(Allegato A)
                                                  Allegato A (art. 4) 
 
Criteri e procedure per la  valutazione  dei  pericoli  di  incidente
rilevante di una particolare sostanza  ai  fini  della  comunicazione
             alla Commissione europea di cui all'art. 4 
 
  Il presente allegato e' cosi' costituito: 
  PARTE 1 - PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI VALUTAZIONE
DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA 
    1.1 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA 
    1.2 VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEI CONTENUTI TECNICI DELLA PROPOSTA 
  PARTE 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA 
  PARTE 3 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA 
  APPENDICE 1 - FORMATO E CONTENUTI TECNICI MINIMI DELLA PROPOSTA  DI
ESCLUSIONE  DELLA  PARTICOLARE  SOSTANZA  PERICOLOSA  DALL'AMBITO  DI
APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE 
 
  PARTE 1 - PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI VALUTAZIONE
DEI PERICOLI DI INCIDENTE  RILEVANTE  PER  UNA  PARTICOLARE  SOSTANZA
PERICOLOSA 
  L'istruttoria ha l'obiettivo di accertare, esclusivamente  ai  fini
della comunicazione da parte  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della
Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) alla  Commissione
europea ai sensi all'art.  4  del  presente  decreto,  la  fondatezza
tecnico-scientifica della proposta di  esclusione  della  particolare
sostanza  pericolosa  dall'ambito  di  applicazione  della  Direttiva
2012/18/UE, presentata dal gestore o da altro soggetto  portatore  di
interesse  (nel  seguito  indicati  come  proponente).  L'istruttoria
consiste nella valutazione tecnica dei  contenuti  della  proposta  e
della documentazione giustificativa presentate dal proponente. 
  L'istruttoria consta di 2 successive procedure valutative: 
    1. valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta; 
    2. valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della  proposta.
Le procedure sono dettagliate nei successivi punti 1.1 e 1.2. 
  1.1 Valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta 
  Il proponente presenta al MATTM e  all'Istituto  Superiore  per  la
Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), la proposta di
esclusione della particolare  sostanza  dall'ambito  di  applicazione
della Direttiva 2012/18/UE,  redatta  secondo  il  formato  e  con  i
contenuti tecnici riportati in Appendice 1;  l'ISPRA,  valuta,  sulla
base dei criteri di cui alla  successiva  Parte  2,  l'ammissibilita'
della proposta e ne comunica l'esito al MATTM, entro  30  giorni  dal
ricevimento. 
  Il  MATTM,  sulla  base  delle  valutazioni  espresse   dall'ISPRA,
comunica al proponente, entro 15 giorni,  l'esito  della  valutazione
preliminare dell'ammissibilita' della proposta. 
  1.2 Valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta 
  Nel caso in cui la proposta sia stata  dichiarata  ammissibile,  il
MATTM  la  trasmette,  unitamente  agli   esiti   della   valutazione
preliminare, a uno o piu'  degli  Organi  tecnici  nazionali  di  cui
all'art. 9 del presente decreto legislativo,  secondo  le  specifiche
competenze. I suddetti procedono, entro 60 giorni dalla comunicazione
del  MATTM,  alla  valutazione  istruttoria   dei   contenuti   della
documentazione tecnica giustificativa presentata dal proponente,  per
quanto di specifica competenza, sulla base dei criteri  di  cui  alla
successiva Parte 3, comunicando il loro parere al MATTM. 
  Il termine puo' essere prolungato di 20 giorni, per una sola volta,
nel caso in cui si renda necessario da  parte  di  almeno  un  Organo
tecnico richiedere al proponente informazioni tecniche  supplementari
di cui si renda necessaria la valutazione. In tal  caso  l'intervallo
di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella in cui le
informazioni fornite dal proponente pervengono  agli  Organi  tecnici
nazionali non viene computato. 
  Il  MATTM,  in  base  ai  pareri  ricevuti  dagli  Organi   tecnici
nazionali, si esprime in merito alla  proponibilita'  dell'esclusione
della  particolare  sostanza  dall'ambito   di   applicazione   della
direttiva 2012/18/UE ai fini  della  comunicazione  alla  Commissione
europea di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto legislativo,
e comunica entro 15 giorni l'esito dell'istruttoria al  proponente  e
per conoscenza agli Organi tecnici. 
 
