 
   1.4.3.  I  locali  da  pulitura  e  lavaggio   dovrebbero   essere
sufficientemente  spaziosi  da  contenere  gli  apparecchi   per   la
disinfezione del  materiale.  Le  operazioni  di  pulizia  dovrebbero
essere organizzate in  modo  da  separare  l'afflusso  del  materiale
sporco da quello pulito per non  infettare  attrezzi  appena  lavati.
Muri e pavimento  dovrebbero  essere  ricoperti  da  un  rivestimento
adeguatamente  resistente  e   l'impianto   di   ventilazione   sara'
sufficientemente potente da eliminare calore ed umidita' eccessivi. 
   1.4.4.  Si  dovrebbero  adottare  disposizioni  per  l'igiene  del
magazzinaggio e delle operazioni di  eliminazione  delle  carcasse  e
degli  scarti  animali.  Se  non   e'   possibile,   ne'   opportuno,
l'incenerimento sul posto, occorrera' prendere adeguate  disposizioni
per eliminare queste sostanze  conformemente  ai  regolamenti  ed  ai
decreti locali. Si dovranno adottare precauzioni speciali in caso  di
rifiuti altamente tossici o radioattivi. 
   1.4.5.  La  progettazione  e  la   costruzione   delle   aree   di
circolazione  dovrebbero  corrispondere  alle  norme  relative   alla
permanenza   degli   animali.   I    corridoi    dovrebbero    essere
sufficientemente larghi per l'agevole circolazione del materiale  mo-
bile. 
   2. AMBIENTE NEI LOCALI DI PERMANENZA DEGLI ANIMALI E SUO CONTROLLO
2.1. Ventilazione 
   2.1.1. I locali di  permanenza  degli  animali  dovrebbero  essere
muniti di un sistema di ventilazione  adeguato  alle  esigenze  delle
specie ospitate. Scopo della ventilazione e' introdurre aria  pura  e
ridurre gli odori, i gas tossici, la polvere ed ogni tipo  di  agente
infettivo. Essa elimina inoltre l'eccesso di calore e di umidita'. 
   2.1.2. L'aria nei locali va frequentemente rinnovata. In genere e'
sufficiente un tasso di ventilazione  di  15-20  ricambi  d'aria/ora.
Nondimeno, in talune circostanze, quando il  popolamento  e'  scarso,
puo' essere sufficiente un tasso  di  ventilazione  di  8-10  ricambi
d'aria/ora ed  una  ventilazione  meccanica  puo'  perfino  risultare
superflua. In altri casi, puo'  essere  necessario  rinnovare  l'aria
piu'  frequentemente,  evitando  comunque  il  riciclo   d'aria   non
trattata. Si  ricordi  che  anche  il  piu'  efficiente  impianto  di
ventilazione  non  puo'  compensare  scadenti  metodi  di  pulizia  o
negligenza. 
   2.1.3. L'impianto di ventilazione dovrebbe  essere  progettato  in
modo da evitare correnti d'aria nocive. 
   2.1.4. Dovrebbe essere vietato fumare  nei  locali  di  permanenza
degli animali. 
   2.2. Temperatura 
   2.2.1.  Nella  tabella  1   figura   la   gamma   di   temperature
raccomandate: le cifre riguardano soltanto animali adulti e  normali.
I neonati ed  i  piccoli  richiedono  sovente  una  temperatura  piu'
elevata. Nel regolare la temperatura dei  locali  si  dovrebbe  tener
conto delle eventuali modifiche della termoregolazione degli animali,
dovute a particolari condizioni fisiologiche ed  agli  effetti  degli
esperimenti. 
   2.2.2. Date le condizioni climatiche prevalenti  in  Europa,  puo'
essere necessario un impianto  di  ventilazione  con  dispositivo  di
riscaldamento e di raffreddamento dell'aria. 
   2.2.3.  Negli  istituti  utenti,  la  temperatura  dei  locali  di
permanenza degli animali dovrebbe essere controllata con  precisione,
essendo la temperatura ambiente un fattore  fisico  che  esercita  un
importante effetto sul metabolismo di tutti gli animali. 
