Art. 388 
 
              Modalita' di finanziamento del fondo-casa 
 
1. Il fondo-casa e' alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti
dei canoni degli alloggi  di  servizio  in  uso  al  Ministero  della
difesa, pari al quindici per cento della  quota  parte  destinata  al
bilancio dell'amministrazione medesima.