  PARTE 2 - CRITERI PER L'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA 
  La proposta dovra' essere redatta dal proponente in modo da fornire
tutte  le  caratteristiche  e  le  informazioni   tecniche   ritenute
necessarie al  fine  di  formulare  una  valutazione  della  sostanza
pericolosa per la quale  si  richiede  alla  Commissione  Europea  di
presentare una proposta legislativa per l'esclusione  dall'ambito  di
applicazione della Direttiva 2012/18/UE: 
  ".... e' impossibile in pratica che provochi un rilascio di materia
ed energia che possa dar luogo ad  un  incidente  rilevante,  sia  in
condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili....". 
  L'ammissibilita' o meno della proposta viene  valutata  sulla  base
dei seguenti criteri: 
  2.1 La sostanza pericolosa e' individuata in modo univoco 
  La proposta viene ammessa alla  valutazione  istruttoria  solo  nel
caso  in  cui  la  sostanza  pericolosa  oggetto  della  proposta  di
esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE  e'
individuata in modo univoco (nome chimico, nome generico, numero CAS,
forma fisica). 
  2.2 La sostanza  pericolosa  rientra  in  una  delle  categorie  di
pericolo di cui all'allegato 1, parte 1,  o  e'  una  delle  sostanze
elencate nell'allegato 1, parte 2 
  La proposta viene ammessa alla  valutazione  istruttoria  solo  nel
caso  in  cui  la  sostanza  pericolosa  oggetto  della  proposta  di
esclusione  rientra  nell'ambito  di  applicazione  della   Direttiva
2012/18/UE. 
  2.3  Viene  individuata  esplicitamente  la  caratteristica   della
sostanza pericolosa che rende impossibile l'incidente rilevante 
  La proposta viene ammessa alla  valutazione  istruttoria  solo  nel
caso in cui l'impossibilita' di dar luogo a un incidente rilevante si
basi su una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
    a) la  forma  fisica  della  sostanza  pericolosa  in  condizioni
normali di lavorazione o  manipolazione  o  in  caso  di  perdita  di
contenimento non programmata; 
    b)  le  proprieta'  intrinseche  della  sostanza  pericolosa,  in
particolare  quelle  relative  al  comportamento  dispersivo  in  uno
scenario di incidente rilevante,  quali  la  massa  molecolare  e  la
tensione di vapor saturo; 
    c) la concentrazione massima  della  sostanza  o  delle  sostanze
pericolose nel caso di miscele. 
  Il proponente dovra' esplicitamente indicare nella proposta quale/i
delle precedenti caratteristica/che motiva/no la presentazione  della
proposta, specificando se  ha  tenuto  conto,  ove  appropriato,  del
contenimento e dell'imballaggio generico della  sostanza  pericolosa,
solo nel caso in cui siano disciplinati  da  specifiche  disposizioni
legislative dell'Unione europea. 
  2.4  Sono  fornite  con  completezza   le   informazioni   tecniche
necessarie per la valutazione istruttoria 
  La proposta viene ammessa alla  valutazione  istruttoria  solo  nel
caso in cui sia corredata dalle informazioni tecniche necessarie  per
poter  valutare  le  proprieta'   della   sostanza   pericolosa   che
comprendono almeno: 
    a) un elenco dettagliato delle proprieta' necessarie  a  valutare
la potenzialita' che presenta la  sostanza  pericolosa  di  provocare
danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente; 
    b) proprieta' fisiche e chimiche (ad esempio,  massa  molecolare,
tensione  di  vapor   saturo,   tossicita'   intrinseca,   punto   di
ebollizione, reattivita', viscosita', solubilita' e altre  proprieta'
pertinenti); 
    c) proprieta' relative ai pericoli  per  la  salute  umana  e  ai
pericoli fisici (ad esempio reattivita', infiammabilita', tossicita',
oltre  a  fattori  aggiuntivi  quali  le  modalita'  di   aggressione
dell'organismo, il rapporto tra lesioni e letalita',  gli  effetti  a
lungo termine e altre proprieta' pertinenti); 
    d) proprieta' relative ai pericoli per  l'ambiente  (ad  esempio,
ecotossicita',   persistenza,   bioaccumulazione,    potenziale    di
propagazione  a  lunga  distanza  nell'ambiente  e  altre  proprieta'
pertinenti); 
    e) se disponibile,  la  classificazione  armonizzata,  a  livello
dell'Unione   europea,   della    sostanza    o    miscela,    ovvero
l'autoclassificazione notificata ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008; 
    f) informazioni sulle  specifiche  condizioni  operative  per  la
sostanza pericolosa  (ad  esempio,  temperatura,  pressione  e  altre
condizioni a seconda dei casi)  alle  quali  essa  e'  immagazzinata,
utilizzata e/o puo' essere presente nel caso di operazioni anormali o
incidentali prevedibili. 
 