   2.3. Umidita' 
   Le variazioni estreme dell'umidita' relativa  (UR)  esercitano  un
effetto dannoso sulla  salute  e  sul  benessere  degli  animali.  Si
raccomanda quindi che il grado di UR nei  locali  di  permanenza  sia
adeguato alle specie ospitate, ed in genere mantenuto a 55%  (Piu'  o
Meno) 10%. E' opportuno evitare  per  un  periodo  prolungato  valori
inferiori al 40% o superiori al 70% di UR. 
   2.4. Illuminazione 
   Nei   locali   sprovvisti    di    finestre,    occorre    fornire
un'illuminazione  artificiale  controllata,  sia  per  rispettare  le
esigenze biologiche degli animali, sia per fornire  un  soddisfacente
ambiente di lavoro. E' parimenti necessario controllare  l'intensita'
luminosa e il ciclo luce/buio. Per gli animali albini si dovra' tener
conto della loro particolare sensibilita' alla luce (vedi anche punto
2.6). 
   2.5. Rumore 
   Il rumore puo' costituire un importante fattore  di  disturbo  per
gli animali.  I  locali  di  permanenza  e  le  sale  da  esperimento
dovrebbero essere isolati contro qualsiasi fonte  di  intenso  rumore
nella gamma dei suoni udibili e dei suoni a piu' alta frequenza,  per
evitare disturbi del comportamento e della fisiologia degli  animali.
Rumori improvvisi  possono  determinare  importanti  modifiche  delle
funzioni organiche ma, essendo  taluni  rumori  sovente  inevitabili,
puo' essere opportuno, in determinate circostanze, fornire nei locali
di permanenza e nelle sale da esperimento un fondo sonoro continuo di
intensita' moderata, quale la musica dolce. 
   2.6. Impianto di allarme 
   Una struttura che  ospita  numerosi  animali  e'  vulnerabile.  Si
raccomanda quindi di proteggere correttamente le  strutture  mediante
impianti che segnalino gli incendi  e  l'intrusione  di  persone  non
autorizzate.  I  difetti  tecnici  od  i  guasti   dell'impianto   di
ventilazione costituiscono un altro pericolo di disordini ed anche di
morte degli animali per soffocamento o per eccesso di calore, oppure,
nei casi meno gravi, potrebbero esercitare  sull'esperimento  effetti
negativi al punto da vanificarlo e doverlo quindi  ripetere.  Sarebbe
pertanto  opportuno  installare  adeguati  dispositivi  di  controllo
nell'impianto  di  riscaldamento  e  di  ventilazione  affinche'   il
personale possa sorvegliarne il funzionamento globale. Se necessario,
sarebbe opportuno installare un gruppo elettrogeno di  soccorso,  per
garantire  il   funzionamento   degli   apparecchi   necessari   alla
sopravvivenza degli animali ed all'illuminazione in caso di guasto  o
di interruzione della  fornitura  di  elettricita'.  Sara'  opportuno
affiggere bene in vista chiare disposizioni per i casi di  emergenza.
Si raccomanda un impianto di allarme nelle vasche dei  pesci  per  il
caso di interruzione del rifornimento d'acqua. Occorrera' vegliare  a
che  il  funzionamento  dell'impianto  d'allarme  disturbi  il   meno
possibile gli animali. 
   3. TUTELA 
   3.1. Salute 
   3.1.1. La persona responsabile  dell'istituto  dovra'  assicurarsi
che un veterinario, od  altra  persona  competente,  esegua  regolari
ispezioni degli animali e delle condizioni in cui sono  alloggiati  e
curati. 
   3.1.2. Dato  il  potenziale  rischio  che  rappresentano  per  gli
animali la salute e l'igiene del personale, queste ultime  dovrebbero
formare oggetto di particolare attenzione. 
