(Allegato B)
                                                 Allegato B (art. 14) 
 
Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della  Sicurezza
            per la prevenzione degli incidenti rilevanti 
 
  Il presente allegato e' cosi' costituito: 
  PREMESSA 
    1. POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 
    2. REQUISITI GENERALI E STRUTTURA DEL SISTEMA DI  GESTIONE  DELLA
SICUREZZA 
    3. CONTENUTI TECNICI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
    4. GRADO DI APPROFONDIMENTO 
  APPENDICE 1 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE,  ADDESTRAMENTO
ED EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE CHE LAVORA IN STABILIMENTO 
      1. INFORMAZIONE 
      2. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
      3. EQUIPAGGIAMENTO, SISTEMI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
      4. ORGANIZZAZIONE 
      5. TABELLA RIASSUNTIVA 
  Premessa 
  Il presente allegato fornisce le  indicazioni  al  gestore  per  lo
sviluppo dei parametri essenziali di un  sistema  di  gestione  della
sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti  (SGS-PIR)  in
accordo con quanto definito all'art. 14 comma 5 e nell'allegato 3 del
presente decreto. 
  1. Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti 
    1.1. Documento sulla politica di prevenzione 
      1.1.1. Il gestore deve redigere il documento sulla politica  di
prevenzione degli  incidenti  rilevanti,  di  seguito  indicato  come
"Documento", indicando gli obiettivi che intende perseguire nel campo
della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti,  per  la
salvaguardia della salute umana, dell'ambiente  e  dei  beni,  e  che
costituiscono, nel loro insieme, la  politica  di  prevenzione  degli
incidenti rilevanti (PPIR) del gestore in materia. 
      1.1.2. Il  gestore  deve  indicare  nel  Documento  i  principi
generali su cui intende basare la politica di cui  al  punto  1.1.1.,
indicando, tra l'altro, eventuali  adesioni  volontarie  a  normative
tecniche, regolamenti, accordi e iniziative, non richiesti  da  norme
cogenti. 
      1.1.3. Il gestore  deve  riportare  nel  Documento  il  proprio
impegno a realizzare, adottare, nonche' a mantenere  e  ricercare  il
miglioramento  continuo1  del  proprio  sistema  di  gestione   della
sicurezza, in attuazione a quanto richiesto dall'art. 14 comma 5  del
presente decreto e in attuazione della  politica  definita  ai  punti
1.1.1 e 1.1.2. 
      1.1.4. Il gestore deve riportare nel Documento  l'articolazione
del sistema di gestione della sicurezza  che  intende  adottare,  con
l'indicazione dei principi e dei  criteri  a  cui  intende  riferirsi
nella sua attuazione ed allegare il programma di attuazione, nel caso
di prima applicazione del presente decreto, ovvero  di  miglioramento
dello stesso nel caso dei riesami periodici successivi, ed i relativi
tempi. Nella suddetta articolazione  deve  essere  altresi'  indicata
l'elencazione dettagliata e la  relativa  descrizione  delle  singole
voci che costituiscono il sistema  di  gestione  della  sicurezza  e,
qualora il gestore  faccia  riferimento  a  norme  o  guide  tecniche
nazionali   o   internazionali,   queste   devono   essere   allegate
integralmente o per le parti effettivamente prese in  considerazione,
ovvero essere disponibili presso lo stabilimento.2 
  2. Requisiti generali e struttura del  sistema  di  gestione  della
sicurezza 
    2.1. Requisiti generali 
      2.1.1. Il sistema  di  gestione  della  sicurezza  deve  essere
attuato dai gestori al fine di  assicurare  il  raggiungimento  degli
obiettivi generali  e  dei  principi  di  intervento  definiti  nella
politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, come definita  nel
Documento di cui al punto 1.1, e in particolare: 
        a. definire e documentare la politica, gli  obiettivi  e  gli
impegni da essa stabiliti per la sicurezza; 
        b. assicurare che tale politica  venga  compresa,  attuata  e
sostenuta a tutti i livelli aziendali; 
        c. verificare il conseguimento degli obiettivi e  fissare  le
relative azioni correttive. 
      2.1.2. Il  gestore  nella  predisposizione,  nell'attuazione  e
nelle modifiche del sistema di gestione della  sicurezza,  informa  e
consulta, ai sensi  dell'art.  14  comma  5,  il  rappresentante  dei
lavoratori per la  sicurezza  nell'ambito  della  definizione  e  del
riesame del documento di politica di cui al punto 1.1. 
    2.2. Struttura 
      2.2.1. Il sistema  di  gestione  della  sicurezza  deve  essere
proporzionato  ai  pericoli,  alle  attivita'  industriali   e   alla
complessita' dell'organizzazione  nello  stabilimento  ed  e'  basato
sulla valutazione dei rischi e deve integrare la parte del sistema di
gestione   generale   che    comprende    struttura    organizzativa,
responsabilita', prassi, procedure e risorse. In riferimento ad altre
parti del sistema di gestione  generale,  anche  attinenti  obiettivi
diversi, tra cui la qualita', la sicurezza e la salute sui luoghi  di
lavoro, la  protezione  ambientale,  il  sistema  di  gestione  della
sicurezza puo' richiamare gli elementi in comune, ma  deve  contenere
esplicitamente  tutti  gli  elementi  relativi   agli   aspetti   che
riguardano specificamente  la  determinazione  e  l'attuazione  della
politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. 
      2.2.2. Il sistema  di  gestione  della  sicurezza  deve  essere
strutturato  in  modo  da  definire,  per  le  varie  fasi  di   vita
dell'impianto e con riferimento agli elementi definiti  al  punto  3,
come minimo, quanto segue: 
        a. politica e conduzione aziendale per la sicurezza; 
        b. organizzazione tecnica,  amministrativa  e  delle  risorse
umane; 
        c. pianificazione delle attivita' interessate,  ivi  comprese
l'assegnazione delle risorse e la documentazione; 
        d.  misura  delle  prestazioni  conseguite  in   materia   di
sicurezza a fronte di criteri specificati; 
        e. verifica e  riesame  delle  prestazioni,  ivi  incluse  le
verifiche ispettive (safety audit). 