  PARTE 3 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE  ISTRUTTORIA  DA  PARTE  DEGLI
ORGANI TECNICI NAZIONALI 
  La valutazione istruttoria della proposta e' svolta sulla base  dei
seguenti criteri  ed  elementi  tecnici:dimostrazione  da  parte  del
proponente della completezza, dell'attendibilita' e  del  livello  di
aggiornamento dei dati forniti sulle proprieta'  chimiche  e  fisiche
della sostanza; 
    3.1 dimostrazione da parte del proponente che la sostanza non  e'
tra quelle che hanno chiaramente  la  possibilita'  di  provocare  un
incidente rilevante, sulla base dell'esperienza storica di  incidenti
e  quasi-incidenti,  della  ricognizione  di  rapporti  di  sicurezza
presentati  nei  Paesi  UE  o  studi  reperibili  nella   letteratura
scientifica o dalla comparazione con sostanze  dalle  caratteristiche
similari; 
    3.2 considerazione nelle  valutazioni  effettuate  da  parte  del
proponente degli scenari incidentali piu' conservativi e di  tutti  i
pertinenti  fenomeni  pericolosi  a  essi  associati  (irraggiamento,
sovrappressione, dispersione tossica ed  ecotossica),  tenendo  conto
delle proprieta' di cui al punto 2.4, nonche' dei differenti tipi  di
contenimento e di imballaggio in  uso  per  la  sostanza  nell'Unione
europea; 
    3.3 effettuazione da parte  del  proponente,  per  ogni  scenario
incidentale e pertinente fenomeno pericoloso ad esso associato, della
stima delle distanze di effetti per la salute umana dei lavoratori  e
della popolazione, specificando i modelli di simulazione  utilizzati,
il loro ambito di applicazione e le eventuali limitazioni  d'impiego,
i dati richiesti in ingresso, le  incertezze  a  essi  associate,  le
soglie di effetti utilizzate, il loro significato  e  la  motivazione
della loro scelta; 
    3.4  effettuazione  da   parte   del   proponente   della   stima
dell'estensione  del  danno  e  della  sua  durata  per  i  recettori
ambientali che possono essere  credibilmente  coinvolti  in  caso  di
rilascio, specificando i modelli di simulazione utilizzati,  il  loro
ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego,  i  dati
richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le  soglie  di
effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione  della  loro
scelta; 
    3.5 dimostrazione da  parte  del  proponente,  sulla  base  degli
elementi forniti e delle stime effettuate, che la sostanza pericolosa
non puo' in pratica dar  luogo,  in  condizioni  normali  o  anormali
ragionevolmente  prevedibili,  a  un  incidente  rilevante,  definito
secondo i criteri stabiliti nella Direttiva 2012/18/UE  e  quelli  in
uso nei Paesi UE. 
 
