ART. 153 (R)
(Modalita'  di  deposito  delle somme ricavate dalla vendita dei beni
         sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)

   1.  Le  somme  e  i  valori in sequestro e le somme ricavate dalla
vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.
   2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con
decreto  del  Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' tecniche
e  le forme piu' idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate
dalla  vendita  e  alle  somme e ai valori in sequestro il vincolo di
destinazione di cui all'articolo 154.