(Allegato VII)
                            ALLEGATO VII 
 
CRITERI ARMONIZZATI  RELATIVI  ALLA  LIMITAZIONE  DELLE  INFORMAZIONI
              RICHIESTE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 11 
 
La limitazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8,
comma 11 puo' essere concessa se  almeno  uno  dei  seguenti  criteri
generici e' soddisfatto. 
 
1. FORMA FISICA DELLA SOSTANZA 
Sostanze sotto forma solida, per le quali, sia in condizioni  normali
sia  anormali  ragionevolmente  prevedibili,  non  e'  possibile   un
rilascio di materia o di energia in grado di creare  un  pericolo  di
incidente rilevante. 
 
2. MODALITA' DI CONTENIMENTO E QUANTITA' 
Sostanze imballate o immagazzinate in modo tale e in  quantita'  tali
che il massimo rilascio possibile in  qualsiasi  circostanza  sia  in
grado di non creare un pericolo di incidente rilevante. 
 
3. UBICAZIONE E QUANTITA' 
Sostanze presenti in quantita'  tali  e  a  distanza  tale  da  altre
sostanze pericolose (presso lo stabilimento o altrove) da non  creare
di per se stesse un pericolo di incidente rilevante ne  provocare  un
incidente rilevante che coinvolga altre sostanze pericolose. 
 
4. CLASSIFICAZIONE 
Sostanze definite come pericolose in base alla  loro  classificazione
generica riportata nell'allegato I, parte 2, ma che non sono in grado
di creare un pericolo di incidente rilevante e per le quali  pertanto
la classificazione generica e' inadeguata a tal fine. 
 
              Note all'allegato B: 
              -  Il  decreto  ministeriale  28  gennaio  1992,  reca:
          "Classificazione  e  disciplina  dell'imballaggio  e  della
          etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione  delle
          direttive emanate dal Consiglio e dalla  Commissione  delle
          Comunita' europee". 
              - Il  decreto  ministeriale  16  febbraio  1993,  reca:
          "Modificazioni ed integrazioni ai  decreti  ministeriali  3
          dicembre 1985 e 20 dicembre 1989 sulla classificazione e la
          disciplina  dell'imballaggio  e  dell'etichettatura   delle
          sostanze pericolose, in attuazione delle direttive  emanate
          dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunita' europee". 
              - L'art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
          17 maggio 1988, n. 175 (per l'argomento si veda nelle  note
          alle premesse), e' il seguente: 
              "Art.  6  (Dichiarazione).  -  1.  Fermo  il   disposto
          dell'art.  3  dell'art.  12,  comma  3,  lettera   e),   il
          fabbricante e'  tenuto  a  far  pervenire  alla  regione  o
          provincia  autonoma  territorialmente   competente   e   al
          prefetto una dichiarazione: 
              a)  qualora  eserciti  una  attivita'  industriale  che
          comporti o possa comportare l'uso di una  o  piu'  sostanze
          pericolose riportate nell'allegato IV, come: 
              1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con
          l'attivita' industriale interessata; 
              2) prodotti della fabbricazione; 
              3) sottoprodotti; 
              4) residui; 
              5) prodotti di reazioni accidentali; 
              b) o qualora siano immagazzinate una  o  piu'  sostanze
          pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita'  ivi
          indicate nella prima colonna. 
              2. Nella dichiarazione il  fabbricante  deve  precisare
          che si e' provveduto, indicando le modalita': 
              a)   all'individuazione   dei   rischi   di   incidenti
          rilevanti; 
              b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate; 
              c)      all'informazione,      all'addestramento      e
          all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che
          lavorano in situ. 
              3. Il fabbricante indica altresi'  se  e  quali  misure
          assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone,
          a  cose  e  all'ambiente  abbia   adottate   in   relazione
          all'attivita' esercitata". 
              - Il  decreto  ministeriale  1°  febbraio  1996,  reca:
          "Modificazioni ed integrazioni al  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  Ministri  31  marzo  1989  (Applicazione
          dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17
          maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti  connessi
          a determinate attivita' industriali)".