Art. 10. Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunziando definitivamente con decreti motivati: 1.° Sui conflitti che insorgono tra l'autorita' amministrativa e la giudiziaria; 2.° Sulle controversie fra lo Stato ed i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; 3.° Sui sequestri di temporalita', sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podesta' civili ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia; 4.° Sulle altre materie che dalle leggi generali del regno sono deferite al Consiglio di Stato, e sopra tutte le questioni che da leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del regno fossero di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato. L'istanza per queste decisioni e' trasmessa al Consiglio di Stato dal ministro di grazia, giustizia e culti.