      2.2.3. La struttura generale  del  sistema  di  gestione  della
sicurezza, cosi' come definito al punto 2.2.2, deve  rispondere  allo
stato dell'arte in materia. In  particolare,  i  requisiti  stabiliti
dalla norma  UNI  10617,  ovvero,  per  gli  aspetti  attinenti  alla
prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie  OHSAS
18000 o ISO 9000 o da quelle della serie ISO 14000 o  dalla  versione
piu'  aggiornata  del  regolamento  comunitario   EMAS   (attualmente
1221/2009 o EMAS III)  si  intendono  corrispondere  al  detto  stato
dell'arte. 
  3. Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza 
    3.1. Elementi fondamentali 
  Il sistema di gestione  della  sicurezza,  strutturato  cosi'  come
richiesto nei precedenti punti 2.1 e 2.2,  deve  farsi  carico  delle
seguenti gestioni, secondo quanto specificato nei punti da 3.2 a 3.8: 
        a) organizzazione e personale; 
        b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti; 
        c) controllo operativo; 
        d) modifiche e progettazione; 
        e) pianificazione di emergenza; 
        f) controllo delle prestazioni; 
        g) controllo e revisione. 
    3.2. Organizzazione e personale 
      3.2.1. Il sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso
l'allocazione delle  risorse  necessarie,  deve  farsi  carico  della
gestione, dell'organizzazione e del personale, al fine  di  garantire
un livello di sicurezza compatibile con la realta' in  cui  opera  lo
stabilimento, cosi' come, in particolare, definito  nel  Documento  e
richiesto sia dalle norme legislative e dalle  regole  tecniche,  sia
dalle  valutazioni  e  determinazioni  espresse   dagli   organi   di
controllo. Esso deve, inoltre, stabilire  gli  standard  e  le  norme
tecniche a livello aziendale aggiuntivi, necessari  a  consentire  la
completa razionalizzazione in materia di prevenzione e  di  controllo
delle prestazioni. 
      3.2.2. Il sistema di gestione della sicurezza  deve  riflettere
l'impegno globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione  fino
agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione,  cosi'
come definiti  nel  Documento,  e  come  appare  dall'allocazione  di
risorse e dall'assegnazione di responsabilita'. 
      3.2.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve  individuare
le posizioni chiave ad ogni  livello  dell'organizzazione,  definendo
univocamente  ed  esplicitamente  ruoli,  compiti,   responsabilita',
autorita' e disponibilita' di risorse. Esso deve,  inoltre,  definire
le interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta  direzione
e tutto il personale coinvolto in attivita' rilevanti ai  fini  della
sicurezza, anche attraverso i rappresentante dei  lavoratori  per  la
sicurezza. 
      3.2.4. Il sistema di gestione della sicurezza,  deve  stabilire
le misure necessarie per garantire a qualsiasi  livello  un  adeguato
grado di competenza e consapevolezza nella gestione dei  pericoli  di
incidenti rilevanti. Pertanto, anche in riferimento alle disposizioni
contenute nell'appendice 1 del presente  allegato,  deve  definire  i
requisiti minimi di  formazione,  informazione  e  addestramento  per
tutto il personale coinvolto in attivita'  rilevanti  ai  fini  della
sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e  garantire  la
disponibilita'  e   l'impiego   del   relativo   equipaggiamento   di
protezione. Esso deve, inoltre, definire le attivita'  necessarie  al
raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, anche in  termini
di qualificazione professionale  e  di  capacita'  operative;  queste
devono essere assicurate anche mediante l'idoneita'  dell'interfaccia
tra operatore e impianto. 
    3.3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti 
      3.3.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere le
procedure per l'identificazione dei pericoli  e  la  valutazione  dei
rischi di incidente  rilevante  derivanti  dall'attivita'  normale  o
anomala comprese, se del caso, le attivita' subappaltate e l'adozione
delle misure per  la  riduzione  del  rischio,  assicurando  la  loro
corretta  applicazione  e  il  mantenimento  nel  tempo  della   loro
efficacia. 
      3.3.2. Le attivita' di identificazione e valutazione, di cui al
punto 3.3.1, devono essere condotte sia in  termini  di  probabilita'
sia di gravita' e documentate nell'ambito di un'analisi di  sicurezza
espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le  condizioni  normali
di esercizio sia per le condizioni anomale e per ogni  fase  di  vita
dell'impianto. Per gli stabilimenti soggetti agli obblighi  dell'art.
15 del presente decreto, esse devono essere condotte  secondo  quanto
stabilito negli allegati 2 e C. In ogni  caso,  le  attivita'  devono
rendere disponibili le informazioni necessarie per la  pianificazione
dell'emergenza esterna di cui all'art.  21  e  per  la  verifica  del
rispetto  dei  requisiti  minimi   di   sicurezza   in   materia   di
pianificazione territoriale, di cui all'art. 22 del presente decreto.
L'espletamento di  tali  attivita'  deve  permettere  la  valutazione
dell'idoneita' delle misure di  sicurezza  adottate,  individuare  le
possibili aree di miglioramento, fornire i termini di sorgente per la
pianificazione di emergenza interna ed esterna e costituire  la  base
per le attivita' di informazione, formazione e addestramento. 
      3.3.3. Il sistema di gestione della sicurezza  deve  fissare  i
criteri e requisiti di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi generali,  cosi'  come  definiti  nel  Documento,  e  degli
obiettivi specifici, a fronte  dei  singoli  rischi  individuati.  Le
misure per la riduzione del rischio, di cui al  punto  3.3.1,  devono
essere individuate, realizzate e adottate ai fini del  raggiungimento
e mantenimento di tali obiettivi. 
      3.3.4. Le attivita', di  cui  al  punto  3.3.1,  devono  essere
aggiornate  periodicamente,  in  occasione  di  modifiche  ai   sensi
dell'art. 18  del  presente  decreto  e  qualora  intervengano  nuove
conoscenze tecniche  in  materia  di  sicurezza,  interne  o  esterne
all'organizzazione,  anche  derivanti  dall'esperienza  operativa   o
dall'analisi  di   incidenti,   quasi   incidenti   e   anomalie   di
funzionamento   o   dal   rilevamento   di   altri   indicatori    di
invecchiamento 3 di apparecchiature e impianti. 
