Art. 9. Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato e' richiesto per legge, dovra' domandarsi: 1.° Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione; 2.° Sulle domande di estradizione fatte da Governi stranieri; 3.° Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura; 4.° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimita' di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica. Nei casi previsti al n.° 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, si fara' constare dal decreto reale essersi pure udito il Consiglio dei ministri.