(Allegato D-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato e'  richiesto
per legge, dovra' domandarsi: 
 
    1.° Sopra tutte le proposte di regolamenti generali  di  pubblica
amministrazione; 
 
    2.° Sulle domande di estradizione fatte da Governi stranieri; 
 
    3.° Sulla esecuzione delle  provvisioni  ecclesiastiche  di  ogni
natura; 
 
    4.°  Sui  ricorsi  fatti  al  Re  contro   la   legittimita'   di
provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e  non  possano
proporsi domande di riparazione in via gerarchica. 
 
  Nei  casi  previsti  al  n.°  4  di  questo  articolo,  quando   il
provvedimento sia contrario al parere  del  Consiglio  di  Stato,  si
fara' constare dal decreto reale essersi pure udito il Consiglio  dei
ministri.