    3.4. Controllo operativo 
      3.4.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere la
predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure
e istruzioni per il controllo operativo del processo e  di  tutte  le
attivita' dello stabilimento rilevanti ai fini  della  sicurezza.  Le
procedure e istruzioni devono riguardare  almeno  la  gestione  della
documentazione, le procedure operative, le procedure di  manutenzione
e di ispezione, l'approvvigionamento e le verifiche di preavviamento. 
      3.4.2. La gestione  della  documentazione  deve  permettere  la
diffusione, l'aggiornamento e la conservazione di  quanto  necessario
ad assicurare un'appropriata conoscenza del processo, degli  impianti
e degli aspetti operativi  e  gestionali,  con  particolare  riguardo
all'esercizio  e  manutenzione,  alla  gestione  delle  modifiche  di
impianto e all'esperienza operativa maturata. Essa  deve  rispondere,
inoltre, alle richieste normative di registrazione e conservazione di
determinati documenti di progetto e di esercizio ed essere idonea  al
controllo delle prestazioni e al riesame della politica e del sistema
di gestione. 
      3.4.3. Le procedure operative devono riguardare la conduzione e
il controllo del funzionamento degli impianti in  condizioni  normali
di esercizio, in condizioni anomale e di emergenza, tenendo in debito
conto i fattori umani, al fine di assicurare la  funzionalita'  delle
interfacce fra operatori,  processo  e  impianti.  Per  mantenere  la
conformita' con le reali  prestazioni  degli  impianti,  esse  devono
essere aggiornate  in  tutte  le  fasi  di  vita  dell'impianto,  dal
preavviamento allo smantellamento finale. 
      3.4.4. I criteri e le procedure di  manutenzione,  ispezione  e
verifica   devono   essere   predisposti   in   modo   da   garantire
l'affidabilita'   e   disponibilita'   prevista   per   ogni    parte
dell'impianto, rilevante ai fini della sicurezza, in  congruenza  con
quanto assunto a base delle valutazioni di cui al punto 3.3.  Devono,
inoltre, essere previsti piani di monitoraggio e controllo dei rischi
legati all'invecchiamento (corrosione, erosione, fatica,  scorrimento
viscoso 4 ) di apparecchiature e impianti che  possono  portare  alla
perdita  di  contenimento  di  sostanze   pericolose,   comprese   le
necessarie misure correttive e preventive. Le attivita' devono essere
opportunamente autorizzate e documentate, anche attraverso  specifici
sistemi di permessi di lavoro e accesso. 
      3.4.5. L'approvvigionamento  di  apparecchiature,  materiali  e
servizi, rilevanti ai fini della sicurezza,  deve  essere  effettuato
mediante  criteri,  procedure  e  verifiche   che   garantiscano   la
rispondenza ai requisiti di sicurezza minimi di legge e in congruenza
con quanto assunto a base delle valutazioni  di  cui  al  punto  3.3,
anche attraverso l'esecuzione di verifiche di preavviamento. 
    3.5. Gestione delle modifiche e della progettazione 
      3.5.1. Il sistema di gestione della  sicurezza  deve  prevedere
l'adozione e l'applicazione di procedure per garantire  una  corretta
gestione  delle  modifiche   degli   impianti   esistenti   e   della
progettazione degli impianti o parti  di  impianto  nuovi.  Qualunque
variazione, permanente o temporanea, agli impianti e relativi sistemi
o componenti, ai parametri di  processo,  all'organizzazione  o  alle
procedure deve essere esaminata al  fine  di  stabilirne  l'eventuale
influenza sulla  sicurezza  del  processo  e,  in  caso  affermativo,
gestita come  modifica.  Un  limite  temporale  massimo  deve  essere
fissato per le modifiche temporanee. 
      3.5.2. Le modifiche devono essere  pianificate  e  valutate  ai
fini della sicurezza,  assicurando  il  mantenimento  dei  criteri  e
requisiti di sicurezza fissati e il rispetto di  quanto  previsto  in
materia dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art.  18  del
presente del decreto. Le attivita' di riesame della sicurezza  devono
essere pianificate e  correlate  allo  sviluppo  del  progetto  della
modifica o dell'impianto nuovo in tutte  le  sue  fasi  realizzative,
dalla progettazione concettuale, alla  messa  in  marcia  e  collaudo
finale. 
      3.5.3. Le modifiche devono  essere  soggette  a  meccanismi  di
approvazione, subordinati all'esito di procedure di  controllo  degli
interventi realizzati, e documentate, anche in riferimento al riesame
della   progettazione   e    delle    valutazioni    di    sicurezza,
all'aggiornamento della documentazione e al  riesame  dei  fabbisogni
formativi e di addestramento  del  personale  coinvolto  a  qualunque
titolo dalla modifica apportata. 
    3.6. Pianificazione di emergenza 
      3.6.1. Il sistema di gestione  della  sicurezza,  in  relazione
alla possibilita' di accadimento  di  un  incidente  rilevante,  deve
assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di: 
        a) contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere
minimi gli  effetti  e  limitazione  dei  danni  alla  salute  umana,
all'ambiente e ai beni; 
        b) messa in opera delle misure necessarie per  la  protezione
degli  addetti  e  dell'ambiente  e  dagli   effetti   dell'incidente
rilevante; 
        c)   comunicazione   delle   necessarie   informazioni   alla
popolazione,  ai  servizi  di  emergenza  ed  alle  autorita'  locali
competenti; 
        d) provvedimenti  che  consentano  l'agibilita'  del  sito  e
dell'ambiente ai fini degli interventi dopo l'incidente  rilevante  e
del successivo ripristino. 
      3.6.2. Le misure di protezione e di intervento per  controllare
e contenere le conseguenze di un incidente devono essere  individuate
sulla base delle informazioni  e  dei  risultati  delle  analisi  dei
termini di sorgente e degli scenari incidentali, cosi  come  previste
nelle attivita' di valutazione dei rischi, di cui al punto 3.3. A tal
fine, devono essere valutate le conseguenze dei  possibili  incidenti
rilevanti, sia sugli impianti, sia sul personale, sulla popolazione e
sull'ambiente,  per   individuare   gli   elementi   che   consentano
l'elaborazione del piano di emergenza, sia interna, sia esterna. 
