Art. 151 (L)
             Provvedimenti in caso di mancato ritiro del
            bene restituito e vendita in casi particolari

  1. Il magistrato provvede con ordinanza decorsi trenta giorni dalla
data  della  rituale comunicazione di restituzione all'avente diritto
senza che questi abbia provveduto al ritiro.
  2.  L'ordinanza  fissa  il  termine  iniziale di decorrenza ai fini
dell'assegnazione  di  cui all'articolo 154 delle somme e dei valori,
dispone  la  vendita  per  tutti  gli  altri  beni,  ed e' comunicata
all'avente diritto.
  3.  La  vendita  e'  disposta dal magistrato, in ogni momento, se i
beni  non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o
senza rilevante dispendio.