   3.2. Cattura 
   La cattura di animali selvatici e randagi  avverra'  soltanto  con
metodi umanitari e ad opera di persone esperte che conoscano a  fondo
le abitudini e gli habitat degli animali  da  catturare.  Se  per  la
cattura occorre un anestetico o altro farmaco, esso  dovrebbe  essere
somministrato da un veterinario o da altra persona  competente.  Ogni
animale gravemente ferito dovrebbe essere presentato al  piu'  presto
ad un veterinario per essere curato. Qualora, secondo il veterinario,
l'animale possa sopravvivere soltanto in condizioni di  sofferenza  e
dolore,  esso  dovra'  essere  immediatamente  eliminato  con  metodi
umanitari. In mancanza di veterinario, qualsiasi  animale  gravemente
ferito sara' immediatamente eliminato con metodi umanitari. 
3.3. Condizioni di imballo e di trasporto 
   Indubbiamente, ogni trasporto  costituisce  per  gli  animali  uno
stress, da alleviare per quanto possibile. Ai fini del trasporto, gli
animali dovrebbero  essere  sani  e  lo  spedizioniere  e'  tenuto  a
controllare che lo siano effettivamente. Animali  malati  o  comunque
non idonei fisicamente non dovrebbero mai essere  trasportati,  salvo
che per ragioni terapeutiche o diagnostiche. Occorre dare particolare
attenzione alle femmine in stato di avanzata gravidanza.  Le  femmine
che potrebbero partorire durante  il  percorso  o  quelle  che  hanno
partorito nelle precedenti 48 ore e loro prole, non  dovranno  essere
trasportate. Lo speditore ed il trasportatore dovrebbero prendere  le
necessarie  precauzioni  durante  le  operazioni  di  imballo  e   di
transito, per evitare inutili sofferenze per inadeguata ventilazione,
esposizione a temperature estreme,  mancanza  di  cibo  o  di  acqua,
ritardi   prolungati,   ecc.   Il   destinatario   dovrebbe    essere
accuratamente informato sui particolari e sui documenti di trasporto,
affinche' le operazioni di consegna  e  di  ricezione  sul  luogo  di
destinazione possano  svolgersi  rapidamente.  Si  ricorda  che,  per
quanto riguarda il trasporto internazionale di animali, si  applicano
le direttive 77/489/CEE  e  81/389/CEE.  Si  raccomanda  altresi'  di
rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti nazionali, nonche'
i regolamenti relativi agli animali vivi,  emessi  dall'"Associazione
internazionale  dei  trasporti  aerei"   e   dall'"Associazione   del
trasporto aereo di animali" (Animal Air Transport Association). 
  3.4. Ricezione ed apertura dei colli 
   I colli contenenti animali dovrebbero essere  ritirati  ed  aperti
senza inutili ritardi. Ad avvenuta ispezione, gli animali  dovrebbero
essere trasferiti in gabbie pulite o in box puliti, ed  adeguatamente
nutriti e  dissetati.  Gli  animali  malati  o  comunque  non  idonei
fisicamente dovranno essere tenuti in  osservazione,  separati  dagli
altri.  Dovrebbero  essere  esaminati  non  appena  possibile  da  un
veterinario o da altra persona competente e curati secondo  il  caso.
Gli animali che non  presentano  alcuna  possibilita'  di  guarigione
dovrebbero essere eliminati senza indugi con metodo indolore. Infine,
tutti   gli   animali   ricevuti   dovranno   essere   registrati   e
contrassegnati conformemente agli articoli 17, 18 e 19, paragrafo  5,
della direttiva. I contenitori che  sono  serviti  per  il  trasporto
dovrebbero  essere  immediatamente  distrutti,  qualora   non   fosse
possibile disinfettarli. 
   3.5. Quarantena, isolamento ed acclimatazione 
   3.5.1. Gli scopi della quarantena sono: 
     a) proteggere gli altri animali ospitati; 
     b) proteggere l'uomo da infezioni zoonotiche, e 
     c) promuovere una buona prassi scientifica. 
   A meno che la salute degli animali  introdotti  in  un'azienda  di
allevamento  sia  soddisfacente,  si  raccomanda   di   metterli   in
quarantena. In taluni casi, ad esempio per la rabbia, questo  periodo
puo' essere fissato dalla legislazione nazionale dello Stato  membro.