      3.6.3.  L'insieme  degli  elementi  attinenti  alle  misure  di
protezione e di intervento  a  seguito  di  possibili  situazioni  di
emergenza  e  di  incidenti  rilevanti  deve  essere   specificamente
pianificato (Piano di emergenza interna), in modo da  integrarsi,  in
particolare, con le parti relative alla sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro e alla protezione dell'ambiente. Per  gli  stabilimenti  di
soglia superiore, il  Piano  di  emergenza  interna  e'  predisposto,
sperimentato e revisionato secondo le disposizioni dell'art.  20  del
presente decreto. 
      3.6.4. Le procedure operative di emergenza, contenute nel Piano
di emergenza interna, devono comprendere le  descrizioni  dettagliate
delle misure e dei dispositivi per la limitazione  delle  conseguenze
di un  incidente  rilevante,  la  dotazione  dell'equipaggiamento  di
protezione individuale, nonche' delle apparecchiature  di  sicurezza,
delle risorse disponibili e dei  sistemi  di  allarme.  Esse  devono,
inoltre,  individuare  il  personale  preposto  all'attuazione  delle
misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli  e  responsabilita'  in
merito al trattamento dell'emergenza nelle sue varie fasi di allerta,
allarme, intervento, evacuazione,  ripristino,  relazioni  esterne  e
supporto all'attuazione delle misure adottate all'esterno. 
      3.6.5. Il Piano di emergenza interna, oltre alle  attivita'  di
informazione,  formazione  e  addestramento  dei  lavoratori  e   del
personale presente in stabilimento, svolte nelle  modalita'  previste
dall'appendice 1 del presente allegato,  deve  prevedere  riesami  ed
esercitazioni,  generali  o  specifici,  periodici  o  a  fronte   di
modifiche intercorse. 
    3.7. Controllo delle prestazioni 
      3.7.1. Il sistema di gestione della sicurezza  deve  assicurare
la verifica del conseguimento degli obiettivi generali  indicati  nel
Documento  e  di  quelli  specifici,  a  base  delle  valutazioni  di
sicurezza, di cui al punto  3.3,  e  la  valutazione  costante  delle
prestazioni, con riferimento ai  criteri  e  requisiti  di  sicurezza
fissati.  Il  riscontro  di   eventuali   deviazioni   deve   portare
all'individuazione e all'adozione delle necessarie azioni correttive,
la cui applicazione ed efficacia devono essere, a loro volta, oggetto
di verifica e riesame. 
      3.7.2. Il controllo delle prestazioni deve  essere  effettuato,
in termini continuativi, mediante riscontri  sull'esercizio  corrente
degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su: 
        a. valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di
funzionamento occorse nello stabilimento o  in  impianti  similari  e
delle eventuali conseguenti azioni correttive; 
        b. esiti di  prove  e  ispezioni  dei  componenti  o  sistemi
d'impianto critici ai fini della sicurezza; 
        c. valutazione di eventuali indicatori e del loro  andamento,
anche a fronte dei traguardi fissati5 ; 
        d. valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o
in situazioni similari; 
        e.   verifica   del    mantenimento    della    funzionalita'
dell'organizzazione e dei requisiti di qualificazione professionale e
capacita' operativa degli addetti. 
    3.8. Controllo e revisione 
      3.8.1. Il sistema di gestione della  sicurezza  deve  prevedere
l'adozione e l'applicazione di procedure  relative  alla  valutazione
periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti e dell'efficacia e  adeguatezza  del  sistema  di  gestione
della  sicurezza,  in  relazione  agli   obiettivi   prefissati   nel
Documento,  alle  disposizioni  di  legge,  a  riferimenti  e  prassi
accettate. 
      3.8.2. La valutazione periodica, documentata e sistematica,  di
cui al  punto  3.8.1,  deve  essere  effettuata  dal  gestore,  anche
mediante verifiche ispettive (safety audit), con verificatori interni
e/o esterni, ai fini di accertare: 
        a. l'idoneita' del sistema  di  gestione  della  sicurezza  e
della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti; 
        b. il mantenimento dei criteri e requisiti  di  sicurezza  di
impianti e processi; 
        c. la conformita' a  leggi,  norme,  politica  di  sicurezza,
standard e prassi; 
        d.  la  necessita'  di  azioni  correttive  e  modalita'   di
attuazione. 
      3.8.3. Le azioni  correttive  ritenute  necessarie  nell'ambito
delle valutazioni, di cui  al  punto  3.8.2,  a  seguito  di  carenze
riconosciute nella politica di sicurezza o nel  sistema  di  gestione
della  sicurezza,  devono  essere  attuate   in   modo   pianificato,
documentato e controllato. 
  4. Grado di approfondimento 
    4.1. I contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza,
cosi' come definiti nei punti da 3.2 a 3.8,  devono  essere  conformi
allo stato dell'arte in materia, ed essere sviluppati con un grado di
dettaglio delle singole  problematiche  corrispondente  all'effettiva
pericolosita' dello stabilimento, cosi' come indicato,  tra  l'altro,
dall'assoggettabilita' o meno all'art. 15 del presente decreto e alla
complessita' dell'organizzazione,  dal  numero  di  addetti  e  dalla
presenza o meno di lavorazioni di processo. 
 
 
  ----------- 
   1 Dalla norma UNI 10617:2012-miglioramento continuo:  Processo  di
accrescimento  del   SGS-PIR   per   ottenere   miglioramenti   della
prestazione  della  sicurezza  complessiva,  coerentemente   con   la
politica     di     prevenzione     degli     incidenti     rilevanti
dell'organizzazione. 
   2 Esempio di struttura indice  del  documento  della  politica  di
prevenzione degli incidenti rilevanti: 
  1. Introduzione 
  2. Definizione degli Obiettivi generali e specifici del SGS-PIR 
  3. L'integrazione con il sistema di gestione aziendale  e  con  gli
altri sistemi di gestione presenti 
  4. Principi generali e Norme di riferimento 
  5. Sistema di gestione della sicurezza 
    5.1 Requisiti del SGS-PIR 
    5.2   Struttura   del    SGS-PIR    (politica,    organizzazione,
pianificazione delle attivita', ecc) 
    5.3 Articolazione del SGS-PIR (descrizione  sintetica  di  ognuno
degli elementi SGS-PIR: organizzazione e personale, identificazione e
valutazione dei pericoli rilevanti, ecc.) 
