(Allegato VI)
                             ALLEGATO VI 
 
      CRITERI PER LA NOTIFICA DI UN INCIDENTE ALLA COMMISSIONE 
 
I. Ogni incidente di cui  al  punto  I  o  avente  almeno  una  delle
conseguenze descritte, ai punti 2,3,4 e 5 deve essere notificato alla
Commissione. 
1. Sostanze in causa 
Ogni incendio  o  esplosione  o  emissione  accidentale  di  sostanza
pericolosa implicante un  quantitativo  almeno  pari  al  5  %  della
quantita' limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I. 
2. Conseguenze per le persone o i beni 
Un incidente, connesso direttamente con una sostanza  pericolosa  che
determini uno dei seguenti eventi: 
- un morto; 
- sei persone ferite all'interno dello stabilimento e  ricoverate  in
ospedale per almeno 24 ore; 
- una persona situata all'esterno dello  stabilimento  ricoverata  in
ospedale per almeno 24 ore: 
-  abitazione/i   all'esterno   dello   stabilimento,   danneggiata/e
inagibile/i a causa dell'incidente; 
- l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone
moltiplicate per le ore): il risultato e' almeno pari a 500; 
- l'interruzione dei servizi di  acqua  potabile,  eletricita',  gas,
telefono per oltre 2  ore  (persone  moltiplicate  per  le  ore):  il
risultato e' almeno pari a 1000. 
3. Conseguenze immediate per l'ambiente 
- danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri 
  - 0,5 ha o piu'  di  un  habitat  importante  dal  punto  di  vista
dell'ambiente o della conservazione e protetto dalla legislazione: 
  - 10 ha o piu' di  un  habitat  piu'  esteso,  compresi  i  terreni
agricoli: 
- danni rilevanti o a  lungo  termine  causati  a  habitat  di  acqua
superficiale o marini (*) 
  - 10 km o piu' di un fiume o canale; 
  - 1 ha o piu' di un lago o stagno; 
  - 2 ha o piu' di un delta; 
  - 2 ha o piu' di una zona costiera o di mare: 
-  danni  rilevanti  causati  a  una  falda  acquifera  o  ad   acque
sotterranee(*) 
  - 1 ha o piu'. 
4. Danni materiali 
  - danni materiali nello stabilimento: a partire  da  2  milioni  di
ECU; 
  - danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da  0,5
milioni di ECU. 
5. Danni transfrontalieri 
Ogni incidente connesso direttamente con una sostanza pericolosa  che
determini effetti  all'esterno  del  territorio  dello  Stato  membro
interessato. 
 
II. Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti  e  i
"quasi incidenti" che, a parere degli  Stati  membri,  presentano  un
interesse tecnico particolare  per  la  prevenzione  degli  incidenti
rilevanti e per la limitazione delle  loro  conseguenze  ma  che  non
rispondono ai criteri quantitativi soprammenzionati. 
 
 
    
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* Se del caso, si potra' far riferimento, per valutare un danno, alle
direttive 75/440/CEE, 76/464/CEE e alle  direttive  adottate  per  la
loro applicazione rispetto a determinate sostanze ossia le  direttive
76/160/CEE 78/659/CEE 79/923/CEE oppure la concentrazione  letale  CL
50 per le  specie  rappresentative  dell'ambiente  pregiudicato  come
definite dalla direttiva, 92/32/CEE per il criterio  "Pericolose  per
l'ambiente".