Art. 389 Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui 1. Gli introiti che alimentano il fondo-casa sono versati presso la competente sezione della tesoreria provinciale la quale provvede alla loro riassegnazione sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa per la concessione dei mutui. 2. Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo gestito dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa. 3. La Direzione di amministrazione interforze, concede i mutui e trasferisce i relativi fondi all'istituto di credito di cui al comma 4. 4. Il Ministero della difesa, per la gestione delle attivita' connesse ai mutui concessi dalla Direzione di amministrazione interforze, si avvale di un istituto di credito, individuato in esito a una procedura a evidenza pubblica, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti. 5. I rapporti con l'istituto di credito sono regolati con apposito contratto di servizio da stipulare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 6. I contenuti generali di tale contratto di servizio sono definiti dal Segretariato. L'istituto, in apposita clausola del contratto, si impegna a restituire all'amministrazione i ratei di ammortamento anche se non riscossi. Le eventuali spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario sono indicate nel contratto di servizio e sono poste interamente a carico dei mutuatari. 7. L'istituto di credito, con riferimento all'intero territorio nazionale, riscuote le rate di ammortamento dei mutui erogati che sono versate su apposita contabilita' speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale restituisce le rate di ammortamento al Ministero della difesa per la rialimentazione del fondo sul capitolo di spesa di cui al comma 1.