  6. Programma di attuazione/miglioramento 
   3 "L'invecchiamento non e' connesso all'eta' dell'apparecchiatura,
bensi' alle modifiche che la stessa ha subito nel tempo,  in  termini
di  grado  di  deterioramento  e/o  di  danno  subito.  Tali  fattori
comportano una maggiore probabilita' che si  verifichino  guasti  nel
tempo di vita (di servizio) dell'apparecchiatura stessa, ma non  sono
necessariamente associati ad esso.  Nel  caso  di  apparecchiature  o
impianti   l'invecchiamento   puo'   comportare   un    significativo
deterioramento e/o danno rispetto alle sue condizioni  iniziali,  che
puo' comprometterne la funzionalita', disponibilita', affidabilita' e
sicurezza"  ["Plant  ageing,  Management  of   equipment   containing
hazardous fluids or pressure", HSE Research Report RR509, HSE  Books,
2006] 
   4 Deformazione di un materiale sottoposto a sforzo costante che si
verifica  nei  materiali  mantenuti  per  lunghi  periodi   ad   alta
temperatura, che avviene tipicamente su  apparecchi  quali  reattori,
forni industriali, generatori di vapore, ecc. 
   5 L'individuazione  di  indicatori  di  prestazione  realistici  e
misurabili, come la loro costante valutazione ed  aggiornamento  sono
essenziali per il SGS-PIR. Occorre tenere  sempre  presente  che  gli
indicatori di prestazione devono essere  chiaramente  correlati  alla
possibilita' di verificare  l'efficienza  ed  efficacia  del  SGS-PIR
adottato e devono essere definiti in modo da garantire  il  confronto
tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati ottenuti. 
 
 
 
  APPENDICE 1 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
E ALL'EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE CHE LAVORA IN STABILIMENTO 
 
  Scopo della presente appendice e' quello  di  indicare  ai  gestori
degli stabilimenti assoggettati al presente decreto come  ottemperare
in maniera organica e  programmata  agli  obblighi  di  informazione,
formazione,  addestramento  ed   equipaggiamento,   ai   fini   della
sicurezza, degli addetti e di coloro che accedono agli  stabilimenti,
tenendo conto delle disposizioni dettate in  materia  per  la  tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro dal
decreto legislativo n.  81/2008  "Attuazione  dell'articolo  1  della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela  della  salute  e
della sicurezza nei luoghi di lavoro" e  dal  decreto  del  Ministero
dell'interno  del  10  marzo  1998  "Criteri  generali  di  sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi  di  lavoro".
Essi sono pertanto finalizzati a completare le misure  ivi  previste,
senza  interferenze  e  duplicazioni,  relativamente   agli   aspetti
connessi ai rischi di incidenti rilevanti quali: 
      • le cause  dalle  quali  potrebbero  avere  origine  incidenti
suscettibili di costituire un pericolo grave, immediato o  differito,
per l'uomo, all'interno  o  all'esterno  dello  stabilimento,  e  per
l'ambiente, in conseguenza  delle  sostanze  pericolose  appartenenti
alle categorie individuate nell'allegato 1; 
      • le  misure  di  prevenzione  e  protezione  adottate  per  il
controllo dei pericoli di incidente rilevante; 
      • i comportamenti da adottare con riferimento  alle  analisi  e
valutazioni di sicurezza effettuate, e,  qualora  si  tratti  di  una
attivita' soggetta agli obblighi di  cui  all'art.  15  del  presente
decreto, agli scenari incidentali previsti nei Rapporti di sicurezza,
nelle conclusioni delle relative istruttorie e nei Piani di emergenza
interna ed esterna. 
  Le modalita' di informazione, addestramento ed  equipaggiamento  di
coloro  che  lavorano  nelle  attivita'  industriali  a  rischio   di
incidente rilevante devono essere individuate dal gestore nell'ambito
del proprio sistema di gestione della  sicurezza,  attuato  ai  sensi
dell'art.  14  del  presente  decreto  e  secondo  le  specificazioni
contenute negli allegati 3 e B, e poste  in  atto  mediante  apposite
procedure scritte, previa  consultazione  con  i  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono,  in  particolare,
prevedere  la  designazione  di  personale  adeguatamente  informato,
qualificato e preparato, nonche' l'approntamento  e  la  gestione  di
mezzi idonei alla protezione  del  personale  in  caso  di  incidente
rilevante. 
  L'evidenza documentale  sulle  attivita'  svolte,  infine,  mira  a
mettere in grado lo  stesso  gestore  di  fornire  dimostrazione  del
rispetto  della  programmazione  e  dei  requisiti  richiesti   dalla
presente  appendice,  in  occasione  delle  ispezioni  degli   organi
preposti. 
  Ai sensi della presente appendice, si intende per: 
    a)  personale  che  lavora  nello  stabilimento:   persona   che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale,  svolge  un'attivita'
lavorativa  nell'ambito  dell'organizzazione  del  datore  di  lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo  fine  di
apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno  dello
stabilimento. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato il personale
alle dipendenze di terzi o autonomo preposto,  anche  occasionalmente
all'esercizio,  alla  manutenzione,  ai  servizi  generali  e/o  agli
interventi d'emergenza e/o ad operazioni connesse a tali attivita'  o
che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro; 
    b) istruttore: personale interno,  alle  dipendenze  di  terzi  o
lavoratore autonomo, qualificato alla formazione e  all'addestramento
dei lavoratori, selezionato dal gestore; 
    c) visitatore: persona diversa da quelle di cui alle lettere a) e
b), che accede occasionalmente allo stabilimento a qualunque titolo; 
    d) informazione: complesso  delle  attivita'  dirette  a  fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi di incidente rilevante (dal decreto legislativo n. 81/2008
e s.m.i.); 
    e) formazione: processo educativo attraverso il quale  trasferire
ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema  di  gestione  della
sicurezza conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze
per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in  azienda  e
alla identificazione, alla riduzione e alla gestione  dei  rischi  di
incidente rilevante (dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.); 
    f)  addestramento:  complesso  delle  attivita'  dirette  a  fare
apprendere ai lavoratori l'uso corretto  di  attrezzature,  macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di  protezione  individuale  e
collettiva, le procedure di lavoro, con particolare riferimento  alle
procedure di sicurezza e di emergenza previste dal SGS  (dal  decreto
legislativo n. 81/2008 e s.m.i.); 
    g) Rappresentante dei lavoratori  per  la  sicurezza  o  RLS:  la
persona  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  i)  del   decreto
legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 
  1. Informazione 
    1.1. Il gestore deve informare  ciascun  lavoratore  presente  in
stabilimento sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte  a
prevenirli o limitarne le conseguenze  per  la  salute  umana  e  per
l'ambiente.  L'informazione  deve  basarsi  sulle  risultanze   delle
analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal gestore nell'ambito
del proprio sistema di gestione della sicurezza. 