In altri casi,  potra'  variare  e  dovrebbe  essere  determinato  in
funzione delle circostanze, da  persona  competente,  in  genere  dal
veterinario impiegato dall'azienda (vedi anche tabella 2). 
   Gli animali potranno essere utilizzati per esperimenti durante  la
quarantena qualora si siano  acclimatati  al  nuovo  ambiente  e  non
presentino alcun importante rischio per altri animali o per l'uomo. 
   3.5.2. Si raccomanda di predisporre locali per isolare gli animali
che presentano sintomi di cattiva salute o siano sospetti  di  essere
ammalati, cosi' da costituire un  rischio  per  l'uomo  o  per  altri
animali. 
   3.5.3. Anche se si fosse constatato che gli animali sono sani,  e'
buona prassi zootecnica imporre loro un  periodo  di  acclimatazione,
prima di utilizzarli in un esperimento, la cui durata dipende da vari
fattori, come la durata  del  trasporto  e  l'eta'  dell'animale.  La
durata di tale periodo verra' decisa da persona competente. 
   3.6. Ingabbiamento 
   3.6.1. Si possono distinguere due principali modi di ospitare  gli
animali: 
   Uno e' quello seguito nelle aziende di allevamento, nelle  aziende
fornitrici e negli istituti utenti del  ramo  biomedico,  consistente
nell'ospitare  roditori,  conigli,  carnivori,  uccelli   e   primati
animali, talvolta anche ruminanti, suini ed equini. Gli  orientamenti
relativi a gabbie, box chiusi, paddock  e  box  di  stalla  adatti  a
queste strutture figurano nelle tabelle da 3 a 13. Altri suggerimenti
relativi alla superficie minima del pavimento delle  gabbie  figurano
nei diagrammi da 1 a 7. Inoltre, adeguati orientamenti  per  valutare
la densita' di popolamento nelle gabbie figurano nei diagrammi da 8 a
12. 
   L'altro modo e' quello sovente seguito nei laboratori che eseguono
esperimenti unicamente  su  animali  da  fattoria  o  su  animali  di
analoghe  dimensioni.  Le  attrezzature  di   tali   laboratori   non
dovrebbero essere inferiori a  quelle  imposte  dalle  vigenti  norme
veterinarie. 
   3.6.2. Le gabbie ed i box chiusi non dovrebbero essere  fabbricati
con materiale nocivo agli animali. Dovrebbero essere studiati in modo
da impedire agli animali di ferirsi e, se non eliminabili dopo l'uso,
essere costruiti con materiale resistente, adatto  alle  tecniche  di
pulizia e di disinfezione. Si  dovrebbe  progettare  con  particolare
attenzione il pavimento delle gabbie e dei box chiusi,  che  variera'
secondo la specie e l'eta' degli animali ed essere studiato  in  modo
da poter rimuovere agevolmente gli escrementi. 
   3.6.3. I box chiusi dovrebbero essere progettati tenendo  presente
il benessere delle specie da ospitare. Essi dovrebbero consentire  la
soddisfazione di taluni bisogni etologici (arrampicarsi,  isolarsi  o
ripararsi temporaneamente, ecc.), nonche' un'accurata pulitura  e  la
possibilita' di evitare il contatto con altri animali. 
   3.7. Alimentazione 
   Nelle   operazioni   di   scelta,   produzione   e    preparazione
dell'alimento per animali, si  dovrebbero  adottare  precauzioni  per
evitare  qualsiasi   infezione   di   origine   chimica,   fisica   e
microbiologica.  L'alimento  dovrebbe  essere  imballato  in   sacchi
chiusi,  impermeabili,  recanti  -  se  possibile  -   la   data   di
preparazione. L'imballo, il trasporto ed il magazzinaggio  dovrebbero
essere  studiati  in  modo   da   evitare   la   contaminazione,   il
deterioramento o la distruzione. I depositi dovrebbere essere a bassa
temperatura, oscuri, asciutti, inaccessibili a vermi ed insetti.  Gli
alimenti  rapidamente  deperibili,  quali  foraggio  verde,  verdure,
carni, frutta, pesce, ecc., dovrebbero essere  conservati  in  camere
fredde, frigoriferi o congelatori. 