  APPENDICE 1 - FORMATO E CONTENUTI TECNICI MINIMI DELLA PROPOSTA  DI
ESCLUSIONE  DELLA  PARTICOLARE  SOSTANZA  PERICOLOSA  DALL'AMBITO  DI
APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE 
  La proposta di esclusione di una sostanza pericolosa dall'ambito di
applicazione  della  direttiva  2012/18/UE  deve  essere  predisposta
riportando, almeno, le seguenti sezioni: 
  Sezione 1 - Identificazione della sostanza pericolosa 
  Il proponente indica in modo univoco (nome chimico, nome  generico,
numero CAS,  forma  fisica)  la  sostanza  pericolosa  oggetto  della
proposta di esclusione dall'ambito di  applicazione  della  Direttiva
2012/18/UE. 
  Sezione 2- Individuazione della sostanza relativamente all'allegato
1 
  Il  proponente  indica  la/le  categoria/e  di  pericolo   di   cui
all'allegato 1, parte 1, o  la  voce  dell'allegato1,  parte  2,  che
fa/fanno rientrare la sostanza pericolosa oggetto della  proposta  di
esclusione nell'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE. 
  Sezione 3 - Motivazione della proposta 
  Il proponente dichiara la motivazione della proposta di  esclusione
della sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della Direttiva
2012/18/UE,  individuando  una  o  piu'  caratteristiche  tra  quelle
elencate al punto 2.3 che rende  impossibile  il  verificarsi  di  un
incidente rilevante per la sostanza in questione. 
  Sezione 4 - Proprieta' della sostanza pericolosa 
  Il proponente fornisce le informazioni necessarie per dimostrare le
proprieta' della sostanza  sotto  il  profilo  dei  pericoli  per  la
salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, riportando
dettagliatamente in questa sezione i contenuti  minimi  richiesti  al
punto 2.4. 
  Sezione 5 - Rapporto di verifica che la sostanza non  determina  un
incidente rilevante sulla base dei criteri della Direttiva 2012/18/UE
e di quelli in uso nei Paesi UE 
  Il proponente, ai fini della valutazione istruttoria da parte degli
Organi  tecnici  nazionali,  presenta   la   documentazione   tecnica
comprovante l'effettuazione delle seguenti fasi valutative  (da  A  a
E), ciascuna delle quali si articola  in  uno  o  piu'  stadi,  e  ne
raccoglie  gli  esiti  e  gli   eventuali   approfondimenti   tecnici
all'interno di un Rapporto cosi' costituito: 
 
    A - Screening iniziali 
      A.1 - Raccolta e presentazione delle proprieta' di  base  della
sostanza: nome chimico e generico, numero  CAS,  forma  fisica  negli
impieghi nei Paesi UE; 
      A.2  -  Verifica  dell'appartenenza  della   sostanza   a   una
classificazione armonizzata o a una autoclassificazione notificata ai
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
      A.3 - Identificazione della/e  categoria/e  di  pericolo  della
sostanza ai sensi del Reg. (CE) n. 1272/2008; 
 
  SCREENING N.1: l'istruttoria prosegue solo se la  sostanza  rientra
nel Reg. (CE) n. 1272/2008 e s.m.i. 
  A.4 - Identificazione della parte, della  categoria  e  della  voce
dell'allegato 1 in cui la sostanza rientra; 
 
  SCREENING N.2: l'istruttoria prosegue solo se la  sostanza  rientra
nell'allegato 1 della Direttiva 2012/18/UE. 
  A.5 - In caso di miscele, indicazione della concentrazione di  ogni
componente,  considerando  le  eventuali  differenti   concentrazioni
riscontrabili sulla base degli impieghi nei paesi UE; 
  A.6 - Raccolta e presentazione delle proprieta'  intrinseche  della
sostanza: massa molecolare, densita', viscosita', tensione di vapore,
tossicita' intrinseca, punto di ebollizione, reattivita', solubilita'
e altre proprieta'  pertinenti  (anche  tra  quelle  riportate  nella
tabella del punto A.10); 
  A.7 - Descrizione  delle  condizioni  operative  di  temperatura  e
pressione, volume e  altre  condizioni  e  tipologie  di  stoccaggio,
trasferimento e processo riscontrabili negli impieghi nei Paesi UE; 
  A.8 - Specificazione delle  eventuali  incompatibilita'  con  altre
sostanze; 
  A.9 - Presentazione delle risultanze della ricognizione  effettuata
dal  proponente  riguardo  l'esperienza  storica   di   incidenti   e
quasi-incidenti coinvolgenti la sostanza in  questione,  i  contenuti
dei rapporti di sicurezza  e  di  studi  reperiti  nella  letteratura
scientifica effettuati secondo i criteri in uso nei Paesi UE; 
 
  SCREENING N.3: l'istruttoria prosegue solo se la  ricognizione  non
evidenzia incidenti rilevanti accaduti o ragionevolmente  prevedibili
coinvolgenti la sostanza in esame. 
  A.10 - Indicazione per  ogni  pertinente  fenomeno  pericoloso  del
valore dei seguenti parametri rilevanti; 
    