    1.2. Il gestore deve assicurarsi che  l'informazione  di  cui  al
punto 1.1 sia fornita in modo comprensibile ed  esaustivo  a  ciascun
lavoratore, anche con riguardo alle conoscenze  linguistiche  e/o  ad
eventuali specifiche esigenze, ricorrendo alle forme di comunicazione
piu'  adeguate  (ad   esempio:   consegna   diretta   al   personale,
predisposizione di  spazi  specifici  sul  sito  intranet  aziendale,
esposizione nelle bacheche dei reparti  e  uffici,  trasmissione  via
e-mail con conferma di lettura).  In  particolare,  il  gestore  deve
distribuire ai lavoratori almeno: 
      a. le sezioni  del  Modulo  di  cui  all'allegato  5,  previste
dall'art. 23 del presente decreto; 
      b. le schede di dati di  sicurezza  delle  sostanze  e  miscele
pericolose, di cui all'art.  31  del  Regolamento  CE  n.1907/2006  o
REACH, cosi' come modificato dal regolamento CEE 453/2010, detenute o
previste; 
      c. un estratto dei risultati delle  analisi  e  valutazioni  di
sicurezza di cui al punto 1.1; 
      d. un estratto del Piano di  emergenza  interna,  differenziato
secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici  affidati  al
singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con
gli aspetti di coordinamento degli eventuali interventi richiesti  al
lavoratore a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna. 
    1.3. Il gestore e' tenuto ad organizzare, almeno  ogni  tre  mesi
per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, ed  ogni  volta
che intervengano modifiche all'attivita', incontri con  i  lavoratori
al fine di: 
      a.  illustrare  in  modo  adeguato  a  ciascun  lavoratore   le
informazioni di cui al punto 1.1. e la documentazione di cui al punto
1.2; 
      b.   verificare   che   ciascun   lavoratore   abbia   compreso
adeguatamente ed esaustivamente il significato e  l'importanza  delle
informazioni fornite e della documentazione distribuita; 
      c. identificare l'eventuale  esigenza  di  ulteriori  forme  di
comunicazione; 
      d. rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per  successiva
valutazione, i  consigli  e  le  informazioni  fornite  dagli  stessi
lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza. 
  Il gestore deve produrre e conservare  evidenza  documentale  degli
incontri effettuati, ivi compreso  il  riscontro  degli  esiti  delle
verifiche di apprendimento, anche al fine  di  fornire  dimostrazione
dell'attivita' svolta agli organi preposti alle ispezioni. 
    1.4. Il gestore deve aggiornare l'informazione e, se  necessario,
la  documentazione,  ogni  volta  che  subentrino  nuove   conoscenze
tecniche  in  materia  o  intervengano  modifiche,  dietro  richiesta
motivata da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
sulla base degli  esiti  delle  ispezioni  di  cui  all'art.  27  del
presente decreto, sulla base delle  conclusioni  dell'istruttoria  di
cui all'art. 15, nonche'  del  Piano  di  emergenza  esterna  di  cui
all'art. 21 e dell'esperienza operativa,  ovvero  dell'analisi  degli
incidenti, quasi incidenti ed anomalie occorsi nello stabilimento  od
in impianti similari. 
    1.5. Il gestore deve informare  i  visitatori  occasionali  degli
aspetti essenziali del Piano di emergenza interna, prima  che  questi
siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora  il  visitatore
venga costantemente accompagnato all'interno  dello  stabilimento  da
una persona dedicata, l'informazione relativa al Piano  di  emergenza
interna potra' eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di
raccolta. In tutti i casi,  ai  visitatori  occasionali  deve  essere
consegnata o resa  disponibile  per  la  consultazione,  copia  delle
informazioni previste dall'art. 23  e  contenute  nelle  sezioni  del
Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto. 
    1.6. Il gestore deve inoltre rendere disponibile, presso i locali
di  accesso  allo  stabilimento,  e  presso  i  punti  critici  dello
stabilimento  che  lo  stesso  gestore  provvedera'  a   individuare,
un'informazione grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti  piu'
idonei,  relativa  ai  nominativi  dei  responsabili  o  coordinatori
dell'emergenza e alle modalita' con cui segnalare l'insorgere di  una
situazione di emergenza, all'ubicazione  planimetrica  dei  punti  di
raccolta e delle vie di fuga, nonche' all'identificazione dei segnali
di allarme e di cessato allarme e copia delle sezioni del  Modulo  di
cui all'allegato 5, previste dall'art. 23 del presente decreto. 
    1.7. Il gestore, attraverso il rispetto delle scadenze periodiche
fissate per l'espletamento  delle  attivita'  di  informazione,  deve
mirare ad assicurare continuita' all'impegno in  questo  campo.  Tale
continuita' deve intendersi come progressivo svolgimento di programmi
a lungo termine nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e
non deve essere limitata ad una ripetizione ciclica di interventi. 
    1.8.  Per  i  lavoratori  dipendenti  da  terzi,  il  datore   di
lavoro/appaltatore fornisce le informazioni di cui al  punto  1.2  ed
organizza le riunioni di cui al punto 1.3, fermo  restando  l'obbligo
del gestore/committente  di  assicurarsi  che  tali  attivita'  siano
effettivamente svolte. 
  2. Formazione e addestramento 
    2.1. Il gestore deve identificare i parametri che incidono  sulla
sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il
livello di competenza, esperienza e addestramento necessari  al  fine
di assicurare  un'adeguata  capacita'  operativa  del  personale.  Il
gestore e' tenuto ad assicurarsi che  tutto  il  personale  coinvolto
nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti  o
depositi possieda la necessaria cognizione sulla  implicazione  della
propria attivita' sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti
rilevanti. 
