Art. 389 
 
            Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui 
 
1. Gli introiti che alimentano il fondo-casa sono versati  presso  la
competente sezione della tesoreria provinciale la quale provvede alla
loro riassegnazione sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero
della difesa per la concessione dei mutui. 
2. Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo gestito dalla
Direzione generale dei lavori  e  del  demanio  del  Ministero  della
difesa. 
3. La Direzione di amministrazione  interforze,  concede  i  mutui  e
trasferisce i relativi fondi all'istituto di credito di cui al  comma
4. 
4. Il  Ministero  della  difesa,  per  la  gestione  delle  attivita'
connesse  ai  mutui  concessi  dalla  Direzione  di   amministrazione
interforze, si avvale di un istituto di credito, individuato in esito
a una procedura a evidenza pubblica, con le modalita' previste  dalle
disposizioni vigenti. 
5. I rapporti con l'istituto di credito sono  regolati  con  apposito
contratto di servizio da stipulare senza nuovi o maggiori  oneri  per
il bilancio dello Stato. 
6. I contenuti generali di tale contratto di servizio  sono  definiti
dal Segretariato. L'istituto, in apposita clausola del contratto,  si
impegna a restituire  all'amministrazione  i  ratei  di  ammortamento
anche se non riscossi. Le  eventuali  spese  relative  alla  gestione
affidata  all'istituto  bancario  sono  indicate  nel  contratto   di
servizio e sono poste interamente a carico dei mutuatari. 
7. L'istituto  di  credito,  con  riferimento  all'intero  territorio
nazionale, riscuote le rate di ammortamento  dei  mutui  erogati  che
sono versate su apposita contabilita' speciale  istituita  presso  la
sezione di tesoreria provinciale di Roma,  la  quale  restituisce  le
rate di ammortamento al Ministero della difesa per la rialimentazione
del fondo sul capitolo di spesa di cui al comma 1.