=====================================================================
|     Fenomeno pericoloso      | Parametri rilevanti della sostanza |
+==============================+====================================+
|Irraggiamento                 |Punto di infiammabilita'            |
|                              |                                    |
|                              |LFL (Lower Flammability Limit -     |
|                              |Limite inferiore di infiammabilita')|
|                              |                                    |
|                              |UFL (Upper Flammability Limit -     |
|                              |Limite superiore di infiammabilita')|
|                              |                                    |
|                              |Temperatura di auto-ignizione o di  |
|                              |autoaccensione                      |
|                              |                                    |
|                              |Viscosita'                          |
+------------------------------+------------------------------------+
|Sovrappressione               |Tensione di vapore                  |
|                              |                                    |
|                              |LEL (Lower explosion pressure -     |
|                              |Limite inferiore di esplosivita')   |
|                              |                                    |
|                              |UEL (Upper Explosion Limit - Limite |
|                              |superiore di esplosivita')          |
|                              |                                    |
|                              |Kst (Maximum rate of explosion      |
|                              |pressure rise for dust clouds -     |
|                              |Tasso massimo di sviluppo di        |
|                              |pressione di esplosione per polveri)|
|                              |                                    |
|                              |Kg (Maximum rate of explosion       |
|                              |pressure rise for gas - Tasso       |
|                              |massimo di sviluppo di pressione di |
|                              |esplosione per gas)                 |
|                              |                                    |
|                              |Pmax (Pressione massima di          |
|                              |esplosione)                         |
|                              |                                    |
|                              |LOC (Limiting Oxygen Concentration -|
|                              |Concentrazione limite di ossigeno)  |
|                              |                                    |
|                              |MIE (Minimum Ignition Energy -      |
|                              |Energia minima di ignizione)        |
|                              |                                    |
|                              |Tasso di umidita'                   |
|                              |Dimensione delle particelle         |
|                              |                                    |
|                              |Cinetiche di reazione (energia di   |
|                              |attivazione e fattore               |
|                              |pre-esponenziale)                   |
|                              |                                    |
|                              |ΔTad (Variazione adiabatica di      |
|                              |temperatura)                        |
|                              |                                    |
|                              |Δr (Entalpia di reazione)           |
|                              |                                    |
|                              |MTSR (Maximum Temperature of        |
|                              |Reaction Syntesis - Temperatura     |
|                              |massima della reazione)             |
|                              |                                    |
|                              |TMRad (Time to Maximum Rate in      |
|                              |adiabatic condition - Tempo di      |
|                              |raggiungimento della massima        |
|                              |velocita' di autoriscaldamento in   |
|                              |condizioni adiabatiche)             |
|                              |                                    |
|                              |Pressione di rottura del serbatoio  |
|                              |Temperatura di ebollizione          |
+------------------------------+------------------------------------+
|                              |LD50 (Median Lethal Dose - Dose     |
|Dispersione tossica           |letale media)                       |
|                              |                                    |
|                              |LC50 (Median Lethal Concentration - |
|                              |Concentrazione letale media)        |
|                              |                                    |
|                              |ERPG (Emergency Response Planning   |
|                              |Guidelines - Indice di riferimento  |
|                              |per la pianificazione della risposta|
|                              |di emergenza)                       |
|                              |                                    |
|                              |IDLH (Immediately Dangerous to Life |
|                              |and Health - Indice di pericolosita'|
|                              |immediata per la vita e la salute)  |
|                              |                                    |
|                              |AEGL(Acute Exposure Guidelines      |
|                              |Levels - Livelli di riferimento per |
|                              |l'esposizione acuta)                |
+------------------------------+------------------------------------+
|Dispersione eco-tossica       |EC50 (Median Effective Concentration|
|                              |- Concentrazione media di effetto) o|
|                              |LC50 (Median Lethal Concentration - |
|                              |Concentrazione letale media)        |
|                              |                                    |
|                              |NOEC (No Observed Effect            |
|                              |Concentration - Concentrazione di   |
|                              |non effetto)                        |
|                              |                                    |
|                              |BCF (BioConcentration Factor -      |
|                              |Fattore di bioconcentrazione)       |
|                              |                                    |
|                              |Solubilita' Tensione di vapore      |
|                              |                                    |
|                              |Coefficiente di ripartizione        |
|                              |n-ottanolo/ acqua (LogKow);         |
|                              |                                    |
|                              |Coefficiente di ripartizione nel    |
|                              |carbonio organico, (LogKoc)         |
+------------------------------+------------------------------------+
  
    
  A.11 - Presentazione dei risultati dell'applicazione alla  sostanza
di uno o piu' metodi  indicizzati  impiegati  nei  Paesi  UE  per  la
valutazione speditiva dei pericoli tossici, fisici  e  ambientali  ad
essa  associati  e  confronto  dei  risultati  ottenuti  con   quelli
derivanti dall'applicazione ad una  sostanza,  di  interesse  per  la
direttiva  2012/18/UE,  similare  per  proprieta'  chimico-fisiche  e
categoria di pericolo. 
 