    2.2. Ai fini di cui al punto 2.1, il gestore deve assicurare  che
ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato  su  quanto
segue: 
      a. contenuti delle analisi  e  valutazioni  di  sicurezza,  per
quanto di pertinenza del singolo lavoratore, effettuate  dal  gestore
nell'ambito del proprio sistema di gestione  della  sicurezza  ovvero
incluse nel rapporto di sicurezza; 
      b. contenuti generali del Piano di emergenza interna e dettagli
specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore,  anche  per
il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore
stesso a seguito dell'attivazione del Piano di emergenza esterna; 
      c. uso delle attrezzature di sicurezza  e  dei  dispositivi  di
protezione individuale e collettiva; 
      d. procedure operative  e  di  manutenzione  degli  impianti  o
depositi sia in condizioni normali e di  anomalo  esercizio,  sia  in
condizioni di emergenza; 
      e. benefici conseguibili attraverso  la  rigorosa  applicazione
delle misure e  delle  procedure  di  sicurezza  e  prevenzione,  con
particolare riguardo alla necessita' di una  tempestiva  segnalazione
dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose; 
      f. specifici ruoli e responsabilita' di  ognuno  nel  garantire
l'aderenza alle normative di sicurezza e alla politica di prevenzione
degli incidenti rilevanti; 
      g. possibili conseguenze di  inosservanze  e  deviazioni  dalle
procedure di sicurezza; 
      h. ogni altro comportamento utile  ai  fini  di  prevenire  gli
incidenti rilevanti e limitarne  le  conseguenze  per  l'uomo  e  per
l'ambiente. 
    2.3. Il gestore e' tenuto a realizzare quanto previsto  ai  punti
2.1 e 2.2 mediante  la  formazione  e  l'addestramento  di  base  dei
lavoratori in occasione  dell'assunzione,  del  trasferimento  o  del
cambiamento di mansione, dell'introduzione di modifiche. A  tal  fine
il gestore deve assicurare: 
      a.  la  selezione  di   adeguati   programmi   di   formazione,
esercitazione e addestramento; 
      b. la formazione e la qualificazione degli istruttori; 
      c. la  messa  in  atto  di  sistemi  di  verifica  interni  del
raggiungimento degli obiettivi di  formazione  e  addestramento,  con
particolare riferimento a: 
        - valutazione delle qualificazioni; 
        - valutazione dell'efficacia dell'addestramento; 
        - gestione degli archivi e della documentazione; 
        - valutazione delle prestazioni attuali e della necessita' di
corsi di formazione. 
    2.4. L'addestramento (ad  es.  utilizzo  dei  DPI  nella  normale
attivita', gestione delle situazioni operative anomale, comportamenti
in emergenza) deve essere effettuato anche  attraverso  esercitazioni
pratiche e con  l'affiancamento  di  istruttori  qualificati  e  deve
essere ripetuto periodicamente sulla  base  della  valutazione  delle
prestazioni attuali e, comunque, con periodicita' almeno trimestrale.
Le esercitazioni relative alla messa in atto del Piano  di  emergenza
interna devono essere effettuate almeno ogni sei mesi  e  pianificate
in modo  che  garantiscano  l'avvicendarsi  di  tutti  gli  operatori
interessati.  Le  esercitazioni  devono  prevedere  anche  prove   di
evacuazione, in relazione agli scenari incidentali considerati. 
    2.5. Qualora vengano apportate modifiche agli impianti o depositi
o alla  loro  gestione,  l'addestramento  deve  essere  ripetuto  con
specifico  riferimento  alle  modifiche  effettuate  e  deve   essere
completato prima dell'entrata  in  funzione  delle  modifiche  stesse
previa consultazione con  i  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la
sicurezza. 
    2.6. Il  gestore  deve  mantenere  l'evidenza  documentale  delle
attivita'  di  formazione  e   addestramento   e   delle   prove   di
esercitazione. 
    2.7. Il gestore, attraverso il rispetto delle scadenze periodiche
fissate  per  l'espletamento  delle   attivita'   di   formazione   e
addestramento, assicura continuita' all'impegno in questo campo. Tale
continuita' deve intendersi come progressivo svolgimento di programmi
a lungo termine nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e
non deve essere limitata ad  una  ripetizione  ciclica  degli  stessi
argomenti  e  di  esercitazioni  di  emergenza  svolte  sugli  stessi
scenari. 
    2.8. Per  i  lavoratori  dipendenti  da  terzi,  ivi  compresi  i
lavoratori di  imprese  subappaltatrici,  gli  obblighi  legati  alla
formazione ed all'addestramento devono essere espletati dai  relativi
datori di lavoro, fermi restando gli obblighi  di  coordinamento  tra
gestore/committente e datore di lavoro/appaltatore e quello del primo
di assicurarsi che tali attivita'  siano  effettivamente  svolte.  In
relazione a quanto sopra il gestore dovra': 
      a.  acquisire  le  evidenze  documentali  sulle  modalita'   di
formazione ed addestramento dei lavoratori terzi attuate da parte del
datore di lavoro/appaltatore; 
      b. stabilire procedure  interne  per  verificare  l'adeguatezza
della documentazione utilizzata  e  l'efficacia  delle  attivita'  di
formazione ed addestramento dei lavoratori  terzi  effettuate,  anche
attraverso l'acquisizione della documentazione  al  riguardo  fornita
dal datore di lavoro/appaltatore. 
  3. Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione 
    3.1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 18  del  decreto
legislativo    n.    81/2008,    il    gestore    deve     provvedere
all'equipaggiamento   per   la   protezione   individuale   e    agli
apprestamenti  per  quella  collettiva,  tenendo  conto  anche  degli
scenari incidentali ipotizzati nell'analisi e valutazione del rischio
di incidente rilevante, ovvero  della  pianificazione  d'emergenza  e
delle esigenze operative e di intervento a cui i  singoli  lavoratori
presenti in stabilimento devono ottemperare. 
    3.2. L'equipaggiamento di protezione del  personale  deve  essere
assegnato dal gestore almeno al personale operativo e  di  intervento
previsto dai Piani di emergenza interna ed esterna. 