   Tutte le mangiatoie,  tutti  gli  abbeveratoi  od  altri  attrezzi
utilizzati  per  l'alimentazione  degli  animali  dovrebbero   essere
regolarmente ripuliti e, se necessario,  sterilizzati.  Se  si  usano
mangimi umidi o se i mangimi sono facilmente contaminabili con acqua,
urina, ecc., e' necessario procedere a pulizia quotidiana. 
   3.7.2. La somministrazione degli alimenti varia secondo la specie,
ma dovrebbe comunque soddisfare i bisogni  fisiologici  dell'animale.
Si dovrebbe fare in modo che ogni animale possa accedere al mangime. 
   3.8. Acqua 
   3.8.1. Tutti gli animali devono disporre in  permanenza  di  acqua
potabile, non infetta.  Durante  il  trasporto,  e'  accettabile  che
l'acqua venga  somministrata  quale  parte  di  alimentazione  umida.
D'altro  canto  l'acqua  e'  un  veicolo  di  microorganismi   e   va
somministrata in modo da ridurre  al  minimo  i  rischi.  Si  seguono
correntemente due metodi: le bottiglie biberon e gli  apparecchi  per
l'abbeveraggio automatico. 
   3.8.2. Per animali piccoli, quali i  roditori  ed  i  conigli,  si
ricorre sovente alla bottiglia. Questi recipienti  dovrebbero  essere
in materiale translucido per  controllarne  il  contenuto.  Il  collo
della bottiglia dovrebbe  essere  sufficientemente  largo  per  poter
agevolmente ripulirla a fondo; le bottiglie in materia  plastica  non
dovranno lasciar fuoriuscire il liquido. Anche le capsule, i tappi ed
i tubi dovrebbero essere sterilizzabili e di facile ripulitura. Tutte
le bottiglie  e  tutti  gli  accessori  vanno  smontati,  ripuliti  e
sterilizzati ad adeguati e regolari intervalli.  Sarebbe  preferibile
sostituire ogni volta le bottiglie con altre pulite  e  sterilizzate,
invece di riempirle nei locali di permanenza degli animali. 
   3.8.3. Gli abbeveratoi automatici dovrebbero  essere  regolarmente
verificati e risciacquati e si dovrebbe controllarne regolarmente  il
funzionamento per evitare incidenti e l'insorgere di infezioni. Se si
usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre  al  minimo
il  rischio  di  allagamenti.   E'   inoltre   necessario   procedere
regolarmente ad un esame batteriologico dell'apparecchio  per  tenere
sotto controllo la qualita' dell'acqua. 
   3.8.4. L'acqua proveniente dalle canalizzazioni pubbliche contiene
alcuni microorganismi considerati in genere non  pericolosi,  a  meno
che si lavori con animali definiti microbiologicamente. In tali  casi
l'acqua  dovrebbe  essere  trattata.  L'acqua  delle   canalizzazioni
pubbliche e' in genere  clorata,  per  evitare  il  moltiplicarsi  di
microorganismi. Questa clorazione non sempre  riesce  a  limitare  lo
sviluppo di taluni germi patogeni potenziali, quali  ad  esempio  gli
pseudomonas.   Una   precauzione   supplementare   puo'    consistere
nell'aumentare il  tasso  di  cloro  nell'acqua,  o  nell'acidificare
l'acqua per ottenere l'effetto voluto. 
   3.8.5. I pesci, gli anfibi ed i rettili presentano una  tolleranza
molto varia da specie a  specie,  nei  confronti  dell'acidita',  del
cloro e di altri prodotti chimici. Per tali ragioni occorre  adottare
disposizioni  per  rifornire  gli  acquari  ed   ai   vivai   l'acqua
proporzionata al fabbisogno e alla soglia di tolleranza delle singole
specie.