Art. 154 (L)
     Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori

  1.  Decorsi  tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di
cui  all'articolo  151,  se  nessuno ha provato di avervi diritto, le
somme  o  i  valori  e  le  somme  ricavate  dalla  vendita  sono, su
disposizione  del  magistrato,  devoluti  alla  cassa  delle ammende,
dedotte le spese di cui all'articolo 155.