(Convenzione-art. 40)
(( Articolo 40 - Molestie sessuali 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per garantire che  qualsiasi  forma  di  comportamento  indesiderato,
verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale,  con  lo  scopo  o
l'effetto di violare la dignita' di una persona, segnatamente  quando
tale comportamento crea un clima intimidatorio,  ostile,  degradante,
umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali  o  ad  altre
sanzioni legali. ))