  SCREENING N.4: l'istruttoria prosegue solo se il valore di  ciascun
indice  individuato  per  la   sostanza   pericolosa   proposta   per
l'esclusione e' inferiore a quello relativo alla sostanza similare. 
  B - Definizione degli scenari incidentali di riferimento 
  B.1 - Individuazione documentata di uno o piu' scenari  incidentali
di riferimento caratterizzati dalla totale  perdita  di  contenimento
per  la  sostanza   nelle   fasi   di   carico/scarico,   stoccaggio,
trasferimento e processo, prendendo in considerazione  le  differenti
tipologie di contenimento e imballaggio in uso nei Paesi UE; 
  B.2 - Individuazione documentata dei parametri piu' conservativi da
utilizzare per la stima del termine di sorgente  (massima  quantita',
pressione di rilascio,  portata  di  rilascio)  e  della  dispersione
nell'ambiente (condizioni meteo, rugosita' del terreno,  presenza  di
ostacoli, ecc.) con riferimento  alle  condizioni  riscontrabili  nei
Paesi UE. 
  C - Stima degli effetti per la salute umana 
  C.1  -  Presentazione  del  pertinente   modello   di   simulazione
utilizzato per la stima delle distanze di danno,  per  ogni  fenomeno
pericoloso  associato  agli  scenari  di  riferimento,  motivatamente
selezionato tra quelli impiegati nei Paesi UE; 
  C.2 - Presentazione dei valori di  soglia  utilizzati,  selezionati
tra quelli piu' conservativi impiegati nei Paesi UE; 
  C.3 - Stima delle distanze di danno; 
  C.4 - Effettuazione e documentazione della stima  delle  incertezze
dei risultati ottenuti e dell'analisi  di  sensibilita'  del  modello
utilizzato,  basata  sulla  variazione  dei  valori   dei   parametri
richiesti in ingresso dal modello. 
  D - Stima degli effetti sull'ambiente 
  D.1 -  Verificare,  ove  applicabile,  se  sulla  base  delle  sole
proprieta' chimiche e fisiche della sostanza pericolosa e' dimostrato
che essa non puo' provocare un incidente rilevante; 
  D.2  -  Presentazione  del  pertinente   modello   di   simulazione
utilizzato per la stima dell'estensione e durata dei danni  associati
agli scenari di riferimento,  motivatamente  selezionato  tra  quelli
impiegati nei Paesi UE; 
  D.3 - Individuazione dei parametri piu' conservativi da  utilizzare
per la stima del termine di sorgente (portata massima di deflusso nel
recettore ambientale) e della dispersione  nell'ambiente  (portate  o
altre pertinenti caratteristiche dei corpi idrici e  altri  recettori
considerati, ecc.) con riferimenti alle condizioni riscontrabili  nei
Paesi UE; 
  D.4 - Presentazione dei valori di  soglia  utilizzati,  selezionati
tra quelli piu' conservativi impiegati nei Paesi UE; 
  D.5 -  Stima  dell'estensione  e  della  durata  del  danno  per  i
recettori ambientali considerati; 
  D.6 - Effettuazione e documentazione della stima  delle  incertezze
dei risultati ottenuti e dell'analisi  di  sensibilita'  del  modello
utilizzato,  basata  sulla  variazione  dei  valori   dei   parametri
richiesti in ingresso dal modello. 
  E - Interpretazione dei risultati 
  Dimostrazione che gli effetti per  la  salute  umana  (distanze  di
danno) e per l'ambiente (estensione  e  durata  del  danno),  stimati
nelle  fasi  precedenti,  non  determinano  un  incidente   rilevante
definito sulla base dei  criteri  della  Direttiva  2012/18/UE  e  di
quelli in uso nei Paesi UE.