    3.3. L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale  quali,
a titolo esemplificativo, ma  non  esaustivo,  indumenti  protettivi,
facciali, maschere antigas,  autorespiratori,  rivelatori  portatili,
deve  essere  soggetto  a  specifiche  procedure  che,  tra  l'altro,
distinguano l'equipaggiamento che deve essere costantemente indossato
da quello che deve essere portato al seguito  durante  il  lavoro  in
impianto  o  deposito  e  che   deve   essere   ubicato   in   luoghi
predeterminati  e  facilmente  accessibili.  Le   procedure   devono,
inoltre,  stabilire  le  responsabilita'  per   l'addestramento   del
personale, per la  verifica  del  corretto  uso  dell'equipaggiamento
assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e  sostituzione,
l'adeguamento all'evoluzione della normativa. 
    3.4.  I  sistemi  di  protezione  collettiva,  quali,  a   titolo
esemplificativo,  ma  non  esaustivo,  sale  controllo,   centri   di
controllo dell'emergenza, punti attrezzati di raccolta del personale,
devono essere progettati  e  realizzati  in  funzione  degli  scenari
incidentali ipotizzabili e commisurati all'entita' delle  persone  da
proteggere.  I  dispositivi  previsti  devono  essere  esplicitamente
indicati nel Piano di emergenza interna ed  essere  tra  gli  oggetti
dell'informazione di cui al  punto  1.  Specifiche  procedure  devono
stabilire la responsabilita'  per  il  corretto  uso  delle  relative
attrezzature e per la loro manutenzione. 
  4. Organizzazione 
    4.1.  L'ottemperanza  alle  presenti  disposizioni  deve   essere
garantita   dal    gestore    attraverso    l'individuazione    delle
responsabilita'  all'interno  della  propria  organizzazione   e   la
definizione di procedure scritte, attuate nell'ambito del sistema  di
gestione della sicurezza e, comunque, con riferimento  ai  compiti  e
responsabilita' del Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  di  cui
all'art. 31 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche
e integrazioni. 
 
    Tabella riassuntiva 
    


=====================================================================
|                |                   |   Lavoratori   |             |
|   Tipologia    |Lavoratori interni |    esterni     | Visitatori  |
+================+===================+================+=============+
|                |a) sezioni del Modulo di cui        |a) aspetti   |
|                |all'allegato 5 previste dall'art.   |essenziali   |
|  Informazione  |23 del presente decreto;            |del PEI;     |
|                |b) schede di sicurezza delle        |b) sezioni   |
|                |sostanze pericolose detenute o      |del Modulo di|
|                |previste;                           |cui          |
|                |c) estratto dei risultati delle     |all'allegato |
|                |analisi e valutazioni di sicurezza; |5 previste   |
|                |d) estratto del PEI, differenziato  |dall'art. 23 |
|                |per funzione, posizione e compiti   |del presente |
|                |specifici nel corso di un'eventuale |decreto.     |
|                |emergenza, integrato con gli aspetti|             |
|                |di coordinamento degli eventuali    |             |
|                |interventi richiesti a seguito      |             |
|                |dell'attivazione del PEI.           |             |
+----------------+-------------------+----------------+-------------+
|                |a) contenuti delle |Attivita'       |             |
|                |analisi e          |espletata dai   |             |
|                |valutazioni di     |relativi datori |             |
|                |sicurezza, per     |di lavoro, il   |             |
|                |quanto di          |gestore dovra': |             |
|                |pertinenza;        |a) acquisire le |             |
|                |b) contenuti       |evidenze        |             |
|                |generali del PEI e |documentali     |             |
|                |dettagli specifici |sulle modalita' |             |
|                |su quanto di       |di formazione ed|             |
|                |pertinenza ed      |addestramento   |             |
|                |eventuali          |attuate;        |             |
|                |interventi a       |b) verificare   |             |
|                |seguito            |l'adeguatezza   |             |
|                |dell'attivazione   |della           |             |
|                |del PEI;           |documentazione  |             |
|                |c) uso delle       |utilizzata e    |             |
|                |attrezzature di    |l'efficacia     |             |
|                |sicurezza e dei DPI|delle attivita' |             |
|   Formazione   |collettivi;        |di formazione ed|             |
|                |d) procedure       |addestramento.  |             |
|                |operative e di     |                |             |
|                |manutenzione sia in|                |             |
|                |condizioni normali |                |             |
|                |o anomale, sia in  |                |             |
|                |condizioni di      |                |             |
|                |emergenza;         |                |             |
|                |e) benefici        |                |             |
|                |conseguibili       |                |             |
|                |attraverso la      |                |             |
|                |rigorosa           |                |             |
|                |applicazione delle |                |             |
|                |misure e delle     |                |             |
|                |procedure di       |                |             |
|                |sicurezza e        |                |             |
|                |prevenzione;       |                |             |
|                |f) specifici ruoli |                |             |
|                |e responsabilita'  |                |             |
|                |nel garantire      |                |             |
|                |l'aderenza alle    |                |             |
|                |normative di       |                |             |
|                |sicurezza e alla   |                |             |
|                |politica di        |                |             |
|                |sicurezza;         |                |             |
|                |g) possibili       |                |             |
|                |conseguenze di     |                |             |
|                |inosservanze e     |                |             |
|                |deviazioni dalle   |                |             |
|                |procedure di       |                |             |
|                |sicurezza;         |                |             |
|                |h) ogni altro      |                |             |
|                |comportamento utile|                |             |
|                |ai fini di         |                |             |
|                |prevenire gli      |                |             |
|                |incidenti rilevanti|                |             |
|                |e limitarne le     |                |             |
|                |conseguenze per    |                |             |
|                |l'uomo e per       |                |             |
|                |l'ambiente.        |                |             |
|----------------+-------------------|                |-------------|
|                |a) esercitazioni   |                |             |
|                |pratiche e con     |                |             |
|                |l'affiancamento di |                |             |
|                |istruttori         |                |             |
| Addestramento  |qualificati;       |                |             |
|                |b) esercitazioni   |                |             |
|                |relative alla messa|                |             |
|                |in atto del Piano  |                |             |
|                |di emergenza       |                |             |
|                |interna.           |                |             |
+----------------+-------------------+----------------+-------------+