(Allegato D-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione  propria  pronunziando
definitivamente con decreti motivati: 
 
    1.° Sui conflitti che insorgono tra l'autorita' amministrativa  e
la giudiziaria; 
 
    2.°  Sulle  controversie  fra  lo  Stato  ed  i  suoi  creditori,
riguardanti l'interpretazione dei  contratti  di  prestito  pubblico,
delle leggi relative  a  tali  prestiti  e  delle  altre  sul  debito
pubblico; 
 
    3.° Sui sequestri di temporalita', sui provvedimenti  concernenti
le attribuzioni rispettive delle podesta' civili ed ecclesiastiche, e
sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a  questa
materia; 
 
    4.° Sulle altre materie che dalle leggi generali del  regno  sono
deferite al Consiglio di Stato, e sopra tutte  le  questioni  che  da
leggi speciali non per anco  abrogate  nelle  diverse  provincie  del
regno fossero di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato. 
 
  L'istanza per queste decisioni e' trasmessa al Consiglio  di  Stato
dal ministro di grazia, giustizia e culti.