(Convenzione-art. 48)
(( Articolo 48 - Divieto di metodi  alternativi  di  risoluzione  dei
conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie 
 
  1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate
a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra  cui
la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza  che
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 
  2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate
a garantire che, se viene inflitto il pagamento  di  una  multa,  sia
debitamente presa in considerazione la capacita'  del  condannato  di
adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della  vittima.
))